LA TRENTA FIRMA IL DECRETO: NUOVO COMPENSO PER GLI UFFICIALI “PER L’IMPIEGO PROLUNGATO E CONTINUATIVO”
Il Ministro della Difesa ha pubblicato il decreto che stabilisce i valori del Compenso Forfettario d’Impiego da corrispondere ai militari a partire dal grado di Maggiore. Un’altra novità introdotta dal recente riordino delle carriere, in precedenza il compenso non veniva riconosciuto alle figure del vertice militare.
Si legge nel decreto stilato ai tempi della Pinotti ma firmato dal Ministro Trenta: “E’ istituito un compenso forfettario di impiego per gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare impiegati in attività operative o addestrative caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore, nelle misure lorde giornaliere indicate nella tabella 1, allegata al presente decreto. Il compenso è corrisposto per i soli giorni di effettivo impiego e, comunque, per un massimo di 120 giorni all’anno, incrementabili entro i limiti dello stanziamento annuale di cui all’articolo 2 in caso di comprovate esigenze di servizio. Il compenso di cui al primo periodo non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario né con le indennità di missione all’estero ed esclude la fruibilità del recupero compensativo. Gli ufficiali di cui al comma I hanno l’obbligo di restare a disposizione nell’area delle operazioni o dell’addestramento presso cui è dislocata l’unità operativa d’appartenenza, possono essere impiegati per un massimo di dodici ore giornaliere e hanno diritto ad adeguati turni di riposo volti a garantire il ripristino delle energie psicofisiche.
Agli ufficiali superiori dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare impiegati in servizi armati e non armati di durata pari o superiore a 24 ore che per imprescindibili esigenze funzionali non hanno potuto fruire dei recuperi compensativi, cosi come disciplinati dall’articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è corrisposto, per ogni otto ore di servizio prestato oltre l’orario di lavoro giornaliero, un compenso forfettario di guardia nelle misure lorde giornaliere fissate nella tabella 2, allegata al presente decreto. Tale compenso si aggiunge alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festività o della giornata non lavorativa, qualora il servizio armato o non armato sia stato prestato in tali giornate. Ai fini dell’applicazione del presente comma si intendono per servizi armati e non armati i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonché tutte le attività che esulano dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, per il cui espletamento non sono richieste specifiche professionalità.
Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, commi 1 e 4, pari ad curo 11.000.000, si provvede utilizzando le risorse di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 1826-bis del Codice dell’ordinamento militare citato in premessa, stanziate, per l’esercizio finanziario il 2018, sul capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2018.