Avvocato Militare

Esposto anonimo contro il comandante, il TAR Marche conferma la sospensione di un carabiniere

(di Avv. Umberto Lanzo)

Sentenza TAR Marche 2025: ricorso respinto contro il Ministero della Difesa

Il TAR Marche – Sezione Prima, con sentenza pronunciata nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025, ha respinto integralmente il ricorso proposto da un appartenente all’Arma dei Carabinieri, in servizio dal 1998, contro il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma. Oggetto del giudizio era l’annullamento della sospensione disciplinare dall’impiego per tre mesi, irrogata ai sensi degli articoli 1357, comma 1, lett. a), e 1379, comma 1, del d.lgs. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare).

Il Collegio ha ritenuto legittimo l’intero procedimento disciplinare, compensando le spese di lite in ragione della peculiarità della controversia.


Il contesto: procedimento penale e precedente sospensione cautelare

La vicenda trae origine da un procedimento penale avviato nel febbraio 2008, nel quale il militare era imputato per cinque ipotesi di reato: calunnia, diffamazione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, minaccia e abuso d’ufficio.

A seguito dell’iscrizione nel registro degli indagati, il Comando Generale aveva disposto una sospensione precauzionale dall’impiego, successivamente annullata ex tunc dopo l’accoglimento del ricorso da parte del TAR Marche, con conseguente riammissione in servizio e integrale ricostruzione della posizione giuridica ed economica del militare.

Nel processo penale di primo grado il ricorrente era stato assolto per quattro capi di imputazione e condannato per diffamazione a quattro mesi di reclusione. La Corte di Appello di Ancona aveva poi confermato le assoluzioni e dichiarato non doversi procedere per prescrizione per il residuo capo, con sentenza divenuta irrevocabile. La conoscenza integrale della decisione da parte dell’Amministrazione risale al 15 gennaio 2019.


L’esposto anonimo e gli addebiti disciplinari

Sulla base degli esiti penali, nel 2019 è stato avviato il procedimento disciplinare di Stato. Gli addebiti contestati riguardavano una condotta ritenuta di particolare gravità sotto il profilo ordinamentale: il militare, insieme a un collega di pari grado ma con minore anzianità, avrebbe predisposto e inviato un esposto anonimo e uno scritto denigratorio contro il proprio Comandante di Stazione, trasmesso alla scala gerarchica, ad autorità locali e a un delegato Co.Ba.R., corredato da materiale acquisito anche con l’ausilio di soggetti estranei all’Amministrazione.

Secondo l’accusa disciplinare, tale comportamento:

  • non è consono alla dignità e ai doveri del militare”;
  • è caratterizzato da “consapevole disvalore”;
  • è idoneo a “minare la coesione interna e la funzionalità dei rapporti gerarchici”;
  • incide negativamente sul rapporto fiduciario con l’Amministrazione.

Conclusa l’istruttoria con giudizio di fondatezza degli addebiti, il Comando Generale ha irrogato la sospensione dall’impiego per tre mesi, previo parere del Ministero della Difesa.


I sette motivi di ricorso: termini, istruttoria e proporzionalità

Il carabiniere ha impugnato la sanzione deducendo sette profili di illegittimità, tra cui:

  • violazione degli articoli 1392, 1393 e 1398 C.O.M. per asserita tardività dell’azione disciplinare;
  • perenzione del procedimento per superamento dei termini;
  • violazione del principio di tempestività;
  • difetto di istruttoria e di motivazione, anche in relazione alle memorie difensive;
  • sproporzione della sanzione;
  • mancato computo della precedente sospensione cautelare.

Il TAR: termini rispettati e azione disciplinare legittima

Il TAR Marche ha respinto tutte le censure. In particolare, ha chiarito che il termine di 90 giorni per l’avvio del procedimento disciplinare decorre solo dalla conoscenza “integrale e certa” della sentenza penale irrevocabile, richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Secondo la sentenza:

  • La conoscenza integrale della sentenza deve essere certa”;
  • Non sono sufficienti il dispositivo o estratti della decisione”;
  • Il dies a quo decorre dalla ricezione di copia conforme all’originale”.

Nel caso di specie, la contestazione degli addebiti era avvenuta entro 69 giorni, quindi nel pieno rispetto dell’art. 1392 C.O.M.


Discrezionalità amministrativa e congruità della sanzione

Quanto alla misura disciplinare, il TAR ha ribadito che la determinazione dell’entità della sanzione in ambito militare rientra in una ampia discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice solo in presenza di travisamento dei fatti, illogicità manifesta o sproporzione evidente.

Il Collegio richiama un orientamento consolidato:

  • Il provvedimento disciplinare sfugge a un pieno sindacato di legittimità”;
  • Il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione”.

A fronte di un massimo edittale di 12 mesi, la sospensione di tre mesi è stata ritenuta coerente, motivata e non sproporzionata.


Sospensione cautelare già annullata: nessuna duplicazione

È stata ritenuta infondata anche la doglianza relativa al mancato computo della sospensione precauzionale. Tale misura, infatti, era stata annullata ex tunc e il relativo periodo considerato servizio effettivamente prestato, risultando quindi giuridicamente irrilevante ai fini della successiva sanzione disciplinare.


Ricorso integralmente respinto e spese compensate

Il TAR Marche ha concluso per il rigetto integrale del ricorso, disattendendo tutti e sette i motivi di censura, e ha disposto la compensazione delle spese di lite. La sentenza conferma la linea rigorosa della giurisprudenza amministrativa in materia di disciplina militare, ribadendo che comportamenti come l’esposto anonimo volto a screditare un superiore gerarchico possono legittimamente fondare sanzioni incisive, quando idonei a compromettere ordine, gerarchia e fiducia istituzionale.

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