IL POLIZIOTTO PUÒ FARE ANCHE UN ALTRO LAVORO?
Sono un agente della Polizia di Stato. Vorrei intraprendere un lavoro di agente di vendita in una società mediante attività di network marketing. Posso farlo essendo poliziotto?
La legge [1], riferendosi al personale della Polizia di Stato, dispone che nessuno dei facenti parte delle Forze di Polizia può esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. La disposizione in esame lascia spazio a pochi dubbi interpretativi, poiché è stata ideata come norma di chiusura a salvaguardia del lavoro dei poliziotti, molto importante e delicato per tutta la società.
L’attività che il lettore andrebbe a svolgere rientrerebbe tra quelle relative all’esercizio del commercio (divenendo a tutti gli effetti un agente, iscritto alla relativa Camera di Commercio) e, come tale, lo svolgimento di quest’incarico gli comporterebbe dei rischi dal punto di vista disciplinare come insegnato anche dalla giurisprudenza amministrativa: è legittimo il provvedimento di sospensione dal servizio adottato nei confronti di un appartenente alle forze di polizia che permanga in una situazione di incompatibilità, per esercizio di un’attività commerciale privata [2].
La normativa su citata, va poi coordinata con quella generale del pubblico impiego, dove si fa espresso divieto ai dipendenti pubblici di svolgere, tra le altre cose, incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza [3].
Ciò non toglie che ci siano dei casi in cui lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle di appartenenza possa essere ammesso; e parliamo di casi espressamente previsti dalla legge o dalla giurisprudenza già intervenuta sul punto, quali ad esempio l’istruttore di boxe o di arti marziali. E questo perché questa tipologia di attività non comporta il rischio per l’agente di polizia di venire a contatto con delle situazioni che possano far venire meno quella figura di “protettore” per la società e i cittadini. Ma sono sempre dei casi in cui ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei superiori è, oltre che un obbligo, una scelta di opportunità e saggezza. Il caso dell’agente di commercionon può essere di certo paragonato all’istruttore di boxe e l’attività di mercanteggio del lettore, per quanto occasionale, difficilmente potrà rientrare tra i casi di esclusione del divieto.
Detto ciò, si consiglia al lettore, al fine di togliersi qualsiasi dubbio in merito, di presentare un’istanza all’amministrazione per la quale dipende (se non direttamente al ministero degli Interni) per chiedere l’autorizzazione a poter svolgere quest’attività d’agente. In tal modo, potrà sapere la corrente di pensiero della Pubblica Amministrazione in merito e, al contrario dei colleghi, sia in caso di esito positivo che negativo, potrà dormire sonni tranquilli, senza il timore di ricevere una sanzione disciplinare.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla per La Legge Per Tutti.it