GLI ISPETTORI VINCONO LA CLASS ACTION, AVRANNO UN RUOLO DIRETTIVO
Speciale della Polizia di Stato, presentato e discusso dall’Avv. Pietro
Celli dinanzi al T.A.R. del Lazio, è stato accolto con sentenza
depositata in data 3 febbraio 2016 (Sezione Prima Ter, sentenza n.1439/2016).
proprie, le argomentazioni prospettate dai ricorrenti, sostenuti dal COTIPOL.
ricorrenti principali e interventori ad adiuvandum), il T.A.R. ha
statuito che:
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il fatto che le attività amministrative dirette al
riordino dei ruoli attengano a profili organizzatori e gestori dell’apparato
amministrativo e, quindi, presentino caratteri di discrezionalità, non
osta – secondo la vigente normativa dettata in materia – al sindacato
giurisdizionale in tema di ritardo o inerzia dell’Amministrazione”;
l’esigenza dei ricorrenti di vedere soddisfatta
l’aspettativa legislativamente prevista alla copertura della dotazione organica
del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, assume particolare
rilievo in considerazione della previsione del riordino delle
carriere;
l’inerzia dell’amministrazione nel dare attuazione
alle disposizioni di legge sul ruolo direttivo speciale non appare
giustificata neanche dall’articolo 1, comma 261, della 1. 266/2005, il
quale sospende “fino a quando non saranno approvate le norme per il
riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e delle Forze armate”, l’applicazione dell’articolo
24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, considerato che tale
disposizione, appunto, non riguarda anche l’articolo 25 dello stesso decreto
legislativo”;
“appare condivisibile la tesi
secondo cui la scelta di sospendere l’applicazione dell’articolo 24 del d.lgs.
334/2000 a partire dal 1° gennaio 2006, trova la sua ragion d’essere non
nell’intenzione del Legislatore di “congelare” la costituzione del
ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, ma in quella di consentirne
una più rapida costituzione”;
poiché tra il 2001 e il 2005 il Ministero non ha
indetto alcun concorso ai sensi del citato articolo 25, il Legislatore ha
sospeso l’applicazione dell’articolo 24 a decorrere dal 1° gennaio del 2006: in
tal modo, l’Amministrazione è stata messa nella condizione di costituire immediatamente l’intera
dotazione organica del nuovo ruolo”;
essendo rimasta inerte di fronte agli obblighi
previsti dalla normativa sopra descritta, all’Amministrazione va ordinato di
emanare gli atti sopra indicati, entro un termine non superiore a novanta
giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore,
notificazione della presente sentenza, ai sensi dell’art. 117, c., 2, c.p.a.”.
questi motivi, il T.A.R. del Lazio, definitivamente pronunciando sul ricorso,
lo ha ACCOLTO e, per l’effetto, HA DICHIARATO
SUSSISTENTE L’OBBLIGO DELL’AMMINISTRAZIONE DI PROVVEDERE ALLA COSTITUZIONE DEL
RUOLO DIRETTIVO SPECIALE.
del COTIPOL esprimono tutta la loro soddisfazione per l’importante risultato
raggiunto: l’Amministrazione è stata finalmente bacchettata per la colpevole e
grave inerzia durata oltre 15 anni, inerzia che è valsa ad impedire la normale
progressione in carriera degli appartenenti al ruolo degli Ispettori,
fortemente penalizzati rispetto agli omologhi pari grado e qualifica delle
altre Forze di Polizia.
Alla luce della pronuncia del Giudice Amministrativo, ci auguriamo che
l’Amministrazione si adoperi immediatamente per porre rimedio alla grave
situazione che ha generato, anche in considerazione dell’ormai imminente
riordino delle carriere.
Il Co.T.I.Pol., per il momento, potrebbe aver raggiunto lo scopo per cui è
stato costituito, ma continuerà a battersi ove la pronuncia del T.A.R. non sarà
eseguita.
Gaetano Barrella