Avvocato Militare

Militare si ammala in missione, Ministero nega la causa di servizio. Il TAR Difesa doveva provare che la malattia non era collegata al servizio

Il ricorrente, militare dell’Esercito in congedo, ha documentato in giudizio di avere partecipato a numerose missioni in teatri di guerra ed ha quindi presentato un ricorso contro il Ministero della difesa e quello dell’economia e delle finanze per chiedere l’annullamento del decreto “con il quale è stata rigetta l’istanza … tendente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità … ed è dunque stata negata la concessione dell’equo indennizzo”.

LA TESI DEL MINISTERO

“la menomazione dell’integrità fisica derivante dall’infermità suddetta” non dipenderebbe da cause di servizio. L’ex militare ha rappresentato che “nel corso degli ultimi anni è stato più volte impiegato, come si evince dallo stato di servizio allegato agli atti, in missioni all’estero” e “che per l’espletamento delle suddette missioni si è spesso dovuto spostare in territori devastati da bombardamenti, percorrendo strade non asfaltate e polverose a bordo di autoveicoli sia coperti che scoperti, senza essere munito di alcun mezzo di” protezioni “usate per i bersagli corazzati o molto protetti come le fabbriche di prodotti chimici. Ha inoltre assunto alimenti e bevuto acqua approvvigionati in loco. Ha operato in condizioni di ipervigilanza a causa del costante pericolo per l’incolumità fisica con il fisico … Infine, durante la missione in … dei sistemi di alterazione di frequenza jammer”.

Per questo all’insorgere della patologia di cui è affetto, aveva avanzato la richiesta di riconoscimento della “causa di servizio nonché l’attribuzione del corrispondente equo indennizzo”. Per la commissione medica dell’Esercito, però, tale patologie non avrebbe nulla a che fare con il servizio prestato.

LA DECISIONE DEL TAR

Secondo i giudici amministrativi, sulla base delle dichiarazioni del ricorrente e sulla casistica dei militari che si sono ammalati dopo aver prestato servizio in zona di guerra, dove sono stati utilizzati proiettili che rilasciano sostanze pericolose nel tempo, il ministero avrebbe dovuto provare che la malattia non era collegata alle cause di servizio e non rigettare la domanda basandosi “sull’impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto (quanto univoco) di causa-effetto”.

La correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici, con la conseguenza che in presenza di elementi statistici rilevanti la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l’Amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l’insorgere dell’infermità. Infatti, l’impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto (quanto univoco) di causa-effetto per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi, non si rivela pretendibile la dimostrazione dell’esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici.

Invece, il Comitato di verifica per le cause di servizio si è limitato a considerazioni generali sull’eziopatogenesi dell’infermità diagnosticata e, senza alcuna considerazione delle circostanze fattuali allegate dall’istante, ha apoditticamente ritenuto che nella fattispecie le caratteristiche inerenti al tipo di attività e di ambiente di lavoro non sarebbero tali, per natura ed entità, da costituire elementi di rischio causali o concausali efficienti e determinanti, attribuendo il processo patologico da attribuirsi a fattori estranei al servizio stesso, ai quali peraltro non è dedicato nemmeno un riferimento.

Il TAR ha accolto il ricorso condannando l’Amministrazione alle spese, liquidate in euro 2.000.

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