Avvocato Militare

Maresciallo dell’Arma con certificazioni mediche compiacenti: “5 giorni di malattia ed in viaggio di nozze all’estero”

L’imputato, comandante di una Stazione dei carabinieri, condannato dalla Corte Militare d’appello per aver fatto ricorso reiteratamente a certificazioni mediche compiacenti, o comunque non rispondenti alle effettive condizioni fisiche, simulando politiche di patologie che impedivano la presenza presso la sede di servizio, così inducendo in errore l’amministrazione di appartenenza che erogava gli emolumenti spettanti in assenza di prestazioni di servizio.

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza ha confermato la condanna dell’imputato.

In particolare nell’analisi svolta dalla Suprema Corte è stato evidenziato come nell’esito dell’istruttoria di primo grado, siano ritenute dimostrate due distinte vicende :


La prima occorsa in occasione del matrimonio dell’imputato che, non potendo fruire del congedo per 15 giorni (per avere già richiesto nell’anno di competenza numerosi congedi per motivi di salute), otteneva una licenza straordinaria di soli cinque giorni, per poi far pervenire una certificazione medica attestante l’impossibilità di riprendere il servizio rilasciata mentre l’imputato era pacificamente all’estero, certificazione ritirata – presso il medico che l’aveva predisposta – dai militari della stessa Stazione incaricati del materiale ritiro.

La sentenza ha messo in rilievo che la pratica diretta alla richiesta del congedo era stata descritta da anomalie significative, quali la falsa indicazione da parte dell’imputato della destinazione del viaggio di nozze (nelle isole Maldive, presso una località che l’imputato aveva detto – ad esplicita richiesta – essere nel territorio nazionale), considerando le procedure per il rilascio di licenze all’estero in ragione dei fattori connessi ai rischi terroristici.


La seconda vicenda riguardava l’invio di una certificazione medica attestante l’impedimento fisico dell’imputato, certificazione rilasciata nella giornata in cui l’imputato si trovava a Napoli fino alle ore serali e che era stata recapitata il giorno successivo al comando dei Carabinieri per giustificare l’assenza dal servizio; il sanitario che aveva redatto la certificazione aveva dichiarato in sede di esame che in diverse occasioni aveva rilasciato certificazioni relative a patologie sulla scorta delle sole indicazioni del Marino, senza visitare personalmente il paziente.

La Corte Suprema citando la decisione del Tribunale militare di primo grado sottolinea che la certificazione rilasciata il 23 agosto 2012 era “senza diagnosi e prognosi di 5 giorni” ed tabulati telefonici evidenziavano due contatti telefonici alle 17,38 e alle 19,16 del 23 agosto mentre l’imputato si trovava a Capri.

La sentenza impugnata ha, poi, messo in rilievo il contenuto della deposizione del professionista (che, nella qualità del medico di base, per un periodo di circa un anno aveva prescritto in una sola occasione un farmaco al Maresciallo, suo assistito) del tutto vaga e imprecisa sulle circostanze del rilascio della certificazione, conclusa con un’implicita ammissione della superficialità della propria condotta, per aver redatto certificati medici anche senza visitare il paziente.

Rispetto al quadro indiziario, preciso – per le indicazioni temporali e geografiche -, grave – per la qualità dei soggetti interessati alla vicenda, per l’anomalia della redazione di un certificato medico senza aver riferito di aver visitato il paziente, tanto da rilasciarlo privo di diagnosi -, e concordante quanto agli elementi raccolti nella direzione della precostituzione dell’apparente stato di malattia, la tesi alternativa proposta dall’imputato (che aveva sostenuto di essersi recato nella serata del 3 agosto 2012 presso l’abitazione del sanitario per essere visitato) appare non solo scarsamente verosimile, ma anche non supportato da elementi di prova di riscontro e smentita, logicamente, dal professionista che – ove accaduto – per la singolarità di una visita non presso lo studio, ma presso la propria abitazione – avrebbe ragionevolmente conservato un ricordo al riguardo.

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto