Pensioni

MILITARI: I REQUISITI PER LA PENSIONE NEL 2017

Restano immutati nel 2017 i requisiti per il pensionamento per i lavoratori del settore difesa, sicurezza e soccorso pubblico.È quanto scrive Davide Grasso in un interessante articolonper PensioniOggi.it. Come noto a questo comparto si applicano requisiti previdenziali diversi da quelli generali vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria e nelle gestioni sostitutive ed esclusive in virtu’ delle specificità riconosciute ai lavoratori di questo settore. La Riforma Fornero aveva demandato ad un regolamento di armonizzazione il compito di innalzare i requisiti anagrafici e contributivi, provvedimento che tuttavia non è stato mai adottato.

Pertanto anche nel 2017 il personale appartenente a Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria, Guarda di Finanza e Vigili del Fuoco potrà continuare a pensionarsi utilizzando i requisiti pre-Fornero.

L’età pensionabile, però, per effetto del decreto legge 78/2010 e della legge 122/2010 deve essere adeguata con la speranza di vita e continua a sottostare al differimento tra perfezionamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi e riscossione del primo assegno pensionistico a causa della finestra mobile (almeno di 12 mesi). A differenza di quanto avviene nel regime generale riformato dalla Legge Fornero.

Inoltre anche a queste categorie di lavoratori si applica il sistema di calcolo contributivo con riferimento alle anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012, anche se al 31 dicembre 1995 potevano vantare almeno 18 anni di contributi. In attesa di conoscere se le novità contenute nella legge di bilancio per il 2017 possano interessare, seppur marginalmente, questo comparto vediamo dunque di riassumere i requisiti per il pensionamento per il nuovo anno.

La Prestazione di Vecchiaia
Anche quest’anno la pensione di vecchiaia si perfeziona al raggiungimento dell’età anagrafica massima per la permanenza in servizio prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione della qualifica e del grado (l’età della permanenza massima in carica si attesta tra i 60 e i 65 anni, si veda infra) congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori, 20 anni di contributi.

Piu’ nello specifico i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia sono: 60 anni, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 1997, rispetto al quale vigono tuttavia alcune eccezioni, ossia: 61 anni, per i generali delle Forze armate, di divisione (nell’Esercito) o gradi corrispondenti; 62 anni, per i generali di brigata della Guardia di finanza del ruolo aeronavale; 63 anni, per i generali delle Forze armate, di corpo d’armata (nell’Esercito) o gradi corrispondenti; 65 anni, per alcuni altri generali delle Forze armate. Per una più puntuale ricognizione, non si può che rinviare alle specificazioni (per ciascuna Forza armata, inclusa l’Arma dei Carabinieri, e per il Corpo della Guardia di finanza) poste dal codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) agli articoli 925 (Esercito), 926 (Marina militare), 927 (Aeronautica militare), 928 (Carabinieri) nonché dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 69 del 2001 (Guardia di finanza). L’articolo 632 del medesimo codice dell’ordinamento militare determina la corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile.

Il requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della speranza di vita nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di anzianità), cioè i 35 anni di contributi. Per contro, qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianita’, il requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere adeguato alla speranza di vita. Resta inteso che il collocamento a riposo d’ufficio avviene sempre all’apertura della prima finestra utile per l’accesso alla pensione una volta raggiunto il limite ordinamentale previsto per la permanenza in servizio.

La pensione di anzianita’ 
In alternativa al pensionamento di vecchiaia i lavoratori possono accedere al trattamento anticipato al raggiungimento di una anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi indipendentemente dall’età anagrafica; al perfezionamento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni unitamente ad un’età anagrafica di almeno 57 anni e 7 mesi. Coloro che accedono alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica scontano una finestra mobile leggermente più lunga, pari a 15 mesi contro i 12 previsti per gli altri casi (ai sensi di quanto disposto dall’articolo 18 comma 22 ter del DL 98/2011) (cfr: messaggio inps 545/2013).

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