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MILITARI E IMPUTAZIONE PENALE: CASI IN CUI L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO È ILLEGITTIMA

(di Avv. Francesco Pandolfi) – Non è ragionevole impedire ad un soggetto non più imputato (al momento della definizione della procedura concorsuale) l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, una volta superata la procedura selettiva.

Tradotto dal “giuridichese” al “linguaggio comune”: l’aspirante non deve essere pregiudicato per evenienze a lui non imputabili.

Il caso

Vediamo da vicino il caso concreto, portato all’esame della sezione 1 bis del Tar romano (n. 9720 del 14 settembre 2016).
 
Tizio ricorre per l’annullamento, previa sospensiva, della sua esclusione dalla procedura concorsuale per l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina Militare.
In servizio presso la Marina Militare quale volontario in ferma prefissata biennale, viene ammesso alla successiva rafferma biennale.
Accade che durante il primo periodo di rafferma viene tratto in arresto e sospeso dal servizio. Quindi, al termine della misura cautelare, riammesso.
Nel mentre presenta domanda per immissione in ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente presso la Marina Militare.
Subito dopo il G.U.P. lo assolve perché il fatto non sussiste.
La procedura concorsuale si conclude ed il ricorrente risulta positivamente graduato. Dopo circa un mese però, il militare viene escluso dal concorso perché risulta, al momento della domanda, imputato in un procedimento penale non colposo.
Ebbene, emerge dagli atti che:
 
dopo il ricorso del militare, risulta dai documenti che al momento in cui l’amministrazione ha deciso per la decadenza dalla ferma, visto il difetto del requisito dell’incensuratezza ed immunità da procedimenti penali pendenti, la condizione ostativa alla partecipazione al concorso e all’ammissione alla ferma quadriennale era venuta meno.

Che cosa significa questo?

 
Semplicemente che è illegittimo un provvedimento espulsivo che interviene quando il motivo ostativo è sparito prima della conclusione del concorso con l’approvazione della graduatoria.
E’ inoltre importante tenere a mente che non hanno significato le previsioni del bando che prevedono l’esclusione del concorrente indagato sulla base del mero dato formale non declinato nel concreto contesto, anche successivo, del momento fattuale.

In pratica:

 
Questo modo di vedere è coerente con i principi della Carta costituzionale sanciti negli articoli 3, 27, 97. Si vuole solo che l’aspirante non sia penalizzato per evenienze a lui non imputabili.

 

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