Editoriale

IN PENSIONE DURANTE IL BLOCCO RETRIBUTIVO: RICONOSCIMENTO PROGRESSIONI DI CARRIERE E MIGLIORAMENTI ECONOMICI

(di Antonio Olivieri) – Nel mio ultimo editoriale pubblicato nel Settembre 2017, al cui contenuto rimando i lettori e nel quale ho dettagliatamente  evidenziato la problematica esistente circa gli effetti penalizzanti riguardo all’ammontare della pensione percepita dai servitori dello Stato in uniforme,  colpiti dal blocco delle retribuzioni di cui all’art. 9, comma 21, del D.L. n.78/2010 e successive modificazioni , ho espressamente citato ed anche riportato in allegato , il testo della sentenza n. 1/2017 della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti Liguria che ha rimesso alle decisioni della Corte Costituzionale, l’esame della conformità dell’art. 9, comma 21 – 3° periodo (blocco economico delle progressioni di carriera 2011-14) .

Nello scritto di cui trattasi, avendo altresì sottolineato  la  sovrapponibilità del prefato danno sulla pensione, anche al mancato riconoscimento degli automatismi stipendiali nel periodo 2011-2015 (classi/scatti)  contemplato nel 2° periodo del comma 21 , decisione nella fattispecie non soggetta all’esame della Suprema Corte, ho propugnato per gli aventi causa uno specifico ricorso davanti al Giudice Contabile, esclusivamente competente in materia pensionistica.

Orbene, dopo questo doveroso richiamo, ritengo quanto mai opportuno segnalare un’altra recentissima sentenza con cui la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti Calabria, ha deliberato su un analogo ricorso in tema pensionistico  riguardante un appartenente ad una forza di polizia militare e, tranne l’unica eccezione con cui il Giudice ha riconosciuto la propria incompetenza circa la richiesta riliquidazione del TFR  lo stesso ha accolto in toto le istanze retributivo-pensionistiche del ricorrente, tanto da ritenere espressamente inutile demandare la questione di conformità costituzionale della norma in esame al giudizio dirimente della Suprema Corte .

La sentenza del caso è la n. 13/2018 , depositata il 31 Gennaio 2018.

Alla luce di quanto esposto, ho viva speranza di credere che , nonostante l’inerzia fin qui purtroppo dimostrata dalle Autorità di Governo nell’affrontare e risolvere una problematica che sta enormemente a cuore dei Servitori dello Stato in uniforme in quiescenza, cioè dei dirigenti ed equiparati dell’intero comparto Sicurezza-Difesa, qualcosa si sta muovendo e la Giustizia , nelle sedi ad essa esclusivamente demandate dalla nostra Carta Costituzionale, farà finalmente il suo corso.

Ecco i punti salienti della sentenza:

Il ricorrente lamenta che, a causa del cd “blocco retributivo” disposto dall’art. 9, comma 1 e 21 per il periodo 2011, 2012 e 2013 (successivamente esteso al 2014 e, in un certo senso prorogato anche sino al 31 dicembre 2015), il trattamento pensionistico gli è stato calcolato sulla base delle voci stipendiali percepite nel 2010, quindi,   su una base economica inferiore all’anzianità giuridicamente rivestita al momento del collocamento in ausiliaria.

Il ricorrente, infatti, in data 4.10.2011 aveva maturato la qualifica dirigenziale spettante dopo i 25 anni dalla nomina a Ufficiale.

Il 30.10.2013 è stato posto in congedo per limiti d’età.

Correttamente la progressione economica non è stata mai attribuita al A. R. durante il servizio; ma non riconoscerla ai fini pensionistici,  a decorrere dall’1.1.2015,  determina un ingiusto e iniquo consolidamento degli effetti economici negativi  previsti dal d.l. 78/2010 determinando una irrazionale e definitiva decurtazione dell’emolumento,  stigmatizzata anche dalla Consulta.

Nella sentenza n. 310/2013, avente ad oggetto proprio il sindacato di costituzionalità dell’art. 9 comma 21 d.l. 78/2010, infatti, la stessa Corte Costituzionale, richiamando un suo consolidato orientamento nella materia, ha ravvisato nel carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, e nell’esigenza di contenimento della spesa pubblica, le condizioni per escludere l’irragionevolezza delle misure in questione ( sentenze n. 245 del 1997, n. 299 del 1999 come richiamate anche dalla sentenza n. 223 del 2012 ).

Ebbene, secondo la Corte dei Conti sezione Calabria, che ove non si riconosca ai soggetti cessati dal servizio per limiti d’età durante il blocco degli stipendi, la possibilità di vedersi riconosciuti gli  emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione di carriera avvenuta durante la cristallizzazione delle retribuzioni, a far data dalla cessazione del regime di blocco, si finirebbe per determinare un effetto definitivo penalizzante  in capo a taluni soggetti in violazione dei principi costituzionali e alle condizioni di ragionevolezza   evidenziati  dalla stessa Corte Costituzionale.

Il sacrificio così imposto al ricorrente, non avendo carattere temporaneo, produrrebbe un effetto definitivo  che si pone  in contrasto  con la stessa ratio del d.l. 78/2010 e cioè la straordinaria necessità  ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica in un periodo  di contingenza economica. Non solo; causerebbe un’ ingiustificata disparità di trattamento tra chi nel  periodo 2011-2014,  pur avendo raggiunto lo scatto d’anzianità,  si è visto costretto ad andare in quiescenza per raggiunti limiti d’età e chi, invece, proprio perché più giovane, è andato in pensione dopo il periodo di blocco.

Quanto sin qui evidenziato consente a questo giudice di interpretare secundum costitutionem la disposizione contenuta nell’art. 9 comma 21 terzo periodo nel senso di poter  riconoscere il diritto del ricorrente a vedersi computare, nel trattamento di quiescenza,  gli effetti economici pensionabili  della promozione di carriera a decorrere dall’1.1.2015.

Peraltro,  una tale interpretazione è dovuta anche considerando che la norma in esame non ha esplicitamente escluso detta possibilità. L’art. 9, comma 21, infatti,  non ha    regolato la posizione dei soggetti che  sarebbero cessati dal servizio nel considerato periodo 2011-2014. La Corte dei Conti sezione Calabria con la sentenza 13/2018 ha dunque riconosciuto il diritto del ricorrente a vedersi inserire nella base  pensionabile  i miglioramenti economici  scaturenti dalla progressione di carriera avvenuta il 30.10.2013 e condanna l’Amministrazione alla corresponsione dei ratei arretrati a decorrere dall’1.1.2015,  maggiorati degli interessi e della rivalutazione calcolati secondo le modalità indicate dalle SS.RR. della Corte dei conti e quindi come maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione di ciascun rateo.


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