MILITARE: COSA DICE IL TAR SUL “QUANDO” PRESENTARE DOMANDA PER EQUO INDENNIZZO
Riportiamo un interessante articolo scritto dall’Avv. Francesco Pandolfi. Prendendo spunto da una recente pronuncia del Tar Firenze, in breve sintesi le modalità corrette per la presentazione della richiesta di equo indennizzo così come ricordate dai Magistrati con sentenza n. 437 del 10.03.2016: l’equo indennizzo è un beneficio economico che spetta al dipendente civile e militare che abbia perso la propria integrità fisica a causa di servizio.
vediamo un breve stralcio di questa pronuncia….
equo indennizzo
La richiesta di equo indennizzo deve essere presentata non oltre il termine di sei mesidalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio o lesione, da cui sia derivata una lesione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da quando si è verificata la -OMISSIS- in conseguenza dell’-OMISSIS- o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio”.
Non va confuso il potere/dovere dell’Amministrazione di avviare d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto -OMISSIS- nell’esporsi per obbligo di servizio a cause -OMISSIS-” (art. 3 dello stesso d.p.r. n. 461/2001), con l’onere di presentare tempestiva istanza per l’attribuzione consequenziale dell’equo indennizzo che, invece, incombe solo sull’interessato.
la disciplina
La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che la presentazione della domanda di equo indennizzo, successiva all’accertamento della dipendenza da fatto di servizio, trova la sua specifica disciplina nell’art. 51 del d.p.r. n. 686/1957 e nell’art. 2, comma 6, del d.p.r. n. 461/2001, i quali prevedono che la richiesta vada presentata entro il termine di sei mesi dalla comunicazione dell’atto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con la conseguenza che, ove la domanda sia tardiva, l’interessato, fermi altri eventuali effetti discendenti dal riconoscimento, non può conseguire i benefici previsti (Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2015 n. 5446, id., sez. III, 09 ottobre 2015 n. 4680; id., sez. III, 15 aprile 2015, n. 1935; T.A.R. Lazio, sez. I, 22 ottobre 2015 n. 12126; T.A.R. Toscana, sez. I, 7 maggio 2015 n. 730).
gli eredi
La norma trova applicazione anche nei confronti degli eredi che intendano far valere il riconoscimento del suddetto beneficio per i quali il termine decorre dal momento della conoscenza della probabile dipendenza da causa di servizio della morte del de cuius (Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2015 n. 5446; T.A.R. Umbria, 20 aprile 2014, n. 209), rinvenendo la sua ratio nell’esigenza di garantire l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e degli esborsi a carico della finanza pubblica senza che ne risulti indebitamente compressa la facoltà di conseguire la revisione dell’indennizzo, il cui esercizio è contenuto entro un lasso di tempo di adeguata consistenza.
l’estensione del beneficio
Con sentenza n. 32/1979, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nel valutare l’estensione ai militari del beneficio dell’equo indennizzo, disciplinato dapprima con la L. n. 1094 del 1970 e per i militari di leva con la citata L. n. 308 del 1981, ha ritenuto che, per le -OMISSIS- ascritte a categoria in epoca anteriore al 1 gennaio 1979 e che successivamente si fossero aggravate, provocando una variazione di categoria, potesse essere concesso l’equo indennizzo, per differenza, solo nel caso in cui l’interessato avesse presentato domanda di aggravamento entro cinque anni dal 2.7.1981, momento di entrata in vigore della citata L. n. 308.
Il predetto orientamento non è stato disatteso dalla giurisprudenza successiva, anche recente (Cons. St., Sez. IV, sent. n. 802 del 21-12-1985; Cons. St., sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6954; T.A.R. Toscana, sez. I, 16 febbraio 2016, n. 287).