MARESCIALLO DELL’ARMA CONDANNATO AL RISARCIMENTO PER ACCESSI ABUSIVI SDI, CORTE DEI CONTI: “HA MORTIFICATO I COLLEGHI CHE LAVORANO CON SACRIFICIO ED ABNEGAZIONE”
Il carabiniere era una “talpa” che passava informazioni riservate a un investigatore privato. Dopo il patteggiamento a dieci mesi e quindici giorni di reclusione nel processo San Michele, ora per il maresciallo Giovanni Bocchino è arrivata la condanna della Corte dei Conti del Piemonte: diecimila euro per avere danneggiato l’immagine dell’Arma.
Gli episodi contestati risalgono al 2011, quando il sottufficiale era in servizio a Beinasco, e furono scoperti durante l’inchiesta “San Michele” sulle infiltrazioni della ’ndrangheta nel Nord Ovest, condotta dal Ros dei carabinieri e dalla Direzione distrettuale antimafia contro la cosca Greco di San Mauro Marchesato (Crotone) distaccata in Piemonte.
Il maresciallo non è stato indagato per reati di criminalità organizzata: è emerso però che in varie occasioni aveva consultato lo Sdi – l’archivio elettronico delle forze di polizia – procurandosi notizie su denunce e procedimenti penali in corso. Il patteggiamento fu concordato per accesso abusivo a sistema informatico e rivelazione di segreti d’ufficio. L’Arma sospese Bocchino per due mesi e gli dimezzò lo stipendio. Ora è stato trasferito.
Ora la Corte dei Conti richiede il soddisfo del danno dell’Istituzione pari ad euro 10.000 euro, in particolare nella sentenza si sottolinea la “condotta assolutamente censurabile del militare che ha agito con dolo per motivazioni di natura privata ed egoistica, venendo meno intenzionalmente ai propri doveri deontologici e professionali; appare chiaro al Collegio che nella fattispecie in esame, che vede coinvolto un militare in servizio all’epoca dei fatti presso la Stazione Carabinieri di Beinasco, ovvero nell’ambito di una struttura pubblica essenziale sul territorio, la cui immagine non soltanto esterna ma anche interna dovrebbe apparire particolarmente trasparente, imparziale, sana e cristallina in funzione degli alti compiti istituzionali demandati alla medesima dall’ordinamento giuridico, tra cui la salvaguardia della legalità e della sicurezza dei singoli cittadini a beneficio dell’intera collettività, la condotta illecita del convenuto ha certamente causato un’aggressione ed una menomazione diretta del suddetto interesse dell’Amministrazione, fonte di danno risarcibile secondo un rapporto di assoluta ed esclusiva necessarietà. Al riguardo, non è superfluo rammentare, sul versante dei parametri sociali, l’indubbio sconcerto ed il naturale senso di mortificazione che, a seguito dell’instaurazione del procedimento penale, la vicenda in questione ha originato nei colleghi del convenuto, impegnati quotidianamente, con sacrificio ed abnegazione, nello svolgimento dei complessi servizi assicurati dall’Arma dei Carabinieri a presidio e tutela della comunità di cittadini residente nell’area di riferimento, spesso mettendo a rischio la stessa incolumità personale.”