Politica

Emendamenti dl sicurezza, stretta sulle forze dell’ordine: chi perquisisce senza trovare nulla dovrà giustificarsi e identificazione obbligatoria nei cortei

Due proposte di modifica al DDL n. 1236 (DL Sicurezza) presentate da un gruppo di senatori guidati da Magni, De Cristofaro, Cucchi e Aurora Floridia, tendono a ridefinire le regole di gestione dell’ordine pubblico. Le modifiche interessano il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, con l’abrogazione esplicita degli articoli 21 e 23, e il codice di procedura penale.

NUOVE PROCEDURE PER LO SCIOGLIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI

La prima proposta (20.0.1) stabilisce che le riunioni pubbliche potranno essere sciolte solo in presenza di atti che mettano concretamente in pericolo la sicurezza dei cittadini o in caso di delitti. L’intervento dovrà essere preceduto da avvisi tramite megafoni e cartelli luminosi visibili da 200 metri. Le forze dell’ordine dovranno isolare i responsabili degli atti illegali, evitando l’uso della forza contro chi fugge, salvo identificazione certa dei colpevoli.

LIMITAZIONI ALL’USO DELLA FORZA

Il testo vieta l’utilizzo di gas nocivi e armi da fuoco durante le operazioni di scioglimento. Le armi da fuoco potranno essere impiegate esclusivamente contro soggetti che ne abbiano fatto uso per primi, e solo in assenza di rischi per terzi. Le perquisizioni dovranno seguire le procedure del codice penale, con l’obbligo di inchiesta per l’ufficiale responsabile di perquisizioni senza mandato risultate infruttuose: «Qualora, in seguito alla perquisizione effettuata ai sensi del primo comma, senza mandato del giudice, non fosse rinvenuta alcuna arma, munizione o materiale esplodente, l’ufficiale di pubblica sicurezza che ha disposto la perquisizione deve essere sottoposto a inchiesta nella quale deve dimostrare l’attendibilità degli indizi alla base della medesima perquisizione».

IDENTIFICAZIONE DEGLI AGENTI E SANZIONI

La seconda proposta (20.0.2) obbliga le forze dell’ordine a indossare l’uniforme durante i servizi di ordine pubblico. Ogni casco dovrà riportare una sigla identificativa univoca su tre lati. Le violazioni comportano la reclusione da tre mesi a un anno, con aggravanti per l’uso di equipaggiamento non autorizzato o modificato.

PROCEDURE DI ARRESTO E RILASCIO

Gli emendamenti introducono specifiche procedure per arresti e fermi:

  • Possibilità di nuovo fermo o arresto solo su disposizione del pubblico ministero
  • Obbligo di identificazione dell’arrestato prima del rilascio
  • Comunicazione immediata al pubblico ministero del luogo dell’arresto
  • Rilascio entro quattro ore dall’arresto o fermo

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Vengono modificati gli articoli 249, 251 e 389. Per le perquisizioni fuori orario, se i motivi del provvedimento sono ritenuti insufficienti, la perquisizione perde efficacia probatoria. È prevista la possibilità di ricorso contro questi provvedimenti secondo le modalità dell’articolo 257 e le disposizioni dell’articolo 324.

REGISTRO E CONTROLLO EQUIPAGGIAMENTO

Viene istituito un registro aggiornato per tracciare l’assegnazione dei caschi. È vietato l’utilizzo di:

  • Equipaggiamento d’ordinanza modificato
  • Protezioni che impediscano l’identificazione
  • Strumenti non previsti dai regolamenti
  • Armi non autorizzate
  • Indumenti non conformi

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