Militari amministrativa. Pensione: le risposte alle domande più frequenti
L’amministratore della pagina FB Militari Amministrativa, con l’aiuto di terzi, ha creato un prospetto con classiche domande sulla pensione che accompagnano la gran parte dei militari riportato da OFCS Report.
QUALE E ‘IL PRINCIPALE RIFERIMENTO IN MATERIA DI CESSAZIONI DAL SERVIZIO PERMANENTE?
La normativa più recente è l’Edizione 2018 del Compendio delle disposizioni in materia di cessazioni dal servizio permanente, edito da Persomil con il dispaccio M_D GMIL REG 2018 0355678 in data 22 giugno 2018, integrato dal dispaccio M_D GMIL REG2048 0638751 in data 6 novembre 2018 .
QUALI SONO I REQUISITI PER L’ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO “PER ANZIANITA ‘” (CESSAZIONE ANTICIPATA)?
Il personale militare può cessare anticipatamente dal servizio permanente e accedere alla pensione “di anzianità”, se ricorrono, alternativamente, i seguenti requisiti: – anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 58 anni. Il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della cd “finestra mobile” pari a 12 mesi; – anzianità contributiva pari a 41 anni, indipendentemente dall’età anagrafica. Il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della cd “finestra mobile” pari a 15 mesi; massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, una condizione che la stessa sia stata conseguita entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni. In questo caso ai fini della corresponsione del trattamento pensionistico, osservare il decorso della “finestra mobile” pari a 12 mesi. Tali requisiti, per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita, sono validi per il biennio 1 ° gennaio 2019 – 31 dicembre 2020, e solo per il personale che al 31 dicembre 2018 non ha riscontrato i requisiti previsti dalla precedente normativa (anzianità contributiva di 35 anni e almeno un’età anagrafica di 57 anni e 7 mesi; anzianità contributiva pari a 40 anni e 7 mesi).
QUALI SONO I REQUISITI PER LA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE “DI VECCHIAIA’” (LIMITI D’ETA’)?
La pensione “di vecchiaia” si consegue al raggiungimento dell’età anagrafica massima prescritta per ciascun grado e ruolo di appartenenza (60 anni fino al grado di C.F., differenziata in base al grado e al corpo per Capitani di Vascello e Ammiragli), giusta artt. 924 e ss. del Codice dell’Ordinamento Militare. Bisogna precisare che, laddove al raggiungimento del limite di età sia stato conseguito il requisito contributivo previsto per l’accesso alla pensione per cessazione anticipata (vds. F.a.q. nr. 2), e sia trascorso il periodo di c.d. “finestra mobile”, la cessazione dal servizio avviene dal giorno successivo al raggiungimento di detto limite di età. Laddove, invece, alla data del compimento del limite di età, sia stato maturato il requisito minimo contributivo previsto per la pensione di anzianità, ma non il periodo di “finestra mobile”, il personale militare, al fine della percezione del relativo trattamento pensionistico, potrà prolungare il servizio per un periodo pari a un anno o frazione di anno necessaria al completamento della “finestra mobile”. Ulteriore caso è quello in cui alla data del raggiungimento del limite di età non sia stato maturato il requisito minimo contributivo. In tal caso il servizio deve essere ulteriormente incrementato di 12 mesi rispetto al limite di età ordinamentale, per effetto dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. Il corrispondente diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico, si acquisirà dopo i 12 mesi di “finestra mobile”, questi ultimi decorrenti dalla data di maturazione dell’anzianità minima contributiva. Resta salva, comunque, la facoltà di cessare dal servizio con differimento all’accesso al trattamento pensionistico.
HO PARTECIPATO AD UNA MISSIONE INTERNAZIONALE PER CONTO DELL’ONU IN ZONE D’INTERVENTO. HO DIRITTO AI BENEFICI COMBATTENTISTICI EX ARTICOLO UNICO DELLA L. 1746/1962?
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 1746/62, con sentenza n. 240 del 2016, ha stabilito che fosse errata una equiparazione tra le campagne di guerra e le missioni di pace ONU, escludendo la possibilità per i militari impegnati in tali missioni di vedersi riconosciuti i benefici combattentistici.
COME VENGONO EFFETTUATI I CALCOLI DEL PROSPETTO DEI PERIODI CONTRIBUTIVI/COMPUTABILI?
I calcoli relativi al conteggio dell’anzianità contributiva vengono effettuati in base a quanto riportato sul documento matricolare disponibile sul SIMPERS al momento della lavorazione della pratica. Si raccomanda, pertanto, prima di inoltrare la richiesta, di verificare la correttezza dei dati riportati sulla documentazione matricolare stessa e, in particolare: – che non vi siano incongruenze tra i dati contenuti nella sezione “stato giuridico” e la sezione “destinazioni”; – che i periodi riscattati o ricongiunti ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico (diversi da quelli riscattati ai fini di buonuscita), siano correttamente riportati nella sezione “computabili”; – che sia presente e correttamente riportato il Tipo di Impiego nella sezione “Destinazioni” del documento matricolare; – la correttezza dei periodi dei corsi frequentati.
COSA HA PREVISTO IL DECRETO LEGGE N.4/2019 (C.D. QUOTA 100) A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FF.AA.?
In primis occorre precisare che l’art. 14, comma 10 del Decreto Legge ha escluso la c.d. “quota 100” per il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, delle Polizia Penitenziaria, del Corpo dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza. Peraltro il Decreto Legge ha introdotto le seguenti novità di rilievo per il personale di Forza Armata: – art. 19: proroga al 31 dicembre 2021 dei termini che fissano la prescrizione dei contributi di previdenza riferiti ai periodi anteriori al 31 dicembre 2014. Tale proroga consente alle amministrazioni di procedere alla verifica/correzione dei contributi effettivamente risultanti nella banca dati Inps; – art. 20, co. 1-5: facoltà per il personale privo di anzianità contributiva al 31.12.1995 di riscattare, con oneri agevolati e in via sperimentale per il triennio 2019-2021, i periodi non coperti da contribuzione al fine di incrementare sia l`anzianità contributiva utile per l`accesso al trattamento previdenziale, sia l`importo del relativo assegno; – art. 20, co. 6: facoltà di riscatto agevolato della durata legale del corso di laurea per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, al fine di incrementare sia l`anzianità contributiva utile per l`accesso al trattamento previdenziale, sia l`importo del relativo assegno; – art. 23: anticipo sino a un massimo di 45.000 euro sul trattamento di fine servizio. Suddetta norma consente di richiedere un finanziamento alle banche o a intermediari finanziari che aderiranno ad appositi accordi quadro da stipulare tra i ministeri competenti e l`associazione bancaria italiana sentito l`Inps; – art. 24: detassazione del trattamento di fine servizio da attuarsi mediante riduzione di 1,5 punti percentuali dell`aliquota Irpef per ogni annualità che intercorre tra la cessazione dal servizio e il pagamento effettivo della liquidazione, non applicabile sull`imponibile del TFS di importo superiore a 50.000 euro.
A CHI DEVO RICHIEDERE IL PROSPETTO DEI SERVIZI SPECIALI RESI AI FINI DELLE MAGGIORAZIONI A TITOLO DI TRASCINAMENTO?
L’istanza deve essere inoltrata al proprio Ente Amministratore, il quale procederà all’elaborazione del prospetto dell’anzianità di servizio e al successivo aggiornamento del trattamento economico. Il principale riferimento normativo in materia è la circolare M_D GMIL IV 15 2 0609153 in data 23.12.2008 e successive modificazioni.
IN BASE A QUALI DATI VIENE CALCOLATA L’ANZIANITA’ DI SERVIZIO? La determinazione dei servizi speciali ai fini della maggiorazione a titolo di trascinamento è effettuata in base ai dati riportati sul documento matricolare disponibile sul SIMPERS al momento della lavorazione della pratica. Si richiamano a tal proposito le raccomandazioni fatte nella seconda parte della F.a.q. n. 6.
UNA VOLTA RICEVUTA LA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SPECIALI, COSA DEVO FARE PER VEDERMI RICONOSCIUTE LE EVENTUALI MAGGIORAZIONI A TITOLO DI TRASCINAMENTO?
Nulla. A seguito della elaborazione del prospetto, una copia verrà inviata automaticamente all’ufficio amministrativo del proprio Ente Amministratore, il quale valorizzerà i dati in esso contenuti.
QUALE MAGGIORAZIONE SPETTA SE SONO UN ADDETTO ALLE MACCHINE E CONTEMPORANEAMENTE SONO IN SERIVIZIO AEREO?
Viene valutata la maggiorazione più favorevole ai fini del trascinamento. A tale scopo viene utilizzata la tabella in Allegato B alla circolare n. M_D GMIL IV 15 2 0609153 in data 23 dicembre 2008, periodicamente aggiornata. Ciò vuol dire che, prendendo come esempio un amministrato categoria “Tecnico Motorista”, imbarcato su Nave Grecale, e percettore di indennità di volo per equipaggi fissi, ai soli fini del trattamento economico di trascinamento sarà l’indennità di imbarco ad essere considerata e non l’indennità di volo per equipaggi fissi, essendo quest’ultima di percentuale minore (150%) rispetto a quella di imbarco (183%).
QUALE È IL MIO SISTEMA PREVIDENZIALE?
Retributivo: se alla data del 31 dicembre 1995 posso far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni. Misto: se alla data del 31/12/1995 non ho raggiunto i 18 anni di contributi. Contributivo: se la mia prima contribuzione è posteriore al 31 dicembre 1995.
SONO STATO RIFORMATO E NON HO ACCETTATO IL TRANSITO NELLE CORRISPONDENTI AREE FUNZIONALI DEL PERSONALE CIVILE. COSA MI COMPETE?
Nel caso di riforma non dipendente da causa di servizio, in presenza di almeno 15 anni di contributi, di cui 12 di servizio effettivo, si ha diritto al trattamento pensionistico ordinario e al TFS. Tale trattamento viene determinato in base alla propria anzianità contributiva all’atto della riforma. Qualora non si fosse raggiunto il requisito minimo, con almeno un anno di servizio permanente, si avrà diritto alla sola liquidazione del TFS maturato e sarà aggiornata la posizione contributiva presso l’INPS.
COME È CALCOLATA L’INDENNITA’ DI BUONUSCITA?
L’indennità di buonuscita viene determinata moltiplicando un dodicesimo dell’80% della retribuzione annua lorda percepita alla cessazione dal servizio, comprensiva della tredicesima mensilità, per il numero degli anni di servizio utili. Per anni utili si intendono i servizi resi con iscrizione al fondo di previdenza (l’iscrizione avviene d’ufficio dalla data di nomina in servizio permanente), quelli riscattati e quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative. La normativa principale di riferimento è il D.p.r. 1032/73. Si precisa che la retribuzione annua lorda viene determinata sulla base delle voci fisse e continuative percepite all’atto della cessazione dal servizio militare, a cui si aggiunge una quota dell’indennità integrativa speciale. A partire dal 1° maggio 2014, tale retribuzione annua lorda (non l’indennità di buonuscita) non può comunque eccedere la soglia dei 240.00 euro lordi.
CON QUALI MODALITA’ VIENE PAGATA L’INDENNITA’ DI BUONUSCITA?
L’indennità di buonuscita viene corrisposta nel seguente modo: – in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro; – in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo. La seconda somma sarà pagata dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima; – in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 100.000 euro. In tal caso la prima e la seconda somma da liquidare sono pari a 50.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima. Il pagamento della prima rata avrà le seguenti tempistiche: – non prima di 24 mesi dal congedo se avvenuto per dimissioni volontarie; – non prima di 6 mesi dal congedo se avvenuto per raggiungimento dei limiti di età; – entro 105 giorni dal congedo nei casi di inabilità o decesso. L’indennità di buonuscita è corrisposta d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda all’INPS per ottenere la prestazione. Il reparto pensioni della Direzione di Intendenza di Roma è votato alla cura di tutta la documentazione necessaria, da inviare all’Istituto di Previdenza, per l’erogazione del trattamento in questione.
HO SAPUTO CHE CON LA RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO E’ POSSIBILE AVERE UN ANTICIPO DEL TFS. COME FUNZIONA?
La disciplina è prevista all’art. 23 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4. A seguito di apposita convenzione stipulata con l’Istituto Bancario Banca Popolare di Milano, è oggi possibile poter richiedere l’erogazione dell’intero TFS maturato, evitando le tempistiche e i dilazionamenti di cui al para precedente, pagando l’1% sull’intero importo.
MI HANNO DETTO CHE C’E’ LA POSSIBILITA’ DI RISCATTARE ALCUNI PERIODI TRASCORSI. CHE SIGNIFICA?
È vero ma bisogna fare delle precisazioni. La categoria dei riscatti va divisa in due sottocategorie: i riscatti ai fini pensionistici e i riscatti ai fini della buonuscita. Il riscatto ai fini pensionistici ex legge 165/2001 permette al personale militare di riscattare i periodi di carriera trascorsi con percezione dell’indennità operativa di base, al fine del raggiungimento del requisito pensionistico. La normativa è stata ulteriormente specificata nella circolare INPS n. 119 del 18 dicembre 2018, nella quale si legge che il riscatto non può essere richiesto se il richiedente è già ha già maturato il periodo massimo di supervalutazione, pari a 5 anni (vds. F.a.q. n. 24) Il riscatto ai fini della buonuscita, invece, permette al personale di aumentare gli anni sui quali verrà calcolato il TFS. Tale riscatto, quindi, non va ad aumentare gli anni utili al raggiungimento dell’accesso alla pensione ma serve solo ad aumentare il montante globale del trattamento di fine servizio. Anche tale riscatto, peraltro, può essere effettuato in un limite quinquennale (per i periodi riscattabili ai fini della buonuscita vds. F.a.q. seguente)
QUALI PERIODI POSSO RISCATTARE A FINI DELL’INDENNITA’ BUONUSCITA?
Possono essere riscattati tutti i servizi speciali resi in attività di servizio (es. imbarco, campagna, supercampagna, servizio aereo, ecc.) oltre ai periodi pre-SPE effettuati (il periodo di leva effettuato prima del 30 gennaio 1987 è riscattabile mentre il periodo di leva successivo a tale data è riconosciuto d’ufficio). Inoltre, a titolo esemplificativo, è possibile riscattare: – corsi di laurea (solo con conseguimento del relativo titolo), dal giorno approssimativo di immatricolazione a tutta la durata del corso legale; tale periodo peraltro non deve sovrapporsi ai periodi di servizio; – corsi di specializzazione dalla durata minima di anni 2; – periodi di studi militari presso una Scuola Militare (Nunziatella, Teuliè, Morosini e Douhet), solo con conseguimento del relativo diploma; – supervalutazioni per un massimo di 5 anni (imbarco, servizio macchine, operativa, volo, sede disagiata, ecc).
IL RISCATTO AI FINI DELLA BUONUSCITA È DEDUCIBILE?
Il riscatto pagato in unica soluzione tramite modello F24 è deducibile in misura intera sulla dichiarazione dei redditi (oneri di lavoro). Invece, per il riscatto con pagamento rateizzato la deduzione viene operata direttamente dall’Ente Amministratore.
POSSO SOSPENDERE IL PAGAMENTO RATEALE DI UNA DELIBERA?
Si, è possibile chiedere la sospensione direttamente all’INPS che ha emesso la delibera, il quale comunicherà all’Ente Amministratore di sospendere il pagamento.
CON QUALI MODALITÀ POSSO AVANZARE ISTANZA DI RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI?
Così come previsto nella circolare INPS n. 119 in data 18 dicembre 2018 la domanda di riscatto deve essere presentata in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali: – WEB – tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di un PIN INPS, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’istituto; – Contact Center multicanale – chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN; – Patronati e intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN. La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo presente in procedura inserendo nella sezione “Tipologia” la dicitura “Altro” e nell’apposito campo editabile la dicitura “Riscatto maggiorazione del servizio comunque prestato ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D. Lgs. 165/1997”. Si precisa che sarà la Direzione Provinciale INPS a richiedere alla propria amministrazione eventuali dati necessari all’elaborazione della pratica. Da evidenziare che il riscatto può essere richiesto solo nel limite delle maggiorazioni quinquennali, cioè solo se fino alla data di presentazione della domanda non si hanno cinque anni di supervalutazioni. A titolo esemplificativo si riporta il seguente caso, riferito a una domanda di riscatto ai fini pensionistici presentata il 15 marzo 2017 con cui si richiedeva di riscattare un periodo di operativa di base di 5 anni, al fine di conseguire una maggiorazione pari a 1 anno. Si potranno pertanto, avere diverse risposte da parte dell’Inps: 1) alla data della domanda il richiedente ha già maturato 5 o più anni di maggiorazioni e, pertanto, l’istanza di riscatto dovrà essere respinta; 2) alla data della domanda il richiedente ha già maturato 3 anni di maggiorazione e, pertanto, l’istanza di riscatto potrà essere accolta nella misura richiesta; 3) alla data della domanda il richiedente ha già maturato quattro anni e sei mesi di maggiorazioni e, pertanto, il riscatto potrà essere riconosciuto nel limite dei sei mesi rimanenti.
QUANDO POSSO ANDARE IN AUSILIARIA?
Il transito nella posizione di ausiliaria, ad oggi, può avvenire nei seguenti modi: – per raggiungimento dei limiti d’età previsti per il ruolo e grado rivestiti; – con 40 anni di servizio effettivo; – dalla posizione di A.R.Q; – per effetto del c.d. “scivolo” in base alla graduatoria (fino al 2024).
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL C.D. “MOLTIPLICATORE”?
In seguito al riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze Armate (D. Lgs 94/2017), il personale che ha maturato i requisiti per essere collocato in ausiliaria, si trova di fronte ad una scelta: accedere alla posizione di ausiliaria o rinunciare a tale posizione ed essere collocato direttamente in riserva. Questo diritto di opzione permette al personale di andare direttamente in riserva beneficiando di un incremento del montante individuale dei contributi pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione.
POSSO INTERROMPERE IL TRATTAMENTO DI AUSILIARIA? Il trattamento di ausiliaria può essere interrotto revocando la disponibilità all’impiego presentata a PERSOMIL all’atto del congedo.
SONO IN AUSILIARIA A CHI POSSO RIVOLGERMI PER L’ASSISTENZA FISCALE?
Il personale in ausiliaria può avvalersi dell’assistenza fiscale fornita da un qualsiasi C.A.F. di fiducia.
SONO IN POSIZIONE DI AUSILIARIA. QUANDO RICEVERO’ LA LIQUIDAZIONE DEL 730?
Per i pensionati il mod. 730 viene liquidato nel mese di Agosto.
IN CHE MODO VERRA’ EFFETTUATO IL TAGLIO ALLE PENSIONI D’ORO TRAMITE IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’?
La rimodulazione riguarda i soli trattamenti INPS (dipendenti, autonomi, forme sostitutive ed esonerative) che eccedono la soglia dei 100mila euro annui e ha valore retroattivo, ossia riguarda anche le pensioni in essere. Il taglio si applica anche nel caso in cui il pensionato riceva più trattamenti previdenziali, per le quote. In sostanza, verrà effettuato un taglio alle pensioni operando una “scaglionatura” degli importi pensionistici annui lordi, su cui applicare una differente aliquota di riduzione come, di seguito specificato. Il provvedimento è da intendersi temporaneo con una durata di cinque anni a partire dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023. Nella pratica, il contributo non è altro che una aliquota di riduzione che va dall’15 al 40 per cento, sulla base degli scaglioni di seguito riportati. Più nello specifico, il contributo di solidarietà attuerà in un taglio fisso in percentuali, in base alla corposità dell’importo annuo lordo percepito e solamente per la parte eccedente tale importo.
SCAGLIONI IMPORTO LORDO ANNUO ALIQUOTA DI RIDUZIONE
(da applicarsi sulla sola parte eccedente l’importo annuo lordo) 1 > € 100.000,00 15% 2 > € 130.000,00 25% (sulla sola parte eccedente il relativo importo, al di sotto del quale si applica lo scaglione precedente con aliquota al 15%) 3 > € 200.000,00 30% 4 > € 350.000,00 35% 5 > € 500.000,00 40%
Di seguito sono riportate le relative specificazioni:
1. Per l’importo eccedente i 100mila euro annui lordi, si applicherà un taglio del 15%;
2. Per l’importo eccedente i 100mila euro annui lordi e fino all’importo di 130mila euro, si applicherà un taglio del 15%, mentre per la parte eccedente i 130mila euro si applicherà il taglio del 25%;
3. Per l’importo eccedente i 100mila euro annui lordi e fino all’importo di 130mila euro, si applicherà un taglio del 15%, per la parte eccedente i 130mila euro e fino all’importo di 200mila euro si applicherà il taglio del 25%, mentre per la restante parte eccedente i 200mila euro si applicherà il taglio del 30%;
4. Per l’importo eccedente i 100mila euro annui lordi e fino all’importo di 130mila euro, si applicherà un taglio del 15%, per la parte eccedente i 130mila euro e fino all’importo di 200mila euro si applicherà il taglio del 25%, per l’importo eccedente i 200mila euro e fino a 350mila euro si applicherà il taglio del 30%, mentre per il restante importo eccedente i 350mila euro si applicherà il taglio del 35%;
5. Per l’importo eccedente i 100mila euro annui lordi e fino all’importo di 130mila euro, si applicherà un taglio del 15%, per la parte eccedente i 130mila euro e fino all’importo di 200mila euro si applicherà il taglio del 25%, per l’importo eccedente i 200mila euro e fino a 350mila euro si applicherà il taglio del 30%, per l’importo eccedente i 350mila euro e fino a 500mila euro si applicherà il taglio del 35%, mentre per la restante parte eccedente i 500mila euro si applicherà il taglio del 40%. Per ulteriori informazioni, sul sito dell’Inps è presente la Circolare n. 62/2019 del 7 maggio 2019 in merito al taglio delle pensioni.
IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ COLPISCE ANCHE IL PERSONALE IN AUSILIARIA?
No. La questione è stata sottoposta anche alla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL), la quale con il dispaccio n. 0062545 in data 24.05.2019, ha affermato che il contributo di solidarietà non si applica al personale militare nella posizione di ausiliaria, in quanto tale personale, oltre ad essere assoggettabile agli obblighi di servizio e richiamo in servizio attivo, è destinatario, ai sensi degli artt. 1870 e 2178 del Codice dell’Ordinamento Militare, di una specifica indennità di natura retributiva, pensionabile solo al cessare dell’ausiliaria. Inoltre, la titolarità dell’assegno di ausiliaria (c.d. pensione provvisoria) è sottoposta alle ritenute previdenziali INPDAP con la conseguenza che le finalità del “contributo di solidarietà” risultano di per sé soddisfatte mediante tale prelievo generalizzato ed effettuato sull’interno trattamento. Sono, infine, escluse dal taglio previsto con il “contributo di solidarietà, le pensioni di invalidità, quelle per le vittime del dovere o di azioni terroristiche e quelle riconosciute ai superstiti.
HO SAPUTO CHE ORA SI PUO’ RISCATTARE LA LAUREA IN MODO “AGEVOLATO”. CHE COSA SIGNIFICA?
Il riscatto del periodo di corso di studi è sempre stato possibile in virtù dell’art. 2 della legge 184/1997. Tale norma prevede che sia possibile riscattare i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Infatti non tutti i diplomi di laurea consentono l’accesso alla facoltà di riscatto ma solo quelli espressamente previsti nella legge 341/1990. La novità del riscatto “agevolato” consiste nella possibilità di riscattare i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario mediante il pagamento di un onere inferiore rispetto a quanto fino ad ora è stato possibile. Peraltro, tale possibilità è consentita solo per chi opta per una pensione calcolata con il sistema contributivo. Sono esclusi quindi coloro che beneficiano del sistema retributivo e misto, ovvero coloro che possiedono una contribuzione prima del 1996. Ovviamente, come accennato, per coloro che beneficiano del sistema retributivo e misto possono comunque riscattare il periodo del corso di laurea, ma con un calcolo dell’onere differente e conseguentemente maggiore rispetto a quello “agevolato”. La domanda di riscatto può essere richiesta solo telematicamente attraverso il sito web dell’INPS ed è necessario essere muniti del PIN dispositivo, anch’esso ottenibile tramite registrazione al sito www.inps.it.
COSA DEVO FARE SE IL MIO ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA DELL’INPS PRESENTA DELLE INESATTEZZE?
Al momento la casistica può essere di tipo diffuso, in quanto, in applicazione della circolare INPS n. 169 del 15.11.2017, questa Direzione di Intendenza sta procedendo alla sistemazione delle posizioni assicurative INPS per l’intera Forza Armata. L’articolo 19 del D.l. 4/2019 contenente le misure in materia di pensioni e reddito di cittadinanza dispone la non applicazione fino al 31 dicembre 2021 dei termini di prescrizione contributiva riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014. Pertanto, fino a tale data, ciascuna posizione assicurativa può essere oggetto di modifica e rielaborazione a cura dei competenti operatori. A partire dal 30/06 p.v. inizierà l’elaborazione delle determinazioni pensionistiche con sistema informatico PASSWEB, che sostituirà in toto il modello PA04. Tale passaggio è stato pianificato in modo tale da non creare alcuno scompenso agli amministrati. Nella fase attuale ed in costanza di lavori di perfezionamento delle posizioni assicurative di ciascun amministrato, prima dell’avvio in pensione, ciascuna posizione assicurativa, in fase di ultimo miglio, sarà oggetto di revisione totale, finalizzata ad un computo esatto della pensione.