Avvocato Militare

MILITARE HA PIÙ RAGIONE DELL’AMMINISTRAZIONE SU ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

(avv. Francesco Pandolfi) – Dal Dossier 1577-B “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche” luglio 2015 n. 103, spuntano fuori alcune preoccupazioni del redattore sull’impatto che la nuova norma (come sappiamo nettamente favorevole al dipendente militare sui trasferimenti per ricongiungersi con la propria famiglia) ha o può avere sulla funzionalità dell’amministrazione, cui si cerca di rispondere indirettamente dicendo che, tutto sommato, il problema si può risolvere con la “flessibilità”.

l’Amministrazione teme problemi

Ma vediamo di cosa si tratta: ecco il trafiletto piccolo piccolo che ho scovato tra le pieghe del dossier che ha preceduto, come lavori preparatori, la legge di riforma (l’ormai nota parte finale dell’art. 42 bis, co. 1 del d.lgs. 151/01 “e limitato a casi o esigenze eccezionali” è stata appunto integrata dall’art. 14, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124):

A) Il nuovo comma 7 integra l’articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevede che, ai fini dell’assegnazione temporanea di dipendenti pubblici ad altra amministrazione, per ragioni di sostegno alla maternità e/o alla paternità, l’eventuale dissenso delle amministrazioni coinvolte debba essere limitato a casi o esigenze eccezionali.

B) La RT afferma che il comma 7, modificando una disposizione vigente, prevede, con riferimento all’assegnazione temporanea di lavoratori dipendenti pubblici ad altra amministrazione, per ragioni di sostegno alla maternità e/o alla paternità, una limitazione delle ipotesi di dissenso delle amministrazioni, essendo l’assegnazione circoscritta nel tempo la stessa non comporta effetti onerosi potendo le amministrazioni farvi fronte attraverso meri strumenti di flessibilità organizzativa.

C) Al riguardo, si osserva che la disposizione appare teoricamente suscettibile di incidere sugli assetti organizzativi e funzionali delle amministrazioni coinvolte, di fatto rendendo più agevole e quasi automatico il trasferimento ad altra amministrazione per ragioni di sostegno alla maternità e/o alla paternità seppure per un tempo massimo di tre anni. Andrebbe fornito un chiarimento sul punto.

il trasferimento automatico

Si, avete capito bene: in questo documento gli Organi di Governo hanno paura che il trasferimento per assegnazione temporanea ex art. 42 bis è o diventi automatico.  Il timore c’è per loro…. perché è così…: la legge è chiara e i casi in cui l’amministrazione può dire no sono assai limitati, anzi circoscritti ad eventi eccezionali.

cosa fare

Quando il fine della vostra domanda è l’avvicinamento alla residenza della famiglia e il ricongiungimento con il figlio, considerati pure gli impegni di lavoro della coniuge e le condizioni di salute di conviventi, non fermatevi al rigetto dell’istanza ma reagite con un ricorso.

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