Maresciallo lancia petardo nella camerata di un carabiniere. Punito con tre giorni di rigore, ma il Tar annulla la sanzione
(di Avv. Umberto Lanzo) – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha accolto il ricorso presentato da un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri contro la decisione che respingeva il suo ricorso gerarchico avverso una sanzione disciplinare.
La sanzione disciplinare e il ricorso al TAR
La vicenda ha inizio nell’agosto del 2023 quando il Comandante della Legione Carabinieri “Liguria” infligge al maresciallo la sanzione disciplinare della “consegna di rigore” di 3 giorni per aver lanciato un petardo flash-bang nella camera di un carabiniere della Stazione di cui egli era, all’epoca, Comandante.
Il militare presenta ricorso gerarchico avverso tale provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 66/2010. Tale ricorso viene esaminato dal Comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo” di Milano che, con una determina dello scorso ottobre, lo respinge.
A quel punto il maresciallo impugna sia tale determina che il provvedimento originario di sanzione dinanzi al TAR Liguria. In particolare, eccepisce l’incompatibilità del Comandante Interregionale a decidere il suo ricorso gerarchico, in quanto lo stesso aveva già espresso un giudizio sulla vicenda precedentemente. Infatti, il generale comandante della Pastrengo aveva già conosciuto i dettagli della vicenda, perché era stato interpellato dal Comandante della Legione “Liguria”, che aveva proposto di definire la posizione disciplinare del maresciallo con una sanzione di corpo: in tale occasione l’alto Ufficiale, valutati i fatti, si era espresso in senso favorevole all’applicazione della disciplina di corpo da parte del Comandante legionale, ritenendo di non esercitare la potestà sanzionatoria di stato, di propria competenza, poiché il comportamento del carabiniere, benché censurabile, non assurgeva a gravità tale da giustificare un provvedimento di stato
La decisione del TAR
Nella Camera di Consiglio dello scorso 26 gennaio, il Collegio del TAR accoglie il ricorso ritenendo fondata l’eccezione di incompatibilità.
Nella sentenza viene richiamata la consolidata giurisprudenza secondo cui, nelle procedure amministrative in cui si formulano valutazioni discrezionali, sussiste l’obbligo di astensione di coloro i quali hanno già espresso giudizi in una fase precedente. “Contrariamente a quanto argomentato dalla difesa erariale – scrivono i giudici – la circostanza che il precedente intervento del Comandante Interregionale sia stato favorevole al ricorrente (escludendo sanzioni di stato) non fa venire meno l’obbligo di astensione. Infatti, la ratio della regola in esame risiede nell’esigenza di garantire la terzietà e l’imparzialità dell’azione amministrativa, le quali possono essere pienamente assicurate solamente se la decisione venga assunta da un’Autorità che non abbia mai formulato giudizi sull’accaduto, nemmeno di segno positivo (potendo, in tale eventualità, astrattamente ipotizzarsi che il decisore si senta “condizionato” dal fatto di essersi pronunciato una prima volta in favore dell’interessato).”
Nel caso specifico, il Comandante Interregionale aveva già conosciuto la vicenda e si era espresso in modo favorevole circa l’applicazione della sanzione poi irrogata dal Comandante di Legione. Pertanto, avrebbe dovuto astenersi dal decidere il successivo ricorso gerarchico.
Il TAR accoglie quindi tale motivo ed annulla la determina impugnata. Precisa però che non può entrare nel merito della sanzione originaria, dato che l’annullamento della decisione sul ricorso comporta la necessità che quest’ultimo sia riesaminato da un diverso organo gerarchico superiore.
La decisione del TAR rappresenta una significativa affermazione del principio di terzietà e imparzialità che deve sempre guidare l’esercizio della funzione giurisdizionale disciplinare da parte delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle a ordinamento militare. Soluzione coerente con quanto sancito dalla Costituzione in materia di ordinamento delle Forze Armate.
Una vicenda, quella in esame, che vede accolte le censure del militare e che garantirà a quest’ultimo la possibilità di tutelare adeguatamente la propria posizione in sede giustiziale dinanzi ad un diverso organo superiore.
LEGGI ALTRE SENTENZE DELLA SEZIONE AVVOCATO MILITARE DI INFODIFESA
Cosa aspetti?
Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI