LACRIMOGENO AD ALTEZZA UOMO,VIMINALE DEVE RISARCIRE TIFOSO
(di Tommaso Romanin) – Durante gli scontri allo stadio Dall’Ara con la polizia, un tifoso del Bologna fu colpito da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo, ad un metro di distanza.
Era il 18 giugno 2005, si giocava Bologna-Parma, partita che costo’ la retrocessione ai rossoblu’. Per il comportamento dell’agente, mai identificato, a undici anni di distanza il tribunale civile di Bologna ha condannato il ministero dell’Interno a risarcire con 12.331 euro il tifoso – all’epoca 35enne e rimasto sfregiato al volto – e a pagare le spese legali.
E’ “una sentenza equilibrata e di grande cultura giuridica” commenta l’avvocato Gabriele Bordoni, che assiste il tifoso e che ha promosso la causa contro lo Stato, chiamato a rispondere civilmente dei danni causati da un agente nell’esercizio delle sue funzioni.
La vicenda dal punto di vista penale si chiuse con archiviazioni perche’ le indagini non riuscirono ad identificare il poliziotto, ne’ attribuirono la colpa di quanto successo al funzionario responsabile dell’ordine pubblico. Per gli scontri ci sono stati invece processi con condanne in primo grado e il tifoso in questione e’ in attesa dell’appello.
Il 18 giugno 2005 era in un gruppo di ultras che verso la fine della partita entrarono in una palestra, presero attrezzi e altri oggetti e li scagliarono contro le forze di polizia, al di la’ di un vetro divisorio dove poi venne aperto un varco. Per fermare il lancio e impedire il contatto, il funzionario responsabile ordino’ di usare il varco per lanciare lacrimogeni, buttandoli per terra, in modo da farli strisciare. Un poliziotto, pero’, introdusse il lancialacrimogeni in un foro di piccole dimensioni e da li’ sparo’ un tiro teso ad altezza uomo.
Per il giudice della terza sezione civile Francesca Neri, e’ “pacifico” che “l’ordine di fare uso di lacrimogeni tramite lancio rasoterra fosse legittimo, vista l’estrema criticita’ della situazione“.
Ma la discriminante di aver agito per un ordine non sussiste nella condotta dell’agente “che non ha affatto eseguito quell’ordine, ma con azione che, fino a prova contraria, deve ritenersi sorretta da volonta’ consapevole” ha inserito il lacrimogeno in un foro diverso da quello attraverso cui il suo comandante aveva ordinato di lanciare e ha indirizzato il lacrimogeno ne’ rasoterra, ne’ a terra, ne’ in aria, ma “ha effettuato un tiro teso ad altezza uomo”.
Deve pertanto “ritenersi sussistente una responsabilita’ per lesioni quantomeno a titolo di eccesso colposo” e non ci sono dubbi sul nesso causale tra il lancio e il danno.
Per il tifoso e’ stato ravvisato un concorso di colpa pari almeno al 50% perche’ con il suo comportamento “ha contribuito a determinare la situazione di pericolo che ha reso necessario il ricorso all’uso delle armi da parte della polizia”. Ma il ministero, per il danno subito, dovra’ risarcirlo.