Il TAR bacchetta la Difesa: indennità dovuta al militare rientrato dopo missione all’estero
Il caso: un rientro dall’estero che diventa trasferimento d’autorità
(di Avv. Umberto Lanzo)
Il TAR Umbria ha accolto il ricorso di un ufficiale dell’Esercito italiano riconoscendogli il diritto a percepire l’indennità di trasferimento prevista dalla legge n. 86 del 2001.
L’ufficiale, dopo aver prestato servizio all’estero presso il NATO Force Integration Unit (NFIU), era rientrato in Italia nell’ottobre 2022, venendo destinato d’autorità al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito in una sede diversa da quella originaria.
La richiesta di indennità, presentata nell’ottobre 2024, era stata respinta dal Ministero della Difesa, che richiamava l’abrogazione del comma 4 dell’art. 1 l. 86/2001, ossia della norma che prevedeva l’indennità per il rientro in Italia del personale impiegato all’estero. Da qui il ricorso al TAR.
La posizione del ricorrente: l’assegnazione all’estero è temporanea
Nel suo ricorso, il militare ha sostenuto che la soppressione dell’indennità “di rientro in patria” non elimina affatto la possibilità di ottenere l’indennità per trasferimento d’autorità, se – come nel caso concreto – al rientro dall’estero si viene assegnati in un Comune diverso da quello in cui si prestava servizio prima della partenza.
Il trasferimento alla nuova sede italiana, ha argomentato la difesa, non è una naturale prosecuzione del servizio, ma un vero e proprio provvedimento autoritativo, che rientra nella disciplina dell’art. 1, comma 1, della legge 86/2001.
La difesa del Ministero: l’abrogazione del 2015 esclude il beneficio
Il Ministero della Difesa ha invece ribadito che l’abrogazione del comma 4 della legge 86/2001 – operata dalla legge di stabilità 2015 – avrebbe eliminato qualsiasi indennità legata al rientro dall’estero, anche quando questo comporti una nuova assegnazione in Italia.
Secondo l’Amministrazione, pertanto, la pretesa del ricorrente sarebbe infondata.
La valutazione del TAR: la ratio dell’indennità resta immutata
Il Collegio, presieduto da Pierfrancesco Ungari e con estensore Daniela Carrarelli, ha ribaltato la posizione ministeriale, richiamando una giurisprudenza consolidata e sempre più uniforme.
Il TAR sottolinea che:
- l’indennità ex l. 86/2001 ha natura compensativa, ossia tutela i disagi connessi a un trasferimento imposto;
- la temporanea assegnazione all’estero non modifica definitivamente la sede di servizio del militare;
- al rientro in Italia, se la nuova destinazione imposta è in un Comune diverso da quello originario, si verifica a tutti gli effetti un trasferimento d’autorità.
Il Tribunale richiama inoltre recenti decisioni – tra cui quelle del TAR Veneto, del TAR Lazio, del TRGA Bolzano e del TAR Liguria – che riconoscono la spettanza dell’indennità anche quando il militare, tra una sede e l’altra, abbia svolto una parentesi all’estero.
Secondo il TAR Umbria, l’abrogazione del comma 4 ha eliminato solo la vecchia indennità automatica di rientro in patria, ma non ha inciso sul diritto all’indennità “ordinaria” prevista per i trasferimenti d’autorità.
La decisione: indennità riconosciuta e interessi dovuti
La decisione del TAR è netta: il ricorso viene accolto in toto e al militare viene riconosciuto il pieno diritto all’indennità di trasferimento prevista dall’articolo 1 della legge 86 del 2001. Il Tribunale stabilisce inoltre che sulle somme spettanti dovranno essere corrisposti gli interessi legali maturati. A ciò si aggiunge la condanna del Ministero – indicato per errore nel dispositivo come Ministero dell’Interno – al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 1.000 euro.
Un segnale forte alla Difesa: basta rinvii, i diritti non sono opzionali
La decisione del TAR Umbria non è un episodio isolato, né un fulmine a ciel sereno. È l’ennesimo tassello di un mosaico giurisprudenziale ormai granito, che abbiamo raccontato più volte e che – ogni mese – trova nuova conferma in tribunale.
E mentre le sentenze si accumulano, continuano ad accumularsi anche le telefonate, i messaggi, le mail di militari in procinto di rientrare dall’estero, preoccupati, disorientati, spesso esasperati da indicazioni amministrative che ignorano ciò che i giudici ripetono da anni.
E qui la domanda è inevitabile: quante altre pronunce serviranno perché gli Stati Maggiori prendano atto della realtà?
Perché davvero non siamo più davanti a casi sporadici, ma a una gestione che sembra ostinarsi a negare l’evidenza: quando la sede cambia per volontà dell’Amministrazione, l’indennità è dovuta. Fine della discussione.
E allora la domanda finale diventa ancora più urgente: se lo Stato Maggiore della Difesa continua a non intervenire e a non emanare una direttiva chiara, non si può forse risolvere una volta per tutte con un emendamento alla legge di bilancio che chiuda definitivamente questa vicenda?
Il paradosso è sotto gli occhi di tutti: decisioni uniformi da Nord a Sud – Umbria, Lazio, Campania, Trentino – eppure ogni volta i militari sono costretti a rivolgersi ai giudici per ottenere ciò che dovrebbe spettare senza bisogno di avvocati, ricorsi o tempi biblici.
E allora sì, questa sentenza è importante. Ma non basta.
Perché, mentre il Governo tace e le Amministrazioni continuano a difendere l’indifendibile, c’è un’intera categoria che vive nell’incertezza, costretta a scegliere tra fidarsi delle norme o prepararsi alla battaglia legale.
Ed è proprio questo il punto: i diritti non dovrebbero mai dipendere da un ricorso al TAR.
Mai.
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