Editoriale

IL SENATO APPROVA LA LEGITTIMA DIFESA: SARÀ SEMPRE RICONOSCIUTA A CHI SI DIFENDE DA UN LADRO

(di Charlotte Matteini per FanPage.it) – L’Aula del Senato ha approvato la nuova legge sulla Legittima difesa. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera. Il testo è passato con 195 favorevoli, 52 contrari e un astenuto. La riforma della legittima difesa in salsa leghista è ormai in dirittura d’arrivo e numerose sono le nuove norme e misure in materia che Palazzo Madama si è trovato a vagliare e a discutere. Il testo unificato della riforma, dopo essere stato discusso in commissione Giustizia, è passato al vaglio del Senato, ma contiene alcune misure che potrebbero destare non pochi malumori tra le forze di opposizione, nel passaggio alla Camera. In particolare, molto aspro potrebbe essere il confronto sul punto focale del testo di legge, ovvero quello relativo alla modifica dell’articolo 52 del codice penale introducendo la parola “sempre”. Che cosa significa? In sostanza, dovesse andare il porto la riforma, la legittima difesa, di fatto, sarebbe sempre presunta, ovvero si riconoscerebbe sempre – nei casi dettati dalla legge – la proporzione tra offesa e difesa.

La modifica del testo dell’articolo 1 approvato in Senato questo pomeriggio prevede che “se taluno legittimamente presente nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi”, “usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione”, si riconoscerebbe sempre la sussistenza della scriminante di legittima difesa. Il disegno di legge, però, allarga anche le situazioni in cui viene esclusa la punibilità ed esplicita che affinchè scatti la legittima difesa non è necessario che il ladro abbia un’arma in mano, bensì è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un’arma.

Per quanto riguarda l’articolo 1, il Senato ha votato oggi per l’approvazione del testo: i voti contrari sono stati 52, favorevoli M5S, Lega, Fi e Fdi. Per quanto riguarda l’articolo 2 della riforma sulla legittima difesa, l’approvazione ha visto 245 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti. Assieme alla maggioranza M5S e Lega ha votato a favore anche il Pd, contrari solo i senatori di LeU. L’articolo stabilisce che è esclusa la punibilità di chi ha agito per la salvaguardia della propria o altrui incolumità  “in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Sono stati presentati circa 80 emendamenti. Al termine del voto sui singoli articoli, dopo le dichiarazioni di voto, è previsto il voto sul provvedimento.

Il testo della riforma della legittima difesa uscito in commissione prevede inoltre l’inasprimento delle pene per il furto in abitazione, lo scippo, la rapina e la violazione di domicilio, nonché l’indennità per il soggetto danneggiato da eccesso colposo e legittima difesa. Non solo: il testo prevede anche una norma ad hoc relativa all’introduzione del gratuito patrocinio per il soggetto che agisce per legittima difesa o eccesso colposo, attraverso una modifica al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002).

Come spiega Studio Cataldi, “tale modifica si sostanzierebbe nell’introduzione di un nuovo art. 115-bis destinato a disciplinare la liquidazione dell’onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa. La nuova norma stabilisce, nel dettaglio, che l’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico siano a carico dello Stato laddove si proceda penalmente nei confronti di un soggetto che ha commesso il fatto in condizioni di legittima difesa o eccesso colposo”.

Inoltre, la liquidazione avviene nella misura e con le modalità previste dagli artt. 82 e 83 del d.P.R. 115/2002, ma soltanto se nei confronti della persona è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 52 c.p. (commi 2, 3, e 4) oppure sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza di legittima difesa (ex art. 52, commi 2, 3 e 4, e art. 55, comma 2, c.p.). Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorità giudiziaria procedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, saranno sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita. Rimarrebbe però in capo allo Stato la possibilità di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata se, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.

 

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