Militare assolto per essersi presentato al lavoro senza green pass
“Non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425”, il giudice Andrea Cruciani a Napoli assolve un militare per essersi presentato in caserma senza green pass durante il periodo dell’obbligo “allorché i militari all’ingresso erano impegnati in altre incombenze faceva comunque ingresso in caserma e vidimava la presenza in ingresso” .
Interessante la motivazione. “L’inoffensività della condotta discende in particolare dal rilevo che l’ingresso in caserma dell’imputato – soggetto non vaccinato e quindi sprovvisto di green pass – non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto all’ingresso di soggetti vaccinati provvisti di greenpass”
“Questo Giudice intende discostarsi da tale interpretazione, rilevando che i vaccini per SARS-Cov-2 in commercio non sono strumenti atti in alcun modo a prevenire il contagio dal virus. Qui non si discute, peraltro, come e evidente, della idoneità o meno dei vaccini in commercio a prevenire le forme acute della malattia, che è tutt’altra questione, non di interesse per il presente giudizio, bensi della capacità, o meglio della incapacità, di tali vaccini quale strumento di prevenzione del contagio”
“Il Giudice quindi non può limitarsi a recepire passivamente e supinamente dei dati scientifici ancora non definitivi e provvisori, sia pure se provenienti dalle autorità nazionali ed internazionali preposte alla ricerca scientifica, con apodittici richiami a tali dati.
Nel caso che ci occupa, in affetti, questo Giudice ritiene non provata l’efficacia vaccinale per SARS-CoV-2 quale strumento di prevenzione del contagio – e ciò lo si ripete non solo in una misura prossima al 100% bensi in una qualsiasi misura percentuale superiore allo zero – risultando piuttosto quale fatto notorio, cioè quale dato incontrovertibile emergente dal naturale accadimento dei fatti (id quod plerumque accidir), che i soggetti vaccinati per SARS-CoV-2 possano contrarre e trasmettere contagio e che, di conseguenza, dal punto di vista epidemiologico, vaccinati e non vaccinati, vanno necessariamente trattati come soggetti tra loro sostanzialmente equivalenti”
“Una tale interpretazione, esasperatamente formalistica e cinica, finisce anche per svilire la centralità che la stessa Costituzione attribuisce al lavoro, quale imprescindibile mezzo di sostentamento e di sviluppo della persona umana”
“Sul lavoro, infatti, si fonda non solo la dignità professionale ma anche la dignità personale dell’essere umano che vuole mantenersi con le proprie forze, costituendo il reddito da lavoro per lo più li reddito di sussistenza, senza li quale si scivola nel degrado e nella dipendenza”
“Il lavoro, quindi, per una persona che intende vivere una vita libera e dignitosa, non è una scelta, bensì una necessità. Non vi è quindi margine di scelta alcuno per li lavoratore, li quale se vuole continuare a sopravvivere dignitosamente, si vede costretto a sottoporsi al trattamento sanitario obbligatorio, essendo previsto, per il caso di non adempimento, al sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.”
“Al giudice Andrea Cruciani sentiamo di rivolgere un GRAZIE per il coraggio e per l’onestà di aver scritto questo dispositivo. Un documento che invitiamo tutti a leggere nella sua forma integrale”, commenta il Comitato Toscano per la libertà di scelta. (Presskit)
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