MILITARI E FORZE DI POLIZIA, LA CORTE COSTITUZIONALE: “LAVORARE NEL GIORNO DI RIPOSO NON E’ STRAORDINARIO”
Con la sentenza nr. 132/2016 la Corte Costituzionale ha posto fine alle controversie giudiziarie ed interpretative riguardo alla prestazione lavorativa effettuata nel giorno di riposo settimanale. In particolare la legge di stabilità 2014 aveva fornito “un’interpretazione autentica” dei Decreti del presidente della Repubblica 170/07 relativo alle Forze di Polizia e 163/02 relativo alle Forze Armate, disponendo che le prestazioni di servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o festivo infrasettimanale non danno diritto alla retribuzione per lavoro straordinario se non per le ore eccedenti il normale orario di servizio giornaliero.
Nonostante l’intervenuta disposizione del governo, pendevano presso il TAR Lombardia 36 separati ricorsi della Polizia Penitenziaria che traevano sostegno da un indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, in base al quale il disagio subito per aver prestato attività lavorativa in una giornata deputata al riposo settimanale non è sufficientemente compensato dalla speciale indennità prevista dalla contrattazione collettiva che, in base all’espresso dato normativo, serve a compensare la sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero e non assorbe il compenso dovuto per il lavoro straordinario. Ad avviso del Consiglio di Stato il computo di quest’ultimo deve essere effettuato facendo riferimento alle ore eccedenti l’orario di servizio di 36 ore lavorative settimanali e non all’eccedenza oraria del solo giorno di riferimento e l’istituto non va confuso con il “riposo recupero” che spetta in ogni caso poiché serve a far recuperare al lavoratore il riposo settimanale di cui non ha fruito e con il “riposo compensativo”, previsto dagli accordi sindacali quale modalità, alternativa alla monetizzazione, di compensazione del lavoro straordinario. I ricorrenti avevano pertanto richiesto il compenso per le ore di straordinario prestate, nonché il risarcimento del danno da usura psicofisica patito ovvero, in via subordinata, la determinazione di una indennità supplementare, dovuta in base agli accordi sindacali di categoria. Il TAR adito aveva concluso che, allo svolgimento del normale orario di lavoro nel giorno festivo, deve far seguito un giorno di recupero, rimanendo impregiudicata la questione, da risolvere in sede di contrattazione collettiva, circa l’entità della retribuzione supplementare che compensa la “penosità” del lavoro prestato in una giornata generalmente destinata al riposo. Il Consiglio di Stato ha rimesso la questione alla Corte ribadendo il proprio precedente orientamento in ordine al computo dello straordinario e ritenendo l’illegittimità costituzionale dello iussuperveniens;
La Corte Costituzionale ha sottolineato che il Consiglio di Stato ha inteso compensare, qualificandolo come straordinario, quel lavoro festivo non recuperato con un ulteriore giorno di riposo. Il problema interpretativo consisteva pertanto nello stabilire se il lavoro svolto in giorno festivo andasse retribuito quale straordinario con il superamento su base settimanale delle 36 ore, a prescindere dalla fruizione del riposo recupero.
Nella propria decisione la Corte Costituzionale ha chiarito che «il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore» Va evidenziato, peraltro, che l’eventuale mancato rispetto del giorno di riposo non è oggetto del presente giudizio, mentre il lavoro straordinario, ove non retribuito, dà diritto ad un riposo compensativo. Tale quadro regolatorio appare coerente con l’ordinamento, che consente l’alternatività tra la compensazione e la monetizzazione del lavoro straordinario, fermo il diritto al recupero del giorno di riposo come previsto dalla normativa collettiva.