Maresciallo manipolava il sistema informatico per segnare straordinario mai effettuato
La Procura Contabile ha citato in giudizio un Primo Maresciallo A.M. in servizio presso il Reparto Supporto Servizi Generali dell’Aeronautica Militare in OMISSIS, per il risarcimento del danno erariale per euro 1.740,37 in favore della predetta amministrazione militare.
Il maresciallo era stato condannato dal Tribunale Militare alla pena di anno uno e mesi due di reclusione militare per il reato di truffa militare pluriaggravata e continuata poiché aveva, con artifici e raggiri consistenti nella falsa esposizione di ore di lavoro straordinario mai effettuate e affermando di aver fruito di premessi orari non spettanti, procurato un ingiusto profitto per complessivi euro 6.220,68 lordi.
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Dalla sentenza di primo grado (poi confermata in Appello e in Cassazione) si evince che il maresciallo avrebbe manipolato i dati inseriti nei gestionali Perseo 1 e Perseo 2, che avrebbero incrementato illecitamente le indennità effettivamente spettanti, nella misura complessiva di euro 6.220,68 lordi (euro 3.813,06 per straordinari mai effettuati, euro 1.266,02 per permessi orari non spettanti, euro 1.141,60 per compensi forfettari d’impiego non dovuti).
La Procura ha affermato che il Maresciallo ha concordato con l’amministrazione di appartenenza un piano di ammortamento, con ciò ammettendo la propria responsabilità confermando la richiesta di danno erariale.
Innanzi la Corte dei Corti il Maresciallo ha rappresentato di aver dato la massima disponibilità alla restituzione delle somme illecitamente percepite, e di aver aderito ad un piano di rimborso in 23 rate mensili, pur dichiarandosi estraneo ai fatti.
Attribuendo, infatti, le indebite percezioni stipendiali ad un problema tecnico del software di gestione dei dati.
Ha, dunque, sottolineato di aver già riversato all’amministrazione di appartenenza le intere somme che gli vengono contestate, anche in misura maggiore del dovuto.
La Sezione della Corte dei Conti per l’Emilia Romagna ha ritenuto che “il danno non è attuale e che nulla, ad oggi, abbia a pretendere la Procura Regionale nei confronti del convenuto. Conseguentemente, va dichiarata, in via preliminare di merito, la cessazione della materia del contendere nel presente processo per l’avvenuta soddisfazione delle pretese attoree.”