Aeronautica Militare

Espulsa dopo aver denunciato i commilitoni. Il Tar dà ragione all’Aeronautica

L’allieva ufficiale Giulia Schiff è fuori dall’Aeronautica Militare. Per il Tar del Lazio non c’è prova che la sua espulsione sia una ritorsione per la denuncia che ha presentato come vittima di atti di nonnismo. Una sentenza che arriva a meno di un mese dal doppio rinvio a giudizio per otto sergenti del 70esimo Stormo dell’Arma Azzurra di Latina, accusati appunto di violenze nei confronti della collega.

Giulia Schiff, 21enne di Mira, in provincia di Venezia, ha denunciato di aver subito abusi durante una sorta di rito di iniziazione a Latina, un battesimo del volo, svoltosi il 7 aprile 2018, diffondendo anche un video in cui si vede che veniva presa a schiaffi, colpita con circa cento frustate, spinta contro l’ala di un aereo e poi buttata in una piscina.

Un episodio bollato subito dall’Arma Azzurra come semplice goliardia e a cui ha fatto seguito la decisione del Ministero della Difesa di espellere l’allieva ufficiale. Una decisione sospesa dal Consiglio di Stato, ma ora avallata dal Tar. Per i giudici amministrativi non c’è prova che le punizioni e poi l’espulsione siano una ritorsione per le lamentele della giovane su quanto accaduto a Latina, a cui aveva fatto seguire una denuncia.

Per i magistrati, quanto sostiene Giulia Schiff “si basa esclusivamente su presunzioni, supposizioni ed argomentazioni induttive“, non avendo l’allieva ufficiale “prodotto alcuna prova documentale a conforto della rappresentata tesi“.

Ma c’è di più. Sempre secondo il Tar non risulta infatti provato che gli “asseriti episodi vessatori“, consistenti nelle numerosissime sanzioni disciplinari irrogate all’allieva ufficiale siano il frutto di una personale inimicizia con il superiore e “ciò proprio per il fatto che nessun organo terzo ha mai valutato l’oggettiva illegittimità delle stesse”. Proprio la mancata reazione da parte della ricorrente per tutte le sanzioni irrogate, ad avviso dei giudici, “consente di dedurre la sostanziale legittimità dei rilievi disciplinari“.

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