Le ritirano l’arma ma la relazione dei Carabinieri è ‘non ostensibile’: il TAR dà ragione alla poliziotta
(di Avv. Umberto Lanzo) — Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria si è recentemente pronunciato con una sentenza sul diritto di accesso agli atti amministrativi, accogliendo parzialmente il ricorso presentato da una poliziotta contro il Ministero dell’Interno.
La vicenda
I fatti risalgono al novembre 2023, quando un intervento dei Carabinieri era stato richiesto dall’ex fidanzato di una assistente capo coordinatore tecnico della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio tecnico logistico della Questura, in seguito all’invio da parte della donna di alcuni messaggi su WhatsApp. In conseguenza di ciò, nei confronti della poliziotta erano stati adottati due provvedimenti: il ritiro dell’armamento individuale e l’assegnazione ai servizi interni non operativi per 60 giorni.
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A seguito di tali eventi, la donna aveva quindi presentato un’istanza di accesso per prendere visione di tutti gli atti del procedimento amministrativo, inclusi la relazione dei Carabinieri sull’intervento e la documentazione sanitaria di supporto ai provvedimenti. Non avendo ottenuto copia di tali documenti, la poliziotta aveva successivamente presentato un’integrazione mirata all’istanza e, all’esito dell’accesso eseguito a gennaio 2024, aveva constatato la perdurante mancanza degli atti richiesti.
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Il ricorso al TAR
La donna ha quindi impugnato il silenzio-diniego dell’Amministrazione, ritenendolo illegittimo e chiedendo l’ostensione dei documenti necessari a valutare l’opportunità di contestare il provvedimento di ritiro dell’arma. Nel frattempo, a fine gennaio, le era stato restituito l’armamento individuale a seguito di giudizio di idoneità al servizio.
Nel giudizio davanti al TAR, il Ministero dell’Interno si è costituito eccependo che la relazione dei Carabinieri fosse un atto riservato di polizia giudiziaria, mentre la documentazione sanitaria era stata regolarmente esibita. Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso della poliziotta, ad eccezione della richiesta di accesso alla relazione dei Carabinieri.
Diritto di accesso agli atti amministrativi
Secondo i giudici amministrativi, la donna ha diritto di accedere agli atti del procedimento che ha portato al ritiro temporaneo della sua arma, anche se gli effetti di tale provvedimento sono cessati, perché utile a valutarne la legittimità. Le ragioni addotte dall’Amministrazione per negare l’accesso non possono essere introdotte solo nel giudizio.
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Relazione dei Carabinieri sottratta all’accesso
Diversamente, per la relazione dei Carabinieri il diniego è legittimo, trattandosi di un atto coperto da segreto di indagine. I giudici hanno ritenuto plausibile la qualificazione dell’atto come annotazione di polizia giudiziaria, esclusa pertanto dal diritto d’accesso.
In conclusione, la sentenza ribadisce il principio generale della piena conoscibilità degli atti di un procedimento amministrativo da parte dell’interessato, anche dopo la sua conclusione, se utile a valutarne la legittimità. Restano esclusi solo specifici atti coperti da segreto per previsioni di legge, come nel caso di specie la relazione dei Carabinieri, qualificata come atto di polizia giudiziaria coperto dal segreto investigativo.
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