Luogotenenti, esplode il caso avanzamenti: sindacato denuncia esclusioni e disparità di trattamento
Centinaia di Marescialli Maggiori esclusi dalle aliquote 2025
UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri, per voce del Segretario Generale Antonio Nicolosi, accende i riflettori su presunte criticità negli elenchi per la formazione delle aliquote di avanzamento al grado di Luogotenente al 31.12.2025. Secondo quanto segnalato al sindacato, sarebbero stati esclusi centinaia di Marescialli Maggiori che, alla medesima data, avrebbero già maturato sei anni di servizio nel grado, con anzianità decorrente dal 2019.
Tra i militari interessati figurerebbero:
- un’ultima quota di personale Ispettori del 4° corso biennale A.M. (1999-2001);
- aliquota del 5° A.M. con anzianità 2/11/2019;
- prima aliquota del 6° A.M.;
- aliquota del 5° A.M. con anzianità 31/12/2019.
I riferimenti normativi richiamati dal sindacato
UNARMA indica precisi atti amministrativi che, a suo avviso, avrebbero rilievo diretto nella vicenda. In particolare, il foglio nr. 900006-3-2019/A18-2 Pers. Mar. I Rep. CGA del 15.09.2020, avente ad oggetto “Marescialli Capo compresi nell’aliquota di valutazione del 31.12.2019. Trasmissione decreto di promozione al grado superiore”, e i decreti dirigenziali:
- M_D GMIL REG2020 0311253 del 10.08.2020
- M_D GMIL REG2020 0333392 del 03.09.2020
Con l’art. 4 del Decreto Ministeriale REG2020 0311253, vengono promossi, ai sensi dell’art. 2252, comma 9-quater del D.Lgs. 66/2010, i Marescialli Capo iscritti nell’aliquota di valutazione del 31.12.2019, giudicati idonei ma non promossi per mancata utile collocazione nei quadri di avanzamento.
Le anomalie sulle anzianità e le permanenze nei gradi
Il sindacato sottolinea come tra i militari promossi ex art. 2252, comma 9-quater, rientrino Ispettori con anzianità nel grado di Maresciallo Capo al 27.05.2010 (4° corso A.M.), portati in avanzamento con valutazione a scelta per terzi a decorrere dal 2018.
Secondo UNARMA, i non promossi in prima valutazione avrebbero subito una permanenza nel grado di Maresciallo Capo pari a 9 anni, a fronte dei 7 anni previsti dopo il correttivo al riordino delle carriere del 2019, che stabilisce l’avvio della valutazione a scelta alla maturazione dei sette anni di anzianità.
Ulteriore elemento di criticità riguarderebbe i Marescialli del 4° corso A.M. (1999-2001), che avrebbero registrato una permanenza nel grado di Maresciallo Ordinario di 7 anni, anziché 6, senza beneficiare di alcun recupero di anzianità rispetto ai corsi successivi.
Il riepilogo delle carriere contestate
UNARMA riporta un esempio ritenuto emblematico, relativo agli Ispettori del 4° corso A.M. 1999-2001 non ancora promossi:
- Maresciallo: 2001–2003
- Maresciallo Ordinario: 2003–2010 (7 anni anziché 6)
- Maresciallo Capo: 2010–2019 (9 anni anziché 7)
- Maresciallo Maggiore: 2019–2025 (6 anni anziché 8)
Una progressione che, secondo il sindacato, avrebbe determinato ritardi cumulativi e penalizzazioni non compensate dai correttivi normativi.
Il nodo dell’art. 2253-bis e la deroga ai sei anni
Elemento centrale della contestazione è l’interpretazione dell’art. 2253-bis, comma 9-quinquies del D.Lgs. 66/2010, che prevede:
“Il personale promosso al grado di Maresciallo Maggiore ai sensi dell’articolo 2252 (…) consegue la promozione al grado di Luogotenente (…) al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado.”
Per UNARMA, tale disposizione costituirebbe l’unico strumento idoneo a compensare le penalizzazioni subite, consentendo il conseguimento del grado di Luogotenente con sei anni di anzianità, in deroga agli otto anni ordinariamente previsti.
La circolare del Comando Generale e le esclusioni contestate
Nel mirino del sindacato finisce la circolare nr. 900006-44/A2-1 del 24.01.2026, emanata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Stato Giuridico, Avanzamento e Disciplina. Il documento, relativo alle “Aliquote del 31.12.2025”, non avrebbe incluso negli elenchi dei Marescialli Maggiori da promuovere a Luogotenenti numerosi militari che avrebbero già maturato i sei anni di servizio nel grado.
Gli elenchi, diffusi anche online, avrebbero generato – secondo UNARMA – “sorpresa e sconcerto”, evidenziando esclusioni ritenute immotivate.
Il contrasto tra art. 2253-bis quinquies e sexies
Le esclusioni sarebbero giustificate, secondo quanto denunciato, dall’applicazione dell’art. 2253-bis, comma 9-sexies, che introduce una permanenza minima di 7 anni nel grado per il personale che rivestiva il grado di Maresciallo Capo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012.
UNARMA contesta tale interpretazione, ritenendola “impropria, incoerente e contraddittoria”, sostenendo che essa non si applicherebbe agli Ispettori con anzianità da Maresciallo Capo al 27.05.2010, promossi Marescialli Maggiori nel 2019.
Accuse di discriminazione e disparità di trattamento
Il sindacato parla apertamente di “ingiustizia”, “discriminazione” e “mancanza di trasparenza”, denunciando una lettura normativa ritenuta restrittiva e penalizzante. Secondo UNARMA, la situazione produrrebbe effetti diretti non solo sulla carriera ma anche sul trattamento economico, sia in attività sia in quiescenza.
Vengono evocati rischi concreti di frustrazione, demotivazione e sfiducia, a danno di personale definito meritevole e già gravato da ritardi di progressione.
La richiesta di intervento immediato
UNARMA chiede un provvedimento correttivo/integrativo immediato, finalizzato all’inserimento dei Marescialli Maggiori esclusi nelle procedure di avanzamento con aliquota del 31.12.2025.
In assenza di interventi, il sindacato preannuncia il ricorso a iniziative pubbliche e legali a tutela dei lavoratori ritenuti penalizzati.
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