MILITARI: DISPOSIZIONI SULLO STRAORDINARIO, RECUPERO COMPENSATIVO E PERMESSI BREVI
Pubblichiamo i chiarimenti dello Stato Maggiore Difesa sulla corretta applicazione delle disposizioni normative e applicative in materia di istituto dello straordinario e recuperi compensativi.
Al riguardo, al fine di assicurare la corretta e omogenea applicazione delle richiamate disposizioni, si riportano, di seguito, opportuni elementi di informazione, volti a dirimere ogni eventuale dubbio interpretativo:
– il compenso in denaro delle prestazioni eccedenti l’orario di lavoro settimanale è la forma di remunerazione prioritaria rispetto al recupero compensativo. il comandante di corpo, nell’ambito delle proprie responsabilità e competenze, cura l’allocazione delle risorse disponibili per garantire la funzionalità dell’organismo ed il perseguimento degli obiettivi istituzionali;
– i recuperi compensativi (che, dal punto di vista giuridico, rappresentano una remunerazione in natura della prestazione che fa maturare un diritto soggettivo del tutto identico alla retribuzione in danaro) possono essere disposti dal comandante di corpo, relativamente alle ore non retribuite con il compenso per lavoro straordinario, e fruiti esclusivamente in giornate lavorative (incluso il venerdì), tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio;
– diversamente dai permessi brevi (a oggi disciplinati dall’art. 15 del decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 394), i recuperi compensativi possono essere concessi per frazioni di giornate lavorative anche di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero o per giornate lavorative intere, nel limite del monte-ore “a credito” del personale. Laddove il recupero compensativo venga utilizzato per fruire di una intera giornata libera dal servizio, le ore da scalare dal richiamato “credito” maturato sono da rapportare alla durata della giornata lavorativa in cui è fruito il recupero (ad esempio, 8 ore per il giovedì, 4 ore per il venerdì);
– in base al disposto dell’art. 10, co. 7, del decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 394, le ore di recupero compensativo sono assoggettate alla normativa della licenza ordinaria, e sono con essa cumulabili. i recuperi compensativi, così come la licenza ordinaria, sono diritti irrinunciabili;
– il corretto e puntuale esercizio dell’azione di comando dovrà consentire la gestione oculata sia dell’impiego del personale oltre il normale orario di lavoro/servizio che dei recuperi compensativi;
– con riferimento al personale a ferma prefissata, si precisa che:
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- al personale volontario in ferma prefissata quadriennale compete un recupero pari ad un terzo dell’eccedenza lavorativa prestata (rispetto alle 36 ore settimanali). per quanto concerne invece i servizi armati e non, i volontari in ferma prefissata quadriennale sono destinatari delle disposizioni previste per il personale in servizio permanente;
- al personale volontario in ferma prefissata quadriennale in rafferma compete il recupero pieno nel rapporto 1 a 1 di tutte le prestazioni lavorative effettuate oltre il normale orario di lavoro;
- nessun recupero compensativo compete ai volontari in ferma prefissata annuale, ad eccezione dei recuperi psicofisici non di natura retributiva.