Pensioni

FORZE ARMATE: REQUISITI DI ACCESSO AL SISTEMA PENSIONISTICO. ECCO LA CIRCOLARE

Fermo restando l’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita pari a 7 mesi (per il triennio 2016 – 2018), sono riportati, di seguito nella recente circolare emanata dalla Direzione Generale per il Personale Militare, i requisiti necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico del personale militare relativamente al biennio 2019 – 2020:

PENSIONI DI ANZIANITA’ (Cessazione anticipata) A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, il personale militare può cessare anticipatamente dal servizio permanente con diritto al trattamento pensionistico, se in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:

– anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 58 anni. Il diritto alla corresponsione del relativo trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della c.d. “finestra mobile” pari a 12 mesi;

– anzianità contributiva pari a 41 anni, indipendentemente dall’età anagrafica. Il diritto alla corresponsione del relativo trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della c.d. “finestra mobile” pari a 12 mesi e con l’ulteriore posticipo di 3 mesi, per un totale di 15 mesi;

– massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che la stessa sia stata conseguita entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni. In questo caso, ai fini della corresponsione del trattamento pensionistico, occorre attendere il decorso della finestra mobile pari a 12 mesi.

PENSIONI DI VECCHIAIA (Limiti d’età) In via preliminare occorre evidenziare che, laddove al raggiungimento del limite di età previsto per il grado e la qualifica di appartenenza sia stato conseguito il requisito contributivo previsto per l’accesso alla pensione di anzianità, come descritto al precedente paragrafo, e sia trascorso anche il periodo di c.d. “finestra mobile”, la cessazione dal servizio avviene dal giorno successivo al raggiungimento di detto limite di età.

Qualora, invece, alla data del raggiungimento del suddetto limite di età, non sia stato maturato il requisito minimo contributivo previsto per la pensione di anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, il limite di età deve essere ulteriormente incrementato di 5 mesi (da aggiungere ai 7 mesi già previsti per il triennio 2016-2018), per un totale di 12 mesi, rispetto al limite di età ordinamentale; il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico si acquisirà dopo 12 mesi (“finestra mobile”). Quest’ultima decorrerà dalla data di maturazione dell’anzianità minima contributiva nel caso in cui il militare dovesse raggiungerla dopo il compimento del limite di età, ma prima dei 12 mesi di “aspettativa di vita”.

Laddove, invece, alla data del compimento del limite di età, sia stato maturato il requisito minimo contributivo previsto per le pensioni di anzianità, ma non il periodo di “finestra mobile”, il personale militare, al fine della percezione del relativo trattamento pensionistico, prolungherà il servizio per un periodo pari a un anno o frazione di anno necessaria al completamento della “finestra mobile”. Resta salva, comunque, la facoltà di cessare dal servizio con differimento dell’accesso al trattamento pensionistico.

Al raggiungimento del limite di età, sono stati maturati i requisiti minimi previsti per le pensioni di anzianità (58 anni e 35 anni contributivi) ed è stato completato il periodo di “finestra mobile” pari a 12 mesi. Pertanto, la cessazione dal servizio avverrà a decorrere dal giorno successivo al raggiungimento del limite di età.

Al raggiungimento del limite di età, essendo stata maturata un’anzianità minima contributiva pari (o superiore) a 35 anni, non si applica l’adeguamento alla speranza di vita in quanto, a detta data, sono stati maturati i requisiti previsti per le pensioni di anzianità (35 anni di anzianità contributiva con un’età anagrafica di 58 anni). Si applica, quindi, soltanto il periodo di “finestra mobile” pari a un anno (o frazione di anno), a decorrere dalla maturazione del suddetto requisito minimo di anzianità contributiva.

In questo caso, invece, oltre all’applicazione della “finestra mobile” pari a un anno (necessaria al fine del diritto di accesso al trattamento pensionistico), si darà luogo anche all’adeguamento dell’incremento della speranza di vita, pari a 12 mesi (7+5), in quanto, alla data del raggiungimento del limite di età, non sono stati maturati i requisiti minimi previsti per le pensioni di anzianità (anzianità contributiva inferiore ai 35 anni, abbinata all’età anagrafica di 58 anni).

CESSAZIONE A DOMANDA DALL’ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI (art. 909 del Decreto Legislativo n. 66/2010) Il nuovo incremento di 5 mesi alla speranza di vita si applica anche agli Ufficiali che chiedono di cessare dal servizio dopo il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, tenendo conto delle indicazioni fornite nel paragrafo precedente.

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