Editoriale

DISOBBEDIENZA AGGRAVATA: ASSOLTO CAPORALE MAGGIORE CAPO SCELTO PERCHE “IL FATTO NON COSTITUISCE REATO”

(di Antonino DUCA) “L’ha detto il Comandante”! Solitamente quando dopo un ordine militare viene detta questa frase, ogni “legittimo” dubbio del subordinato viene meno.…Ma è sempre così? È corretto che sia così?

In tema di esecuzioni di ordini la regolamentazione che determina il dovere di obbedienza agli ordini illegittimi, definita da Cleto Iafrate nel suo “Obbedienza, ordine illegittimo e ordinamento militare”, un “ginepraio normativo di difficile interpretazione”, pone il subordinato in una vera e propria tagliola che lo vede da un lato con il rischio, in caso di obbedienza, di subire una sanzione penale qualora il fatto dovesse costituire reato, considerando la recente tendenza dottrinale e giurisprudenziale che vede “sindacabili” gli ordini militari, e dunque escludente l’applicazione della scriminante prevista dall’art. 51 del Codice Penale; dall’altro il rischio di subire sanzioni disciplinari e penali per disobbedienza. (1)

Nella tagliola, circa due anni fa, è finito Francesco, un Caporale Maggiore Capo Scelto dell’Esercito, un uomo con le stellette istruttore di scuola guida.
Era una mattina come tante in Toscana quando al militare in questione viene ordinato, come da atti processuali, di andare a prelevare un autobotte blindata a circa 60/70 km dalla sede di servizio. Tutto normale può sembrare, tranne per il fatto che, il militare in questione, pur avendo la patente non era in possesso dell’abilitazione prevista per la guida di tale mezzo e pertanto non era in possesso della conoscenza delle specifiche tecniche e dell’esperienza determinata, secondo le disposizioni vigenti in ambito militare, da un certo numero di ore di guida. A nulla sono valse le giustificazioni poste dal militare in merito al rifiuto di non ottemperare all’ordine ricevuto. Ed ecco che, al seguito del rifiuto, per questo soldato inizia una vicenda processuale che lo vede condannato in primo grado dal Tribunale Militare di Roma, per “disobbedienza aggravata continuata” e successivamente assolto dalla Corte Militare di Appello perché il “fatto non costituisce reato”(2).

Ma quali sono stati gli elementi presi in considerazione che hanno portato all’assoluzione?

La Corte ha ritenuto che l’imputato fosse stretto in una situazione singolare ed imprevista, in cui lo svolgimento del servizio avrebbe comportato la violazione di criteri di prudenza e di norme giuridiche. Per arrivare all’assoluzione ripercorre i passi più significativi delle dichiarazioni raccolte nel corso del dibattimento, cogliendo in esse elementi che, associati a quelli determinanti, certi ed attuali forniti dall’Avv. Leonardo Bitti, hanno portato la decisione in favore dell’imputato.

Se le norme ci sono perché non rispettarle? Si, è vero, l’ordine non era criminoso, ma allo stesso tempo non teneva in considerazione delle norme che disciplinano la materia in questione. A questo punto le domande sorgono spontanee almeno per il caso specifico: quale era l’esigenza istituzionale d’istituto tale da permettere la violazione di norme? Cosa sarebbe accaduto nel caso d’incidente stradale? Quali potevano essere i risvolti penali, ancorché amministrativi, nella caso in cui per strada lo stesso fosse causa di danni a persone o cose? Il fatto che lo stesso fosse senza l’abilitazione prevista poteva essere condizione necessaria e sufficiente a non determinare la scriminante dell’assolvimento del dovere data dall’art.51 del Codice Penale (3)?

Orbene le risposte a queste domande, associate ad una letteratura giurisprudenziale che negli anni si sta consolidando, hanno fatto emergere presupposti fondamentali atti a fornire sul tema di “esecuzione di ordini illegittimi” ulteriori elementi per dimenarsi in questo “ginepraio normativo”.

La Legge di principio sulla disciplina militare promulgata nel 1978, determinò che la”cieca obbedienza” non è più parte nell’ordinamento militare. Essa stabili “principi innovativi con la finalità di promuovere l’intelligente e responsabile partecipazione del cittadino in armi alla vita militare e di formare collaborativi e non semplici esecutori”(4). D’allora il principio di “lealtà e consapevolezza” è il punto focale in tema di esecuzione di ordini militari. Ancor oggi però, almeno dai fatti su esposti, sembrerebbe che la si pretenda come tale non è.

(1) Cleto Iafrate – “Obbedienza, ordine illegittimo e ordinamento militare”: http://www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2016_n16-2/b-studi_03%20Iafrate.pdf

(2) Sentenza 99/2018 Corte Militare d’Appello di Roma https://www.facebook.com/1524453693/posts/10218030015851669/

(3) Codice Penale Art.51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere: https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-i/art51.html

(4) Messaggio del Presidente della Repubblica Sandro Pertini per il 4 novembre 1978: http://presidenti.quirinale.it/Pertini/documenti/per_disc_4nov_78.htm

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto