Luogotenente dei carabinieri si lamenta dell’assenza di mascherine: denunciato e sospeso. Reintegrato dal Tribunale
Gli episodi occorsi al Segretario Regionale della Basilicata del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Militari (SIULM, Sindacato Militare Interforze ) Carabinieri, Luogotenente CC Antonio Pagano, sanzionato dai vertici dell’Arma dei Carabinieri per aver rilasciato, nell’esercizio del suo mandato sindacale, dichiarazioni a tutela della salute del personale militare esposto ai rischi del Coronavirus durante la prima ondata pandemica (argomento già trattato nell’articolo del 27 aprile u.s. e oggetto anche di interrogazione parlamentare in corso), sono stati denunciati dal SIULM, rappresentato dall’ avvocato Egidio LIZZA del foro di Roma, al Giudice Ordinario di Potenza che, nella sua qualità di Giudice del lavoro, ha condannato il Ministero Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per condotte antisindacali.
Nello specifico: il Pagano, nella sua qualità di dirigente sindacale, in data 30 marzo 2020 (in piena emergenza sanitaria per tutto il Paese), nel tentativo di sensibilizzare l’Amministrazione di appartenenza ad una maggiore tutela dei suoi dipendenti, rilasciava un’intervista al TG di RAI 3 Regione Basilicata, segnalando l’insufficienza di DPI per tutti i Carabinieri impegnati nel servizio di contrasto e contenimento del COVID 19.
Per tale intervento, a tutela sia del personale militare che della popolazione civile, veniva denunciato dai propri superiori sia alla Procura Militare che a quella Ordinaria. Entrambi i fascicoli processuali venivano definiti con richieste di archiviazione (avanzate dai rispettivi Pubblici Ministeri) e accolte dai Giudici competenti.
Nonostante le AA.GG. chiarivano l’irrilevanza penale dei fatti addebitati al Pagano, che aveva agito in rappresentanza sindacale, esercitando i diritti e le libertà sindacali, il Ministero della Difesa, a conclusione di un procedimento disciplinare di Stato, gli irrogava la sospensione disciplinare dall’impiego per mesi due.
In queste ore, il Giudice del Lavoro di Potenza, con il suo provvedimento che, per il campo di applicazione e le problematiche trattate, non possiamo che definire epocale, ristabilisce la verità dei fatti per come accaduti e:
accoglie il ricorso;
dichiara illegittimo perché antisindacale il comportamento del Ministero della Difesa con l’adozione del provvedimento di sospensione dall’impiego del Lgt Pagano;
ordina al Ministero della Difesa ed all’Arma dei Carabinieri la pubblicazione del decreto nelle bacheche sindacali;
condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore del SIULM.
IL presidente SIULM Salvatore RULLO dichiara a nome di tutti gli iscritti e di quelli che ci seguono : “ Un provvedimento di grande rilievo che come SIULM salutiamo con grande soddisfazione. Lo abbiamo affrontato a nostre spese e con grandi sacrifici, personali e sindacali. Un provvedimento importante nella sostanza, per il nascente movimento sindacale tutto, negli effetti e per la discussione ancora in atto sulla legge sindacale per i militari presso la Commissione Difesa Senato , del quale pubblichiamo parti”.
LA SENTENZA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Giudice del lavoro dott. Eugenio Facciolla,
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 1 aprile 2021; esaminati gli atti e lette le conclusioni rassegnate nel procedimento n. 294/2021 R.G., relativo alricorso depositato nell’interesse di Sindacato Italiano Lavoratori Militari, SIULM , in persona del Presidente p.t. Salvatore RULLO , e Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Militari SIULM segreteria regionale per la Basilicata in persona del Segretario Regionale p.t. Antonio PAGANO , rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall’avv. Egidio LIZZA del foro di Roma. RICORRENTE.
nei confronti di Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, e del Ministero della Difesa Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., e del Ministero della Difesa Comando Legione Carabinieri Basilicata in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici in Potenza Corso XVIII Agosto n. 46 ope legis domiciliano; RESISTENTI
OSSERVA 1. Con ricorso ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300, depositato in data 10.2.2021, il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Militari SIULM in persona del Presidente p.t. del Comitato direttivo nazionale e il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Militari SIULM, Segreteria Regionale per la Basilicata in persona del Segretario Regionale p.t. – premesso che il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con provvedimento n. M DGMIL REG 2020 n. 457907 emesso in data 25.11.2020 notificato il 28.12.2020, ha adottato la sanzione della sospensione disciplinare per mesi due dall’impiego (decorrenza 29.12.2020-28.2.2021) nei confronti del Segretario Regionale della Basilicata Lgt Antonio Pagano, in servizio presso il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza; premesso, altresì, che, il provvedimento in questione veniva emesso dopo le dichiarazioni rese dal Lgtn Pagano nella qualità, agli organi di informazione e in particolare al TG di RAI 3 Regione Basilicata in data 30.3.2020 ore 14.00, nell’esercizio del diritto di critica e libertà sindacale;
chiedeva al giudice adito di adottare i seguenti provvedimenti: 1) accertare e dichiarare l’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione e per l’effetto ordinare la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti con immediata disapplicazione del provvedimento di irrogazione della sanzione;
2) ordinare l’affissione del provvedimento nelle bacheche sindacali nonché la pubblicazione dello stesso a spese dell’Amministrazione sui maggiori quotidiani nazionali;
3) spese vinte con distrazione.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in persona del Ministro in carica, contestando innanzitutto la natura giuridica dell’associazione SIULM, e, in particolare, la carica ricoperta dal Pagano al momento del rilascio dell’intervista; nel merito, contestava le deduzioni del ricorrente perché la specificità dell’ordinamento militare condiziona in modo peculiare la libertà di associazionismo e di critica cd sindacale, come da circolari adottate dal Ministero della Difesa; eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, e contestava la legittimazione attiva del sindacato ricorrente, e nel merito ribadiva la legittimità del provvedimento adottato opponendosi alle avverse deduzioni e richieste. Tanto esposto, la parteconvenuta chiedeva il rigetto del ricorso proposto ex adverso, con condanna alle spese del procedimento.
…… 2. Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
La causa si ritiene sufficientemente istruita con le prove documentali offerte dalle parti, senza necessità di ulteriori informazioni (peraltro gli informatori avrebbero dovuto riferire su dati emergenti dai documenti). La difesa ricorrente invoca la tutela dell’articolo 28 della Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) – Repressione della condotta antisindacale, nella parte in cui prevede che qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti…..
In parallelo all’effettiva azione sindacale su gran parte del territorio nazionale, risulta quindi nella fattispecie legittimata, come da disposizione statutaria, l’iniziativa della segreteria regionale provinciale del SIULM di Potenza, a conferma dell’attività di promozione in giudizio delle istanze sindacali più idonee a conoscere da vicino gli interessi collettivi colpiti dalla condotta datoriale e a decidere tempestivamente sull’opportunità di proposizione del ricorso. E che sussista nel caso in esame la legittimazione del SIULM a far valere la condotta antisindacale, risulta sufficientemente provato……..
Sussiste la giurisdizione di questo giudice in quanto come chiarito dalla Corte di cassazione “sono assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie promosse dalle associazioni sindacali ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, anche quando la condotta antisindacale afferisca ad un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato ed che incida non solo sulle prerogative sindacali dell’associazione ricorrente ma anche sulle situazioni soggettive individuali dei pubblici dipendenti” (cfr. Cass. SU, Ordinanza n. 20161 del 24/09/2010 e SU, Sentenza n. 2359 del 09/02/2015 e nella giurisprudenza amministrativa Cons. Stato, sez. 1^, parere, 12 giugno 2002,n. 1647/02).
Con l’ordinanza n. 20161 del 24/09/2010 le Sezioni Unite della Suprema Corte dopo aver ripercorso l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, anche nella parte successiva alla riforma ad opera della legge n. 83 del 2000 che ha espressamente previsto l’abrogazione dei commi 6 e 7 dell’art. 28 SL (prima introdotti dalla L. 12 giugno 1990, n. 146, art. 6, comma 1), hanno evidenziato che con tale abrogazione espressa, il legislatore ordinario ha “fatto pulizia”, esprimendo la volontà che la “regola della giurisdizione in materia di controversie promosse da sindacati ed aventi ad oggetto condotte antisindacali di pubbliche amministrazioni sia solo quella netta e chiara – del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 3, senza più l’interferenza data dalla particolare ipotesi in cui l’associazione sindacale chieda la rimozione di un provvedimento che incida su posizioni individuali di dipendenti pubblici regolate ancora con atti amministrativi e non già con atti di gestione di diritto privato”.
Sulla base di tale orientamento della Corte di cassazione (proseguito, poi, con la sentenza n. 2359 del 09/02/2015 delle Sezioni Unite), quindi, va confermata la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Il Legislatore, infatti, come chiarito dalle SS.UU. della Cassazione sopra ricordate, nell’abrogare con l’art. 4 della Legge 11 aprile 2000, n. 83, art. 4 i commi 6 e 7 dell’art. 28 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (che erano stati aggiunti dall’art. 6 della Legge 12 giugno 1990, n. 146) ha individuato il Giudice ordinario in giudice “esclusivo” in materia di controversie promosse da sindacati ed aventi ad oggetto condotte antisindacali di pubbliche amministrazioni, anche qualora la tutela del diritto della associazione sindacale richieda la rimozione di un provvedimento che incida su posizioni individuali di dipendenti pubblici regolate con atti amministrativi e non già con atti di gestione di diritto privato.
La giurisprudenza della S.C. oggi riconosce alla giurisdizione del Giudice ordinario in materia di condotta antisindacale una “cognizione incondizionata“, senza cioè l’eccezione della giurisdizione del Giudice amministrativo neppure nelle ipotesi in cui la condotta antisindacale si realizzi con atti che incidano sulle posizioni giuridiche dei singoli dipendenti anche con rapporto “non contrattualizzato”, come appunto quello del personale militare. Del resto né la giurisprudenza di legittimità né quella amministrativa hanno mai ritenuto che il Giudice competente in materia di condotta antisindacale debba necessariamente essere il medesimo cui è attribuita dal legislatore la giurisdizione con riguardo al rapporto di lavoro del personale rappresentato dalle associazioni sindacali, giacché queste ultime agiscono in giudizio avverso la condotta antisindacale per tutelare un proprio diritto soggettivo, che è del tutto autonomo rispetto al rapporto del personale rappresentato e risponde ad una natura giuridica diversa. Inoltre, la Corte costituzionale con l’ordinanza n. 143 del 2003, ha al riguardo puntualizzato che non sussiste alcuna esigenza costituzionale per cui, ove la condotta antisindacale patita dal sindacato incida anche su un rapporto di impiego non “contrattualizzato“, debba derogarsi alla regola generale della giurisdizione del giudice ordinario ora dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 3.
Tale interpretazione, alla quale aderisce questo giudice, risulta peraltro pienamente aderente anche alle disposizioni del diritto comunitario finalizzate ad assicurare il diritto del militare al ricorso effettivo e al giusto processo davanti ad un giudice terzo e imparziale come garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo all’art.13 “anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali“, e dalla Carta di Nizza all’art.47 come diritto fondamentale.
NEL MERITO DELLA CONTESTAZIONE SI RILEVA:
sia la Procura Ordinaria che quella Militare hanno proceduto nei confronti del Pagano ad indagini preliminari scaturite dalla segnalazione del comando di appartenenza, indagini definite con richiesta di archiviazione accolta dal Giudice competente. In entrambi i procedimenti è dato cogliersi l’irrilevanza penale del fatto ma, anche, che il Pagano ha agito in rappresentanza sindacale, esercitando i diritti e le libertà sindacali; ciò in linea con la previsione dell’art. 28 L.300/1970 tesa a contrastare ogni comportamento lesivo di interessi collettivi di cui sono portatori le Organizzazioni Sindacali……
Al Pagano veniva contestato di aver rilasciato un’intervista non autorizzata a un telegiornale locale, nel corso della quale, dichiarando la propria carica associativa, aveva riferito “circostanze non veritiere circa la distribuzione di prodotti di sanificazione scaduti nonché la mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale per il personale dell’Arma impegnato nei servizi istituzionali correlati all’emergenza covid-19”. Condotta ritenuta dal Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare “biasimevole anche sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contraria ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello “status” di militare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri”.
Esclusa la rilevanza penale della condotta del Pagano come Segretario Regionale del SIULM, invero non si ravvisa la ricorrenza di quei comportamenti sanzionati dall’ordinamento militare e nemmeno in quella di cui al detto art. 1472, rubricato “Libertà di manifestazione del pensiero”, che, al comma 1, prevede che: “1. I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione”.
Secondo l’Amministrazione questa è l’ipotesi ricorrente sub specie, per cui non risulta richiesta la preventiva autorizzazione a trattare pubblicamente di argomenti di interesse militare o di servizio a carattere riservato.
Tuttavia dal contenuto dell’intervista, dai provvedimenti di archiviazione in atti, si evince la totale assenza di riferimenti a informazioni sottoposte a classificazione o comunque riservate, trattandosi di argomenti e considerazioni che in quel momento storico di emergenza sanitaria in tutto il Paese, venivano riprodotte quotidianamente da mass media e da politici, operatori sanitari, opinionisti, ecc.. La carenza di DPI a disposizione delle forze di polizia oltre che per la cittadinanza in genere, ha caratterizzato proprio la fase emergenziale in tutto il Paese e non di certo il solo territorio di competenza dei Carabinieri di Potenza; oggetto dell’intervista è proprio la problematica degli operatori del comparto sicurezza su tutto il territorio nazionale e le criticità provenienti dai settori sindacali, in cui si inserisce il Pagano. Peraltro le dichiarazioni sembrano finalizzate a sensibilizzare l’Amministrazione ad una maggiore tutela dei suoi dipendenti, sicchè non si ravvisa alcuna violazione ai principi di moralità, rettitudine e correttezza cui è tenuto il militare……
Il Pagano ha manifestato il proprio pensiero quale rappresentante sindacale e l’adozione della sanzione disciplinare risulta in violazione dei diritti e degli interessi dell’associazione sindacale rappresentata, da tutelare ex art. 39 della Costituzione.
Risultano rispettati i limiti della continenza sostanziale e la continenza formale (Cassazione sent. n. 5259 del 1984) non rilevandosi falsità nelle affermazioni.
Sussiste l’urgenza e l’attualità della condotta, atteso il carattere intimidatorio di cui è portatore il provvedimento disciplinare se non rimosso. Posta la lesione della condotta sindacale, la stessa permane infatti quando, come nel caso di specie, il comportamento denunciato produce effetti durevoli nel tempo, anche per la situazione di incertezza che finirebbe per rappresentare una inevitabile restrizione ed ostacolo al libero svolgimento dell’attività sindacale futura. Il tutto correlato alla definizione di condotta antisindacale come definita dal legislatore, scientemente, in maniera indeterminata; l’art. 28 fa riferimento, infatti, a “quei comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero”……
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, va dichiarato illegittimo perché antisindacale il comportamento tenuto dal Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare con l’adozione del provvedimento di sospensione dall’impiego per mesi due nei confronti del Lgt Pagano Antonio, con atto MDGMIL REG 2020 n. 457907 del 25.11.2020 e va ordinato al Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, e del Ministero della Difesa Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., e del Ministero della Difesa Comando Legione Carabinieri Basilicata in persona del legale rappresentante p.t.,, la cessazione del comportamento illegittimo posto in essere nei confronti del S.I.U.L.M. e la rimozione degli effetti;
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018.
PQM
IL TRIBUNALE DI POTENZA, IN FUNZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione ex art. 38 legge 300/1970, depositato il 10 feb. 2021, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, COSI PROVVEDE :
Accoglie il ricorso in opposizione.
Dichiara illegittimo perché antisindacale il comportamento tenuto dal Ministero Difesa Direzione Generale per il Personale Militare con l’adozione del provvedimento di sospensione dall’ impiego per mesi due nei confronti del Lgt Pagano Antonio con atto…..
Ordina al Ministero Difesa, in persona del Ministro in carica, e al Ministero Difesa Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t. la cessazione del comportamento illegittimo posto in essere nei confronti del SIULM e la rimozione degli effetti.
Ordina la pubblicazione del decreto nelle bacheche sindacali.
Condanna l’ amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore del SIULM, Sindacato Unitario Lavoratori Militari, sindacato Interforze, liquidate in euro 4.700 oltre IVA e CPA come per legge e 15% per rimborso spese generali.
Potenza, 5 Giugno 2021
IL GIUDICE DEL LAVORO
Eugenio FACCIOLLA