Meno di un grammo di marjiuana lo fa escludere dal concorso per finanzieri: Il TAR Accoglie il ricorso
(di avv. Umberto Lanzo) – L’articolo che segue analizza e commenta una sentenza del TAR Lazio riguardante un caso di esclusione da un concorso per il reclutamento di allievi finanzieri. La sentenza evidenzia diverse questioni chiave, tra cui l’applicazione di criteri di moralità e condotta, la valutazione della rilevanza di episodi passati nella vita dei candidati, e il ruolo del principio di legalità e rieducazione.
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Il ricorrente, escluso dal concorso per non possedere i requisiti di moralità e di condotta, ha impugnato la decisione invocando diverse basi legali, tra cui eccesso di potere, violazione e falsa applicazione di legge, e vizi di motivazione. Il caso ruota attorno a un episodio del 2017, in cui il ricorrente, durante un controllo anti-droga, è stato trovato in presenza di una piccola quantità di marijuana. Il provvedimento di esclusione riporta la seguente motivazione “il candidato è stato controllato, unitamente ad altre persone, da militari della Stazione Carabinieri di Tuturano (BR). All’esito del controllo, i militari rinvenivano, nel luogo ove stazionava, tra l’altro l’aspirante, un “grinder” (trita erba), con all’interno della sostanza stupefacente che veniva successivamente quantificata in g. 0,6790 di marijuana”.
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Il ricorrente ha sollevato questioni significative riguardo l’interpretazione dei criteri di moralità e condotta richiesti per l’ammissione al concorso. In particolare ha contestato la rilevanza dell’episodio e la sua capacità di influenzare la sua idoneità attuale, mettendo in discussione la proporzionalità e ragionevolezza dell’applicazione del criterio di esclusione basato su un evento isolato e risalente nel tempo.
Decisione del TAR
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, evidenziando l’assenza di una motivazione adeguata da parte dell’amministrazione sulla attuale inidoneità del ricorrente. La Corte ha sottolineato l’importanza di una valutazione attenta e proporzionata delle circostanze individuali, in particolare quando si tratta di episodi passati. Rileva il Collegio come l’avversata determinazione indichi, a fondamento di siffatta determinazione, la circostanza che i militari dell’Arma specificavano che, nel corso di un controllo, “gli stessi avevano notato un gruppo di sei ragazzi, alcuni dei quali seduti sopra un muretto insistente nel cortile di una scuola elementare. Avendo notato un particolare nervosismo dei ragazzi, veniva ispezionato il luogo ove gli stessi stazionavano, rinvenendo, nella parte posteriore del muretto, il “grinder” trita erba in argomento, contenente la sostanza stupefacente che l’accertamento tecnico ha stabilito trattarsi di marijuana da cui erano ricavabili n. 7 dosi”.
Il ricorso è fondato secondo il TAR non avendo la procedente Amministrazione in alcun modo motivato in ordine alle effettive ragioni, per le quali il ricorrente non offrirebbe alcun affidamento per il futuro, tenuto conto non soltanto della risalenza temporale dell’episodio (oltre sei anni orsono), ma soprattutto, della non emersa presenza di univoci elementi suscettibili di ascrivere al ricorrente la presenza del suindicato “grinder”; e, men che meno, il possesso e/o la detenzione di sostanza stupefacente.
La sentenza enfatizza, quindi, il principio di legalità e di rieducazione, sostenendo che il giudizio sulla moralità di un candidato non può essere basato semplicemente su un episodio isolato, ma deve considerare la condotta complessiva e attuale dell’individuo. Tale disposizione impone, secondo il TAR, l’ostensione di un (ancorché minimo) onere motivazionale, volto ad illustrare il carattere di attualità, necessarietà ed adeguatezza del giudizio inidoneativo, segnatamente laddove (come nel caso in esame) vengano in considerazione la risalente collocazione temporale dell’episodio, nonché le altre circostanze caratterizzanti lo stesso Interpretazione Costituzionalmente Orientata.
Il TAR ha anche posto l’accento su un’interpretazione delle norme costituzionalmente orientata, che tenga conto del diritto alla rieducazione e alla non perpetuità della pena. Questo principio è fondamentale in un sistema di giustizia che mira alla reintegrazione sociale dei soggetti e stabilendo un precedente per una valutazione più equilibrata e individualizzata dei candidati, prendendo in considerazione la loro crescita e cambiamento nel tempo.
Esclusione di Risarcimento del Danno e Decisione sulle Spese Legali
Il TAR ha escluso il risarcimento dei danni richiesti dal ricorrente, ritenendo non dimostrata la sussistenza di un danno diretto causato dall’esclusione dal concorso. Tuttavia, ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese legali quantificate in mille euro.
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