Indennità di trasferimento al rientro dall’estero: Aeronautica e Carabinieri recepiscono l’indirizzo giurisprudenziale, l’Esercito rinvia
La circolare dell’Aeronautica Militare che mette un punto fermo
Con una circolare emanata dal Comando Logistico – Servizio di Commissariato e Amministrazione, l’Aeronautica Militare recepisce integralmente la posizione della Direzione Generale per il Personale Militare e il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, riconoscendo la spettanza dell’indennità di trasferimento ex L. 86/2001 al personale militare di rientro dall’estero assegnato d’autorità a una sede diversa da quella precedentemente ricoperta in Patria.
Il documento chiarisce che l’abrogazione del comma 4 dell’art. 1 della legge 86/2001 non ha soppresso il diritto, ma ha eliminato esclusivamente una norma speciale, lasciando pienamente applicabile la disciplina generale dei trasferimenti d’autorità prevista dal comma 1 della stessa legge.
Il parere dell’Avvocatura: diritto vivo, non concessione discrezionale
Il passaggio centrale della circolare è il richiamo al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, che, dopo un’analisi normativa, sistematica, teleologica, costituzionale e giurisprudenziale, afferma che:
- l’indennità deve essere riconosciuta quando il rientro dall’estero si traduce in un trasferimento d’autorità in sede diversa;
- l’abrogazione del comma 4 non ha effetti ablativi del diritto;
- resta applicabile la normativa generale in materia di trasferimenti.
L’Avvocatura invita esplicitamente l’Amministrazione a non insistere nel diniego, ma ad allinearsi alla giurisprudenza favorevole, riconoscendo il beneficio anche per limitare la soccombenza e le spese di lite.
Indicazioni operative: istanza amministrativa e riconoscimento del beneficio
La circolare stabilisce che il personale avente diritto deve presentare apposita istanza al proprio Ente di appartenenza. L’Ente, verificata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, darà seguito agli adempimenti amministrativo-contabili, anche tramite gli applicativi in uso alla Forza Armata.
In attesa di ulteriori istruzioni della DGPM, soprattutto sui termini di decorrenza della prescrizione, viene raccomandata una diffusione capillare della circolare agli organismi dipendenti.
Anche l’Arma dei Carabinieri si adegua senza riserve
Alla posizione della Direzione Generale del Personale Militare si è allineata immediatamente anche l’Arma dei Carabinieri. Con una circolare del 5 dicembre 2025, il Comando Generale ha recepito integralmente le indicazioni di PERSOMIL e dell’Avvocatura Generale dello Stato, chiarendo in modo inequivocabile che:
- l’abrogazione del comma 4 dell’art. 1 della legge 86/2001 non ha eliminato il diritto, ma solo la norma speciale;
- resta pienamente applicabile la disciplina generale dei trasferimenti d’autorità;
- l’Amministrazione deve allinearsi alla giurisprudenza favorevole, evitando dinieghi pretestuosi.
Non solo: l’Arma ha rettificato le proprie Linee Guida amministrative e ha già predisposto un modulo ufficiale per la presentazione dell’istanza, rendendo il diritto immediatamente esigibile in via amministrativa.
Il quesito dello Stato Maggiore dell’Esercito che riapre ciò che è già chiuso
Di segno opposto l’atteggiamento dello Stato Maggiore dell’Esercito, che con una nota del 12 dicembre ha sollevato un quesito interpretativo sull’indennità di trasferimento per il personale rientrato dall’estero.
Un documento che, pur dichiarando di condividere l’orientamento giurisprudenziale consolidato e la posizione dell’Avvocatura, rimette in discussione effetti giuridici già definiti, chiedendo se l’indennità spetti anche in assenza di ricorso giurisdizionale e se trovi applicazione il termine quinquennale di prescrizione.
Un quesito che si contraddice
La contraddizione è evidente: se l’Esercito riconosce la fondatezza del diritto e l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, subordinarne l’esercizio all’avvio di un contenzioso trasforma una tutela riconosciuta in un percorso obbligato davanti al giudice.
Il riferimento alla locuzione “in corso di giudizio” diventa così uno strumento dilatorio, che scarica sul militare l’onere del ricorso, pur in presenza di un diritto già accertato.
Il diritto non nasce oggi: cinque anni di arretrati possibili
La giurisprudenza, incluso il Consiglio di Stato, ha chiarito che:
- l’indennità spetta quando il trasferimento d’autorità comporta il cambio di Comune oltre i 10 km;
- il diritto si prescrive in cinque anni.
Ne consegue che riguarda anche il personale rientrato negli ultimi cinque anni, al quale l’indennità è stata negata sulla base di una prassi poi smentita in giudizio.
Tre Forze Armate, due approcci opposti
Il quadro finale è chiaro:
- Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri applicano la legge e la giurisprudenza, riconoscendo il diritto in via amministrativa;
- lo Stato Maggiore dell’Esercito continua a sollevare dubbi procedurali su un diritto già affermato.
La disparità tra Forze Armate
Mentre una Forza Armata applica la legge e la giurisprudenza, un’altra continua a interrogarsi sulla legittimità di farlo. Il risultato è una disparità di trattamento a parità di normativa, missioni e condizioni di servizio.
Un paradosso amministrativo che pesa interamente sul personale: chi riceve l’indennità da un lato, chi resta in attesa dall’altro, non per mancanza di diritto, ma per eccesso di cautela.
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