Avvocato Militare

ESCLUSO DAL CONCORSO PER USO DI STUPEFACENTI, “LA GUARDIA DI FINANZA HA LA MISSIONE ISTITUZIONALE DI CONTRASTARE LO SPACCIO DI SOSTANZE”

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stato escluso, per difetto delle qualità morali e di condotta, dalla procedura straordinaria per il reclutamento di 400 allievi finanzieri. Il ricorrente ha, in particolare, lamentato che l’esclusione si basa su un singolo episodio di assunto consumo di sostanze stupefacenti che, in realtà, “non è mai stato accertato”; oltretutto, tale episodio sarebbe occorso in data 26 febbraio 2008, allorché egli era ancora minorenne. Il ricorrente ha, altresì, aggiunto che, in seguito, la sua condotta di vita sarebbe stata inappuntabile, tanto che, nel corso del servizio militare svolto come VFP1 presso la Marina Militare dall’agosto 2010 al dicembre 2011, avrebbe riportato il giudizio di “eccellente” ed avrebbe pure ricevuto un elogio.

Il T.A.R. ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, sostenendo che la circostanza dell’uso di sostanze stupefacenti costituirebbe un episodio risalente ed isolato, commesso quando il ricorrente era minorenne; peraltro la sua condotta successiva non avrebbe “dato causa ad alcun rilievo”. L’Amministrazione ha interposto appello, sostenendo: che, successivamente all’episodio in cui il giovane fu colto con sostanze stupefacenti, il Questore avrebbe negato il rilascio del porto d’armi con provvedimento del 3 maggio 2010, mai impugnato; che il provvedimento di archiviazione del procedimento penale frattanto instaurato per il delitto di cui all’art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990 lascerebbe intendere che non si sarebbe trattato di una sola dose e che, dunque, l’uso di stupefacenti da parte del ricorrente sarebbe stato tutt’altro che modesto e saltuario; che, all’epoca dei fatti, il  ricorrente, nato il 29 aprile 1990, aveva 17 anni e 10 mesi; che il servizio militare in seguito prestato come volontario nelle Forze Armate non avrebbe rilievo, alla luce delle istituzionali funzioni di repressione del traffico di droga proprie della Guardia di Finanza.

Il ricorrente, costituitosi con memoria, ha chiesto la reiezione dell’appello, sostenendo che non vi sia traccia, agli atti del procedimento penale, del rinvenimento di più dosi, trattandosi, di contro, di una sola sigaretta di hashish che i Militari intervenuti hanno “ritenuto appartenere” a lui “perché rinvenuta per terra nell’immediata vicinanza del luogo in cui lo stesso si trovava”.

L’Amministrazione, con successiva memoria di trattazione, ha replicato che dai verbali dei Carabinieri che constatarono i fatti, si evincerebbe che il  ricorrente sarebbe stato trovato, in compagnia di altri giovani, in un luogo solitamente frequentato “da giovani tossicodipendenti, da spacciatori e persone socialmente pericolose”, che egli si sarebbe assunto, insieme con un altro soggetto, la proprietà dello spinello e che non avrebbe fornito “alcuna informazione circa la provenienza dello stupefacente”.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso con provvedimento nr.1957/2017

Il Collegio evidenzia che dagli atti di causa e, in particolare, dalla relazione di servizio redatta dai Carabinieri intervenuti emerge una realtà distonica rispetto a quella rappresentata dall’appellato medesimo nei propri scritti difensivi: i Militari, infatti, hanno attestato, nella loro veste di pubblici ufficiali, che il  ricorrente si assunse la proprietà dello spinello rinvenuto a terra.

La natura fidefaciente della relazione de qua rende irrilevanti le diverse ricostruzioni in questa sede delineate dall’appellato: nessun dubbio può residuare, quindi, sul reale svolgimento dei fatti e tutte le, peraltro generiche, argomentazioni difensive svolte dal  ricorrente sul punto non hanno (né possono avere) consistenza processuale.

Muovendo da tale punto di partenza, il tema centrale della causa riposa nella valutazione di tale (processualmente incontrovertibile) “fatto storico” e, in particolare, nella possibilità che da esso si traggano conclusioni ostative all’assunzione dell’appellato nel corpo della Guardia di Finanza.

Il Collegio è convinto che la lata discrezionalità amministrativa in materia non sia stata irragionevolmente esercitata. Come noto, il Corpo della Guardia di Finanza è istituzionalmente preposto, inter alia, proprio a perseguire reati e violazioni amministrative connesse all’utilizzo di sostanza stupefacente.

Orbene, in tale situazione è immune da censure il convincimento nutrito dall’Amministrazione secondo cui tale “precedente” del  ricorrente è insieme, nocivo del prestigio del Corpo e fonte di una non irrilevante contraddizione, in quanto si affiderebbe il compito di contrastare i reati connessi al commercio di stupefacenti ad un soggetto che, pochi anni prima dell’ingresso nel Corpo, fu contiguo a tale ambiente.

Né vale osservare che il  ricorrente è stato mero consumatore, giacché egli è, comunque, entrato in contatto sia con altri assuntori, non tutti necessariamente saltuari, sia, soprattutto, con spacciatori, categoria che, un domani, sarebbe chiamato attivamente a reprimere.

La giurisprudenza amministrativa è granitica nell’affermare che la posizione del militare consumatore di sostanze stupefacenti durante il tempo in cui riveste tale funzione è eo ipso ostativa alla permanenza in servizio del medesimo (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 21 aprile 2009, n. 2415;12 maggio 2009, n. 2904; 13 maggio 2010, n. 2927; 30 giugno 2010, n. 4163).

In ordine, invece, alla condizione dei soggetti che aspirano all’inserimento in un Corpo militare e che, in epoca precedente all’arruolamento, si siano resi protagonisti di un episodio di possesso e/o consumo di sostanza stupefacente, la giurisprudenza ha manifestato opinioni differenziate.

Un orientamento allo stato minoritario sostiene che “l’assunzione isolata di sostanze stupefacenti non può, in mancanza di ulteriori elementi negativi, determinare l’assenza del requisito della moralità, ai fini dell’ammissione ad un pubblico impiego, perché, costituendo l’assunzione di sostanze stupefacenti illecito di carattere amministrativo, ma non penale, un singolo isolato episodio, non seguito da altre manifestazioni di insofferenza al rispetto dell’ordinamento giuridico, non può fondare ex se il giudizio di inidoneità morale dell’aspirante all’arruolamento, specie se sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra l’assunzione ed il reclutamento ed il soggetto fosse minore all’epoca dei fatti” (Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2011, n. 2108).

Un orientamento intermedio (Cons. Stato, Sez. IV, 12 agosto 2016, n. 3621) ritiene che “la valutazione dell’incensurabilità della condotta, pur se necessariamente dedotta da manifestazioni di vita sociale anteriori, si risolve in un giudizio di natura prognostica in ordine all’affidabilità e all’adesione del candidato ad un modello ispirato a valori positivi, e quindi al rispetto delle leggi, delle regole di convivenza sociale, di limiti di decoro personale, di comportamenti in generale “normali” e “regolari”.

E’ peraltro evidente che tale giudizio prognostico non può non distinguere tra episodi unici e isolati o invece reiterati nel tempo e tali, quindi, da configurare in senso proprio una condotta di vita, né obliterare la loro risalenza nel tempo e l’epoca in cui l’interessato vi è incorso, nonché e in specie la successiva condotta.

In altri termini, non può darsi alcun automatismo casistico dovendo ciascuna specifica situazione inquadrarsi in una valutazione che deve tener conto del complesso degli elementi desumibili dal profilo del candidato”.

L’indirizzo di gran lunga prevalente, invece, reputa giustificata l’esclusione dall’arruolamento, in generale nelle Forze Armate e in modo specifico in quelle con compiti di polizia, in relazione anche ad episodi isolati e risalenti di consumo di sostanze stupefacenti leggere (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 379; 8 marzo 2017, n. 1086; 9 ottobre 2010, n. 7382; 28 dicembre 2016, n. 5495; 23 gennaio 2017, n. 261; 14 febbraio 2017, n. 629; ord. 24 marzo 2017, n. 1244, cui si fa rinvio ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d], c.p.a.).

Il Collegio, pur aderendo a tale ultimo orientamento, osserva comunque che, anche a voler accedere al meno rigoroso indirizzo intermedio, l’esito della controversia non cambierebbe.

Premesso, infatti, che il giudizio sulla moralità è rimesso alla latissima discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile solo per travisamento dei fatti o per macroscopica contraddittorietà o palese illogicità, e che l’assunzione di sostanze stupefacenti, pur non integrando (più) reato, configura comunque un fatto antisociale ed antigiuridico sanzionato quale illecito amministrativo, nella specie la condotta del giovane ricorrente, sebbene estrinsecatasi in un unico episodio, giustifica comunque lo sfavorevole giudizio prognostico formulato dall’Amministrazione.

 

Dagli accertamenti fidefacienti di polizia giudiziaria, infatti, è emerso:

– che egli si attribuiva, insieme con un altro componente del gruppo di ragazzi, la proprietà dello spinello reperito in terra in prossimità del luogo ove i giovani sostavano;

– che egli, pur interpellato, si rifiutava di indicare il soggetto da cui aveva acquistato lo spinello stesso;

– che egli, al momento dei fatti, aveva diciassette anni e dieci mesi, e dunque, benché formalmente ancora minorenne, certo aveva già compiuto quel percorso di maturazione intellettiva e relazionale che consente di comprendere appieno il disvalore sociale (e giuridico) insito anche nel semplice consumo di sostanza stupefacente.

Per di più, rileva il Collegio, risulterebbe contraddittorio che un soggetto cui è stato negato, con provvedimento inoppugnato, il rilascio di porto d’arma in quanto privo dei requisiti morali sia poi ammesso in un Corpo militare preposto, inter alia, proprio al contrasto ed alla repressione del fenomeno della diffusione di sostanze stupefacenti e, conseguentemente, venga dotato istituzionalmente di arma di servizio, il cui uso da parte dei pubblici ufficiali, per vero, incontra limiti ben diversi da quelli stabiliti per l’ordinario civis (cfr. art. 53 c.p.).

Infine, conclude il Collegio, il servizio prestato nella Marina Militare non può assurgere ad elemento dotato di efficacia per così dire riabilitativa, sia perché il contatto attivo con il mondo dello spaccio delle sostanze stupefacenti ha una sua intrinseca ed ineliminabile gravità, sia, comunque, perché la Guardia di Finanza ha proprio la missione istituzionale e specifica di contrastare lo spaccio e lo smercio di tali sostanze, nonché la loro diffusione.

 

Il ricorso deve, dunque, accogliersi, con conseguente integrale riforma dell’impugnata sentenza e rigetto del ricorso svolto in prime cure dal  ricorrente.

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