“Il piantone è un coglione”: insulti su DocsPA e note inferiori alla media. Il TAR respinge ricorso del Carabiniere
(di Avv. Umberto Lanzo)
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso presentato da un Carabiniere in ferma volontaria, il quale aveva impugnato la valutazione “inferiore alla media” ricevuta nella scheda valutativa per il periodo novembre 2018 – novembre 2019.
La vicenda contestata e le valutazioni
Il militare ha ricevuto valutazioni particolarmente severe. Come emerge dalla sentenza: “nella parte I della scheda di valutazione, relativa alle qualità fisiche, morali e di carattere, il ricorrente ha preso un giudizio inferiore di un livello rispetto al massimo in due voci (aspetto esteriore, vigore fisico) su sette, e un giudizio inferiore di ben tre livelli rispetto al massimo nelle restanti cinque voci (vigore mentale e capacità di concentrazione, esemplarità, forza di carattere e determinazione, coraggio e lealtà)”.
Il compilatore ha espresso un giudizio severo: “Il Carabiniere, militare in via di formazione, possiede inadeguati requisiti in genere. Nel periodo oggetto di valutazione ha dimostrato disinteresse alle molteplici attività istituzionali, scarso senso del dovere, mancanza di affidabilità, non offrendo sufficienti garanzie di portare a termine i compiti assegnatigli e incapacità ad integrarsi nel Reparto nonostante l’impegno profuso sia dallo scrivente (compilatore) che da tutti gli addetti, creando molteplici malumori. Di carattere schivo, ha manifestato indolenza alle osservazioni e ai richiami rivoltogli dai superiori, reagendo con atteggiamenti di presunzione”.
Il revisore ha confermato il giudizio: “Carabiniere in ferma volontaria in possesso di requisiti d’insieme non pienamente sufficienti che, nonostante la bella presenza e l’impeccabile modo in cuì veste l’uniforme, ha evidenziato carenze nella disciplina, nel tratto, nella motivazione al lavoro e nella affidabilità. Nel periodo in esame, infatti, nonostante i continui stimoli e le varie azioni di indirizzo da parte del comandante diretto e dello scrivente, ha evidenziato scarsa collaboratività non portando sempre a termine i compiti a lui affidati. Ha necessitato dì continua guida senza riuscire a colmare le proprie lacune, pur trattandosi di un carabiniere con pregressa esperienza militare alle spalle.“
La vicenda dell’insulto nel sistema DocsPA
Il 20 giugno 2019, durante il proprio turno di servizio, il Carabiniere aveva commesso un errore nell’utilizzo dell’applicativo DocsPA. Il giorno seguente, trovò una notifica che indicava l’eliminazione di due documenti da parte dell’utente “lonerop” (il Luogotenente), con la motivazione in maiuscolo: “IL PIANTONE È UN COGLIONE”.
Come ha rilevato il TAR: “Quanto alla segnalata vicenda del reato militare di ‘Ingiuria ad inferiore’, vale la pena osservare che lo stesso ricorrente ha depositato documenti da cui si apprende che il procedimento penale a carico del compilatore si è concluso con l’archiviazione, e in ogni caso sarebbe inconferente“.
Paradossalmente, secondo il Tribunale, la vicenda ha fornito “un ulteriore argomento alla legittimità della valutazione negativa: è infatti lo stesso ricorrente ad ammettere di aver riversato ‘per errore nell’uso dell’applicativo DocsPA dei contenuti che non andavano acquisiti’, rendendo poi necessario l’intervento correttivo del Luogotenente”
Le motivazioni del TAR
Il Tribunale ha sottolineato che “i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, in quanto si risolvono in un’analitica valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare del singolo scrutinando”.
Riguardo alle assenze del militare, il TAR ha precisato che “se è incontestato che i 131 giorni di assenza dal servizio sono giustificati (ferie, riposo settimanale, diritto allo studio, donazione sangue), non vi è dubbio che la prolungata assenza dal servizio si riverbera negativamente, soprattutto all’inizio della carriera, sia sul percorso di apprendimento e di consolidamento delle competenze, sia sull’andamento dell’ufficio”.
La mancanza di procedimenti disciplinari, secondo il TAR, non invalida la valutazione negativa, poiché “ben può accadere che la condotta di un militare, pur non integrando i presupposti per l’adozione di provvedimenti disciplinari tipici, evidenzi un rendimento e una capacità del tutto insoddisfacenti”.
L’irrilevanza delle precedenti valutazioni positive
Il Tribunale ha ricordato che “la qualifica di ‘eccellente’ non può costituire garanzia dell’assegnazione di corrispondente qualifica finale per i periodi di valutazione successivi, ossia un vincolo per i giudizi a questi ultimi relativi”.
I miglioramenti nelle seguenti schede valutative
Il TAR ha sostenuto che: “Infine, è evidente che il ricorrente, nella successiva scheda valutativa redatta dal Comandante della Stazione di Caprarola (del periodo 13 novembre 2019 – 12 novembre 2020) non è passato dal giudizio di ‘inferiore alla media’ a un giudizio notevolmente più elevato, nella scala prevista dal citato art. 1026 d.lgs. 66/2010, ma ha riportato ‘nella media’”.
Questa interpretazione appare però riduttiva di un elemento in realtà significativo. Nella prassi delle valutazioni militari, infatti, le variazioni seguono tipicamente un andamento graduale, procedendo per singoli step.
Un salto di un intero livello in un solo periodo valutativo rappresenta quindi il massimo miglioramento normalmente conseguibile e atteso.
Il fatto che il Carabiniere, una volta inserito in un contesto diverso, abbia immediatamente ottenuto questo miglioramento “standard” suggerisce piuttosto come le precedenti criticità potessero essere più legate al contesto ambientale che alle effettive capacità del militare.
Il Tribunale avrebbe potuto cogliere in questa evoluzione positiva un elemento a supporto della tesi del ricorrente circa l’influenza del clima organizzativo sulle sue prestazioni, anziché interpretarlo come una conferma della legittimità delle precedenti valutazioni negative.
La sentenza si è conclusa con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali, quantificate in 2.000 euro oltre accessori di legge.
L’importanza del fattore umano nella gestione del personale militare
La vicenda, al di là degli esiti processuali che hanno determinato il rigetto del ricorso, offre interessanti spunti di riflessione sulla complessa gestione delle dinamiche interpersonali nei reparti militari.
Sebbene l’archiviazione del procedimento penale per ingiuria renda formalmente “inconferente” l’episodio, l’inserimento nel sistema informatico ufficiale di espressioni offensive come “IL PIANTONE È UN COGLIONE” rivela un disagio relazionale meritevole di attenzione. In un contesto militare, dove la rigorosa struttura gerarchica deve necessariamente bilanciarsi con l’obiettivo formativo dei giovani militari, simili manifestazioni di conflittualità dovrebbero fungere da campanello d’allarme per i superiori.
Il tempestivo trasferimento del Carabiniere presso un altro reparto avrebbe potuto rappresentare una soluzione preventiva efficace – come dimostra il successivo miglioramento della sua valutazione a “nella media” nel nuovo comando.
Questa esperienza sottolinea come una gestione illuminata del personale militare non possa limitarsi all’applicazione meccanica delle procedure valutative, ma debba necessariamente includere un’attenta lettura delle dinamiche relazionali, decisive per lo sviluppo professionale del personale più giovane.
La capacità di intercettare precocemente segnali di disagio e di intervenire con soluzioni appropriate rappresenta infatti un elemento determinante della leadership militare moderna.
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