MILITARI, OCCHIO ALLO SCIVOLO…
Il legislatore ha previsto, fino al 31.12.2020, il regime di accesso transitorio alla cessazione dal servizio permanente – in gergo “scivolo” – al fine di svecchiare e ridurre gli organici, invero l’art. 2229 del d. lgs. 66/2010 dispone “il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età”.
Si ricorda che il limite di età attualmente è pari a 63 e tre mesi per i generali di corpo d’armata (e gradi corrispondenti), 61 e tre mesi per i generali di divisione (e gradi corrispondenti) e 60 anni e tre mesi per il resto dei militari.
Il collocamento in ausiliaria consiste nella possibilità di essere congedati dal servizio attivo con disponibilità ad eventuale richiamo in servizio per un periodo massimo di 5 anni. Al militare in ausiliaria, a decorrere dal 1° gennaio 2015, compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, pari al 50% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico che spetta al pari grado in servizio, dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente, a quella posseduta dal militare all’atto del collocamento in ausiliaria. Inoltre, al termine del periodo, la pensione viene calcolata considerando come retribuzioni anche quanto percepito in posizione di ausiliaria; ciò determina di conseguenza un trattamento pensionistico aggiuntivo.
Tuttavia la circolare ministeriale datata 1.2.2016 (>>>LINK) (in scadenza il 1.3.2016) ha disposto – come per gli anni precedenti – il possesso anche dei requisiti per la pensione di anzianità (57 anni di età e tre mesi con un’anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall’età anagrafica, di 40 anni e tre mesi).
Sull’aggravio dei requisiti – il 16.11.2015 – è stata presentata un’interrogazione parlamentare dai senatori Marton (primo firmatario), Crimi e Santangelo del M5S (>>>LINK).
In attesa di lumi ministeriali – magari entro la scadenza del bando – si posta di seguito l’interrogazione.
Antonio De Muro
Atto n.
3-02351 (in Commissione difesa del Senato) – Pubblicato il 16 novembre 2015, nella seduta n. 537
3-02351 (in Commissione difesa del Senato) – Pubblicato il 16 novembre 2015, nella seduta n. 537
MARTON, SANTANGELO , CRIMI – Al Ministro della difesa. – Premesso che:
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”, e successive modificazioni, ha disposto, agli articoli 2229 e 2230, il regime transitorio del collocamento in ausiliaria per gli ufficiali e i marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, al fine di conseguire la riduzione degli organici;
in particolare, l’articolo 2229, rubricato “Regime transitorio del collocamento in ausiliaria”, recita “1) Fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall’articolo 2206-bis, il Ministro
della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età. 2) La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall’articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583. 3) Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l’indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell’ambito del comune o della provincia di residenza presso l’amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. 4) Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all’amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e hanno validità solo per l’anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l’anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi. 5) Se, nell’ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l’ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l’ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado. 6) Fino al 31 dicembre 2015, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell’interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni”; inoltre, l’art. 2230, rubricato “Unità di personale da collocare in ausiliaria”, dispone che “Le unità di personale da collocare in ausiliaria in relazione a quanto disposto dall’articolo 2229, sono così determinate per l’anno di riferimento: a) 2010, ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368; b) 2011, ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583; c) 2012, ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630; d) 2013, ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630; e) 2014, ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688; f) 2015, ufficiali: 35;marescialli: 595; totale; 630; g) 2016, ufficiali: 33; marescialli: 570; totale: 603; h) 2017, ufficiali: 45; marescialli: 795: totale: 840; i) 2018, ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217; l) 2019, ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217; m) 2020, ufficiali: 6; marescialli: 90; totale:96”;
della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età. 2) La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall’articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583. 3) Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l’indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell’ambito del comune o della provincia di residenza presso l’amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. 4) Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all’amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e hanno validità solo per l’anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l’anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi. 5) Se, nell’ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l’ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l’ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado. 6) Fino al 31 dicembre 2015, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell’interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni”; inoltre, l’art. 2230, rubricato “Unità di personale da collocare in ausiliaria”, dispone che “Le unità di personale da collocare in ausiliaria in relazione a quanto disposto dall’articolo 2229, sono così determinate per l’anno di riferimento: a) 2010, ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368; b) 2011, ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583; c) 2012, ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630; d) 2013, ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630; e) 2014, ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688; f) 2015, ufficiali: 35;marescialli: 595; totale; 630; g) 2016, ufficiali: 33; marescialli: 570; totale: 603; h) 2017, ufficiali: 45; marescialli: 795: totale: 840; i) 2018, ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217; l) 2019, ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217; m) 2020, ufficiali: 6; marescialli: 90; totale:96”;
la seconda sezione del Consiglio di Stato, in sede consultiva, in relazione al ricorso straordinario n. 07234/2012, nell’adunanza del 18 febbraio 2015, ha ritenuto che: “Fondata ed assorbente è, a giudizio della Sezione, l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso formulata dal Ministero riferente, sul rilievo che lo stesso verte in materia riservata alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti quale Giudice delle Pensioni” senza entrare nel merito della questione posta dal ricorrente relativamente all’unico “requisito richiesto dall’art. 2229 del decreto legislativo 15 marzo 2011 n. 66 per il collocamento in ausiliaria, trovandosi a meno di cinque anni dall’età pensionabile”,
si chiede di sapere:
quanti siano i posti, suddivisi per anno e stato giuridico, non assegnati rispetto alla previsione dell’articolo 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover assumere con urgenza provvedimenti finalizzati ad equiparare, a tutti gli effetti, il cosiddetto collocamento in ausiliaria transitorio a quello per il raggiungimento dei limiti di età, così come regolamentato dall’articolo 1840 del decreto legislativo.