Forze Armate: Ecco i criteri di attribuzione del FESI anno 2020
Il Cocer Comparto Difesa ha espresso il proprio parere sui criteri di attribuzione del FESI per il Comparto Difesa
• CRITERI DI ATTRIBUZIONE:
Presenza minima annua: 30 gg (come anno 2019); Valutazione caratteristica: Superiore alla Media (come anno 2019);
Provvedimenti disciplinari di Corpo: si, con la sola decurtazione dei giorni di sanzione (come anno 2019);
Provvedimenti disciplinari di Stato e Procedimenti Penali: no (come anno 2019);
Pagamento: quota giornaliera per i giorni di servizio prestato – Importi gerarchizzati: si (come anno 2019); – Maggiorazioni: si (come anno 2019); – Riduzioni: si (come anno 2019).
• CRITERI ATTRIBUZIONE QUOTA FESI:
Da 1 a 30 giorni: no fesi; Da 31 a 90 giorni: riduzione 50 %; Da 91 a 150 giorni: quota base; Superiori a 150: maggiorazione 20 %; Maggiorazioni Enti di vertice: come applicate nel 2019.
• • COMPUTO DEI GIORNI DI SERVIZIO PRESTATO:
– Presenze nei reparti /uffici;
– Licenza per recupero compensativo;
– Licenza ordinaria computabile fruita durante l’anno 2020;
– Licenza per le festività soppresse di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937;
– Licenza per il periodo obbligatorio di congedo di matemità ai sensi dell’art. 1, comma 183, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
– Fattispecie connesse e ricollegabili alla situazione epidemiologica da Coronavirus-Sars CoV – 2 ( Covid 19);
• CASI DI ESCLUSIONE
Personale che, nell’anno di riferimento è risultato:
– In missione all’estero ai sensi degli arti. 1808 e 1809 del COM (ex L. 642/61, 838/73) e della L. 1114/62;
– Inviato in missione all’estero, ai semi dell’art. 1807 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le sole attività ordinarie ovvero per la frequenza di corsi (no per attività operative e addestrative);
– Sottoposto a una misura coercitiva o destinatario di un provvedimento di arresto;
– Destinatario di un provvedimento di perdita del grado per rimozione ovvero di sospensione disciplinare dall’impiego o dal servizio, anche se gravato da contenzioso pendente;
– Destinatario di una sanzione disciplinare di Stato;
– Sospeso precauzionalmente a titolo obbligatorio ovvero discrezionale dall’impiego o dal servizio. – In licenza nei casi non utili al computo del servizio prestato;
• VALORIZZAZIONE DEI GRADI/QUALIFICHE APICALI:
✓ Confermate maggiorazioni anno 2019, cumulabili con quella degli Enti di vertice: 25% a 1° Luogotenente e Luogotenente in riconoscimento del nuovo molo direttivo; 20% ai gradi/qualifiche di Capitano e gradi corrispondenti, Tenenti che hanno concluso l’iter formativo, Ufficiale / Primo Maresciallo +25 anni di servizio, ed alle qualifiche di Sergente Maggiore Capo Q.S. e Caporal Maggiore Capo Scelto Q.S.;
✓ Riconoscimento economico a favore dei graduati con + 17 anni di servizio, in considerazione di quanto già corrisposto con il Fesi negli anni precedenti e quanto già previsto dall’art. 10 comma 3 del DL 173/2019.
• MAGGIORAZIONI DEL 20 % PER LE GIORNATE DI PRESENZA NEI REPARTI / UFFICI:
– Consegnatario per debito di custodia;
– Consegnatario per debito di vigilanza;
– Contabile agli assegni;
– Cassiere; Sensor operator;
– Controllori di volo e assistenti del traffico operativo/aereo ed aeromobili;
– Ripiegatore di paracadute/direttore di lancio; – Comandante di squadra/vice comandante di plotone/capo squadra;
– Formatore presso entii-e istituti di istruzione/formazione;
– Punto istruttore del Centro Nazionale Amministrativo;
Personale sanitario;
– Nostromo del porto;
– Polizia marittima;
– Abilitati Port State Control (PSC);
– Soccorritore marittimo;
– Capo segreteria/capo nucleo;
– Armaiolo/aiuto armaiolo/armiere;
– Abilitati manutentori edili/impiantistica edile; (Non cumulabile con la maggiorazione connessa all’emergenza Covid19)
• MAGGIORAZIONI del 30% con effettiva presenza e ordine di servizio:
✓ al personale che ha effettivamente preso parte alle attività di concorso per l’emergenza sanitaria COVID-19.
Per l’individuazione degli incarichi, ai fini dell’attribuzione della maggiorazione, si considerino gli incarichi già individuati dallo SMD per la concessione del nastrino per il personale militare che sia stato impiegato effettivamente nell’emergenza COVID- 19.