F.E.S.I. Carabinieri: ecco gli importi
Lo schema di decreto ministeriale per l’efficienza dei servizi istituzionali per l’anno 2020 per l’Arma dei carabinieri.
Il F.E.S.I. è destinato al personale dal grado di carabiniere a quello di capitano, che ha prestato servizio nell’anno 2020 nell’Arma dei carabinieri e che ha riportato nell’ultima valutazione caratteristica la qualifica almeno di “nella media”.
Al personale con incarico di comandante, non interinale, dei seguenti reparti
dell’organizzazione territoriale, sono attribuiti i compensi mensili lordi sotto indicati:
a) reparto territoriale, compagnia: euro 221,06;
b) ufficio comando, nucleo comando, squadra comando di nucleo investigativo, squadra comando di nucleo radiomobile, reparto operativo, nucleo investigativo, nucleo informativo, nucleo radiomobile, nucleo operativo, nucleo operativo e radiomobile di comando provinciale, gruppo, reparto territoriale, compagnia, nonché nucleo operativo del Comando
Roma Piazza Venezia e nucleo natanti di Venezia: euro 137,73.
Al personale con incarico di comandante, non interinale, dei seguenti reparti è attribuito il compenso mensile lordo di euro 137,73:
a) ufficio o nucleo comando di reggimento o battaglione delle organizzazioni mobile e
addestrativa;
b) nucleo comando di Gruppo forestale.
Al personale con incarico di comandante, non interinale, dei seguenti reparti, oltre ai compensi di cui al comma 8, sono attribuiti i compensi mensili lordi sotto indicati:
a) tenenza e stazione dell’organizzazione territoriale, Comando Roma Piazza Venezia,
nucleo scalo Roma Termini: euro 54,17;
b) stazione forestale e stazione parco: euro 41,67.
Al personale in servizio alla sala operativa del Comando generale e alle centrali operative di comando provinciale, di gruppo, di reparto territoriale e di compagnia dell’organizzazione
territoriale, è attribuito il compenso mensile lordo di euro 204,40.
Al personale in servizio al Gruppo di intervento speciale è attribuito il compenso mensile lordo di euro 171,06.
Al personale addetto alla rete di monitoraggio e di valutazione del pericolo neve e valanghe “meteomont”, con esclusione di quello beneficiario dei compensi di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, oltre ai compensi di cui al comma 8, è attribuito il compenso mensile lordo di euro 41,67.
Al personale in servizio nei reparti delle organizzazioni centrale, addestrativa, territoriale,mobile, speciale, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché nei reparti e unità per esigenze specifiche, con incarichi diversi da quelli indicati al comma 2 e 3 e in reparti diversi da quelli indicati ai commi 5 e 6, sono attribuiti:
a) i compensi annui lordi di cui alla allegata tabella 1, che fa parte integrante del presente decreto, in caso di servizio prestato per almeno 6 mesi;
b) i compensi mensili lordi di cui alla allegata tabella 2, che fa parte integrante del presente decreto, in caso di servizio prestato per i periodi inferiori a 6 mesi.
(Presenza qualificata e prontezza operativa)
Ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ai militari:
a) che hanno assicurato i turni di reperibilità previsti dall’articolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è attribuita, secondo i criteri e nei limiti indicati nella determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri n. 325/7-2007 del 18 aprile 2008, adottata ai sensi dell’articolo 23, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, l’indennità di presenza qualificata di cui all’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, così come modificato dall’articolo 16,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359;
b) appartenenti al Gruppo di intervento speciale è attribuito, per ogni giorno di effettivo impiego in servizi di prontezza operativa, il compenso lordo di euro 35,00.