I FINANZIERI POSSONO SOFFIARE IL FISCHIETTO?
dalla frase «to blow the whistle», letteralmente «soffiare il
fischietto», e si riferisce all’azione dell’arbitro nel segnalare un fallo o a
quella di un poliziotto che tenta di fermare un’azione illegale.
individuo che denunci pubblicamente o riferisca alle autorità attività illecite
o fraudolente all’interno di un apparato governativo oppure di
un’organizzazione pubblica o privata.
violazione di una legge o un regolamento, minaccia di interesse pubblico come
in caso di corruzione e frode. Lo scandalo Watergate, per esempio, è partito
proprio dalle rivelazioni di un informatore segreto interno.
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione” – ha introdotto, per la prima volta in Italia, una
norma specificamente diretta alla regolamentazione del whistleblowing
nell’ambito del pubblico impiego.
1 del nuovo art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001, che espressamente dispone:
calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043
codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’Autorità Giudiziaria o
alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte
illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non
può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria,
diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi
collegati direttamente o indirettamente alla denuncia».
amministrazioni, ha recepito il pacchetto anticorruzione, lo ha fatto
all’interno del “Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017”.
nel paragrafo 3.9 – “Tutela del dipendente che effettui segnalazioni di
illecito (cd. whistleblower)”[1] –
che così recita:
all’art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 – introdotto dalla legge
anticorruzione – e delle istruzioni dettate dal P.N.A.26 non appaiono, come
già osservato nel Piano triennale 2014/2016, concretamente applicabili
al Corpo, in considerazione:
e agenti di polizia giudiziaria dei suoi appartenenti (con conseguente obbligo
di denuncia dei fatti costituenti reato, ai sensi delle vigenti disposizioni
del c.p.p.);
militare rivestito dai finanzieri, cui conseguono doveri informativi verso i
Superiori previsti dal Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) e dal
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare
(D.P.R. 90/2010).
sono estese anche al personale civile operante, nell’ambito di un rapporto
contrattuale, per conto o all’interno delle strutture del Corpo (cfr. par.
1.7), la disciplina in esame è applicabile evidentemente a questi
ultimi.”
punto a), parrebbe emergere che la disciplina non costituisce una
novità per il Corpo poiché il finanziere, in virtù delle sue qualifiche di
polizia giudiziaria, deve comunque denunciare all’Autorità Giudiziaria o alla
Corte dei conti le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione
del rapporto di lavoro.
premessa (“la disciplina del whistleblowing non appare applicabile al
Corpo”) e con le conclusioni (“la disciplina in esame evidentemente
è applicabile solo al personale civile operante all’interno delle
strutture del Corpo”).
emergere, al contrario, che il motivo della pretesa esclusione del Corpo dalla
disciplina del whistleblowing, risieda nella motivazione esposta nel successivo
punto b): lo status militis rivestito dai finanzieri.
Superiori derivanti dallo status giuridico di militare”, infatti, ci si
riferisce ai doveri che derivano dagli artt. 715, comma 2, e 748, comma 5,
lettera b) del DPR n. 90/2010.
gerarchica nelle relazioni di servizio e l’altro gli impone di dare sollecita
comunicazione al proprio comando degli eventi in cui viene coinvolto e che
possono avere riflessi sul servizio.
norme, si è addirittura proceduto a sanzionare disciplinarmente con 3 giorni di
consegna[2]un ufficiale di
polizia giudiziaria a status militis con la seguente
motivazione: “per essersi recato presso l’autorità giudiziaria militare
per rappresentare fatti attinenti il servizio nel mancato rispetto dei rapporti
gerarchici e senza informare tempestivamente, preventivamente o
successivamente, il superiore diretto dell’avvenuto incontro con l’autorità
giudiziaria”. Si consideri che nel caso di specie, il fatto ritenuto
penalmente rilevante coinvolgeva proprio l’operato e il comportamento dei
superiori gerarchici.
militari abbiano scelto di comprimere la complessa disciplina del whistleblowingriducendo
il numero dei soggetti preposti alla ricezione della segnalazione da tre –
l’Autorità Giudiziaria, la Corte dei Conti e il superiore gerarchico – ad uno:
il superiore gerarchico.
atti commessi dallo stesso superiore gerarchico?
militari, che nella gerarchia delle fonti sono subordinati alla legge, abbiano
anestetizzato la portata della disciplina del whistleblowing sottraendo
così alla giustizia un valido strumento nella lotta contro la corruzione?
della Campania che hanno firmato la sentenza nr. 03158/2014[3],
che riguarda il caso a cui prima ho fatto cenno: «..il diritto di denuncia
non può essere soggetto, attraverso la minaccia della sanzione, ad una sorta di
filtro gerarchico. Una diversa interpretazione condurrebbe alla inaccettabile
conclusione che il militare venuto a conoscenza di un reato in qualche modo
connesso al servizio che espleta, non potrebbe denunciarlo dovendo rivolgersi
esclusivamente agli organi interni gerarchicamente sovraordinati[4]..».
questo punto possiamo fornire una risposta ragionata alla domanda di partenza.
SI. ANCHE I FINANZIERI POSSONO SOFFIARE IL FISCHIETTO.
di prevenzione della corruzione preveda, come già avviene in altri Paesi, anche
dei meccanismi premiali – elogi o encomi, semplici o solenni – per il
finanziere-whistleblower.
di cui all’art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 – introdotto dalla legge
anticorruzione – e delle istruzioni dettate dal P.N.A.26 non appaiono, come già
osservato nel Piano triennale 2014/2016, concretamente applicabili al Corpo, in
considerazione:
polizia giudiziaria dei suoi appartenenti (con conseguente obbligo di denuncia
dei fatti costituenti reato, ai sensi delle vigenti disposizioni del c.p.p.);
dai finanzieri, cui conseguono doveri informativi verso i Superiori previsti
dal Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) e dal Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. 90/2010).
sono estese anche al personale civile operante, nell’ambito di un rapporto
contrattuale, per conto o all’interno delle strutture del Corpo (cfr. par.
1.7), la disciplina in esame è applicabile evidentemente a questi
ultimi.”
della consegna si veda “IL PARADOSSO DI UN’EUROPA PIU’ ATTENTA A
FORME E DIMENSIONI DEI CETRIOLI CHE NON AL DIRITTO DI LIBERTA’ PERSONALE DEI
CITTADINI MILITARI”, pubblicazione online.
or Scali or Marittimi
della prova di laboratorio, esposta nella delibera n. 4/15/XI licenziata dal
Co.Ba.R. affiancato al Comando Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza: i
risultati di laboratorio hanno stabilito, infatti, che l’aria tiepida rilevata
al flir non era di origine “spiritosa” ma di
natura “gassosa”.

