Avvocato Militare

Guardia di Finanza, esclusa dal concorso per il “contesto familiare criminale”, il Tar la riammette: «Decisione discriminatoria»

Il caso: l’esclusione dal concorso per allievi finanzieri

Una giovane candidata era stata esclusa nel giugno 2023 dal concorso per il reclutamento di 1.673 allievi finanzieri. La motivazione, secondo l’Amministrazione, riguardava una presunta “carenza dei requisiti morali e di condotta” legata al suo contesto familiare: il padre denunciato negli anni ’90 per danneggiamento e appropriazione indebita e segnalato in compagnia di pregiudicati ritenuti vicini a una cosca mafiosa; lo zio con precedenti per associazione mafiosa.

La ragazza, rappresentata dall’avvocato Giorgio Carta, ha immediatamente impugnato l’esclusione, definendola priva di una reale valutazione sulla sua persona e basata unicamente su legami parentali lontani e irrilevanti rispetto al proprio percorso individuale.

La sentenza: annullamento e riammissione

Con la sentenza n. 22444/2025, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso, giudicando l’esclusione “discriminatoria” e affermando l’illegittimità del provvedimento.

Secondo i giudici, il provvedimento della Guardia di Finanza non conteneva alcun riferimento individualizzante alla candidata, limitandosi a richiamare il “formale rapporto di parentela” con padre e zii — persone con cui la donna non convive da diversi anni. Nessun elemento, infatti, suggeriva un reale condizionamento da parte dell’ambiente familiare né comportamenti della candidata riconducibili a contesti criminali.


La nuova esclusione e il contrasto con i principi giurisprudenziali consolidati

Dalla ricostruzione operata dal Tar emerge come il nuovo provvedimento di esclusione – adottato dalla Guardia di Finanza dopo l’ordinanza cautelare – sia risultato ancora una volta ancorato a valutazioni meramente presuntive, in contrasto con i criteri consolidati in materia di requisiti morali nei concorsi per le Forze di polizia.

L’Amministrazione, pur avendo formalmente adempiuto all’ordine di riesame, ha reiterato una motivazione che continua a basarsi sul contesto familiare della candidata, senza individuare alcun elemento attuale, concreto o riferibile al suo comportamento personale che possa far dubitare della sua affidabilità. L’aver convissuto da minore con un familiare gravato da precedenti, così come la fruizione della licenza nella città di origine, vengono richiamati come indizi negativi senza il supporto di un quadro probatorio effettivo, finendo per sovvertire il principio – più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa – secondo cui la prognosi sulla moralità deve restare ancorata ai comportamenti del candidato, e non a mere supposizioni sulle possibili influenze dell’ambiente familiare.


“Nessuna equiparazione tra persona e famiglia”: la posizione del Tar

Il Tribunale ha ricordato che non è possibile una “automatica equiparazione tra il candidato e il contesto familiare di provenienza”, poiché ciò comporterebbe il rischio di una valutazione “discriminatoria” basata su provenienza geografica e sociale anziché su condotte personali.

I giudici hanno stigmatizzato anche l’idea che per dimostrare la propria estraneità ai comportamenti dei familiari una persona debba recidere ogni legame affettivo con il luogo d’origine: una pretesa ritenuta irragionevole e sproporzionata.

Denunce datate e controlli irrilevanti

Il Tar ha inoltre evidenziato come le denunce a carico del padre risalissero al 1994, quando la ricorrente era in tenerissima età, e come i controlli subiti tra il 2008 e il 2018 non avessero mai inciso sul percorso formativo o sui valori della giovane.

Al contrario, per il Tribunale emergono diversi elementi positivi, tra cui il fatto che la ragazza, raggiunta la maggiore età, non abbia più convissuto con il padre, costruendo un percorso personale improntato al rispetto della legalità.

La reazione del legale: “Principio ovvio, ma spesso dimenticato”

Soddisfazione da parte dell’avvocato Giorgio Carta, che ha commentato la decisione come un importante richiamo a un concetto fondamentale:
“Nel nostro ordinamento non esistono responsabilità per discendenza.”

Il legale ha sottolineato come la Guardia di Finanza — e qualsiasi amministrazione pubblica — debba valutare comportamenti, scelte e storia personale dei candidati, non il loro albero genealogico.
Nel caso specifico, ha ribadito Carta, mancava qualsiasi elemento oggettivo che potesse mettere in discussione la moralità o l’affidabilità della candidata, risultata incensurata e con un percorso coerente con i valori richiesti dal Corpo.

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