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GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, ESCLUSO DAL CONCORSO ASPIRANTE FINANZIERE: “INCONCILIABILE CON I BASILARI DOVERI DI OGNI MILITARE”

Con determinazione n. 0281481/15, datata 30.09.2015, a firma del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, è stata decretata l’esclusione del sig. OMISSIS: “[…] in quanto non in possesso del requisito di moralità e di condotta previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera g) della … determinazione n. 174313/2010 (bando di concorso). […]”.

Il motivo della esclusione dipende dal fatto che in data 8 agosto 2011 personale del Nucleo Operativo Radiomobile dei carabinieri, nel procedere al controllo dell’autovettura condotta dall’aspirante, riscontrava in lui la presenza un tasso alcolemico tra 0.8 e 1.5 g/l, per cui veniva anche segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 186, comma 2/b del Codice della strada (guida sotto l’influenza dell’alcool) e conseguentemente sanzionato con la sospensione della patente di guida.

Nei confronti dell’aspirante veniva anche instaurato presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria il procedimento penale nr. 7013/2011 R.G.N.R. – 451/12 G.I.P. nell’ambito del quale risulta trasmessa in data 24/01/2012, al competente G.I.P., una richiesta di emissione di decreto penale.

Il Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, avendo ritenuto: “[…] che il comportamento posto in essere dall’interessato: oltre che censurabile, sia, comunque, inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei relativi compiti istituzionali, atteso che lo status giuridico di un finanziere – che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza – prevede doveri ed obblighi nei confronti dell’intera collettività, da parte della quale la guida in stato di ebbrezza è, tuttora, soggetta ad un giudizio di disvalore; … non lasci, pertanto, margini di apprezzamento tali da escluderne una valutazione negativa […]”, ha determinato la sua esclusione dal concorso.

Il Collegio reputa il ricorso infondato.

In relazione alla verifica dell’esistenza e consistenza del requisito di buona moralità e condotta che è richiesto al finanziere (rectius, a colui che intende accedere ai ruoli del Corpo della G.d.F.), la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che la condizione di possedere una “condotta incensurabile” richiesta per l’arruolamento e/o incorporazione nelle forze di polizia dall’art. 26 della legge n. 53 del 1090, mediante il richiamo alla normativa dell’ordinamento giudiziario per l’ammissione in magistratura, deve essere oggetto di una adeguata valutazione in relazione alla concreta situazione di fatto in base alla quale effettuare quel giudizio di disvalore per cui l’aspirante non darebbe affidamento per il futuro, tenuto conto dei delicati compiti che è chiamato a svolgere (Cons. Stato Sez. IV 24 ottobre 1994 n. 836; idem 23 maggio 2001 n. 2851).

Il Consiglio di Stato ha poi, in particolare statuito come la valutazione della presenza o meno della condotta incensurabile costituisca esercizio di un potere discrezionale, ma il giudizio deve pur sempre fondare su elementi di fatto concreti (v. sez. IV, 15 luglio 2010 n. 4585) afferenti direttamente la persona dell’aspirante o comunque a rapporti di frequentazione o convivenza che si riverberano sulla persona stessa del candidato.

Va dato atto che la giurisprudenza amministrativa in alcune occasioni ha avuto modo di affermare come un unico, singolo episodio non può di per sé essere considerato ostativo al possesso della condotta incensurabile di soggetti candidati all’arruolamento nelle forze armate e corpi di polizia.

Il Collegio ribadisce che la vicenda in esame è ben diversa da altre connotate da assoluta tenuità del fatto (tasso alcolemico inferiore a 0,8 g/l), dalla episodicità dello stesso, dalla minore età del candidato e dalla sua condizione di “civile” all’epoca dell’infrazione.

Ed invero, una cosa è l’avere “bevuto un bicchiere di troppo”, per giunta in età minore ossia in condizioni di minore dominio e controllo delle proprie facoltà percettive in ordine all’entità o gravità del fatto ed alle sue conseguenze future; altra cosa, ben diversa è, invece, il comportamento del militare chi si ponga alla guida di un’autovettura dopo avere ingerito sostanze alcoliche che hanno portato il tasso relativo ad un livello che rientra nella fascia di allarme sociale. Una simile condotta non può essere valutata con superficialità e leggerezza, nella misura in cui è concretamente idonea a mettere in pericolo l’incolumità e la vita del soggetto e di altre persone, specie se proveniente da un soggetto impegnato nella carriera militare.

 

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