“Irrilevante assenza di ferite su studentessa”: motivazioni della condanna del carabiniere a Firenze
“Non appare conforme né allo spirito né alla lettera della norma del codice penale ritenere che la violenza sessuale possa ritenersi provata solo se sia stata preceduta da una qualsiasi ‘resistenza’ opposta” dalla vittima”, è quanto scrive la Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza di condanna definitiva per l’ex appuntato Marco Camuffo, il carabiniere condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione per la vicenda della violenza sessuale alle studentesse statunitensi, avvenuta la notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 a Firenze mentre era di pattuglia con il collega Pietro Costa. I giudici della suprema corte sottolineano nella sentenza che “è irrilevante” che la studentessa Usa “non mostrasse segni di violenza fisica”, tanto più che “avendo assunto bevande alcoliche subiva un deficit di forza fisica”.
I giudici sottolineano inoltre che nella condanna un ruolo lo hanno avuto le dichiarazioni dello stesso collega del militare, condannato a sua volta a 4 anni dalla Corte d’appello di Firenze sempre lo scorso aprile. I due carabinieri, destituiti dall’arma dopo essere stati accusati di aver stuprato le studentesse americane, quella sera riaccompagnarono con l’auto di servizio le due ragazze a casa da un locale dove le avevano incontrate mentre erano in servizio in turno.
LEGGI ANCHE Pensioni, avremo presto una classe sociale di militari “nuovi poveri”
Come scrive sempre la Cassazione nelle sue motivazioni, infatti, Costa “aveva ammesso di aver visto Camuffo cercare di baciare la ragazza e abbassarle i pantaloni, mentre lei manifestava il proprio dissenso con dei ‘no’ “. Un fattore, questo, “fortemente deponente per la veridicità del racconto accusatorio della studentessa” secondo i giudici.
Infine per la cassazione “non è emerso alcun elemento logico” che avrebbe potuto indurre la giovane, in accordo con l’amica, “ad accusare falsamente i rispettivi violentatori”.
Per i giudici in definitiva la tesi difensiva secondo la quale il rapporto “solo con la collaborazione della studentessa sarebbe stato possibile, è un postulato difficilmente dimostrabile tanto più ove si rifletta che anche per la stagione estiva indossava abiti leggeri”. Quindi per la Cassazione appare “labile la solidità delle tesi difensive in materia di tenuta motivazionale della decisione impugnata, tanto che appaiono inaccettabili”.