Pensioni

Importanti novità pensioni militari e forze di polizia: il governo riconosce la specificità con misure compensative ed integrative

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al testo della legge di bilancio. Infodifesa riporta in anteprima le importanti novità per il Comparto Sicurezza e Difesa, in particolare quelle riguardanti il “pacchetto specificità“.

Cos’è l’indennità di specificità delle Forze Armate?

È l’articolo 19 della legge 183/2010 – conosciuta anche come collegato lavoro – a riconoscere la specificità di Forze Armate, Polizia e Vigili del Fuoco. Questo recita: “riconosce la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti”.

E’ dal 2010 che, quello che sino ad oggi era stato definito il recipiente vuoto, attendeva di avere il previsto riconoscimento.

Cosa prevede la legge di bilancio 2022

“In relazione alla specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – si legge nella bozza del governo – prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, da destinare all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, attraverso l’introduzione, nell’ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di misure:
a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;
b) integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite garantendo che almeno il 50% sia destinato alla finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma.

Il governo ha anche previsto l’applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092:
“Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.”

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