CRITICA IL COMANDANTE SU INTERNET:ASSOLTO DALLA CASSAZIONE
‘Depenalizzato’,
dalla Cassazione, il diritto dei militari semplici, senza stellette sulla
divisa, di criticare aspramente, gli ufficiali che li comandano con metodi oppressivi.
dalla Cassazione, il diritto dei militari semplici, senza stellette sulla
divisa, di criticare aspramente, gli ufficiali che li comandano con metodi oppressivi.
Ad avviso della Suprema
Corte – che e’ anche giudice militare di ultima istanza –
esiste non solo un diritto “ma addirittura un dovere militare, e civico,
alla denunzia di comportamenti contrari ad una amministrazione della disciplina
militare in senso compatibile con l’assetto democratico dell’apparato statuale
e con i principi costituzionali che regolano l’ordinamento delle Forze
armate”. Con questa importante motivazione la Cassazione ha assolto
definitivamente, dopo una lunga odissea giudiziaria, un brigadiere della
Guardia di Finanza del nucleo di polizia tributaria di Lecce che aveva denunciato,
sotto pseudonimo, con un post su un forum in rete i metodi “da
Gestapo” vessatori usati dai capi, in vari modi, controllando persino
quante volte i militari andavano in bagno.
Corte – che e’ anche giudice militare di ultima istanza –
esiste non solo un diritto “ma addirittura un dovere militare, e civico,
alla denunzia di comportamenti contrari ad una amministrazione della disciplina
militare in senso compatibile con l’assetto democratico dell’apparato statuale
e con i principi costituzionali che regolano l’ordinamento delle Forze
armate”. Con questa importante motivazione la Cassazione ha assolto
definitivamente, dopo una lunga odissea giudiziaria, un brigadiere della
Guardia di Finanza del nucleo di polizia tributaria di Lecce che aveva denunciato,
sotto pseudonimo, con un post su un forum in rete i metodi “da
Gestapo” vessatori usati dai capi, in vari modi, controllando persino
quante volte i militari andavano in bagno.
Per la sua
‘denuncia’ su internet, Giovanni S. era stato processato, con l’accusa di
diffamazione aggravata nei confronti del maggiore Giulio Rocco S. che comandava
il nucleo di Lecce e del comandante provinciale delle fiamme gialle salentine
Michele D. A., e condannato in appello nel 2012 a quattro mesi di reclusione
militare. Gia’ una prima volta, nel maggio del 2013, la Cassazione aveva
annullato con rinvio la condanna del brigadiere chiedendo in suo favore un
processo piu’ equo che riconoscesse anche ai militari delle ‘fiamme gialle’
“il diritto costituzionale di critica” specie in presenza di fatti la
cui veridicita’ era stata accertata dalle testimonianze in dibattimento. A
seguito dell’appello bis, la condanna a carico di Giovanni S. veniva ridotta a
due mesi di reclusione e a 500 euro di risarcimento danni in favore del
maggiore.
‘denuncia’ su internet, Giovanni S. era stato processato, con l’accusa di
diffamazione aggravata nei confronti del maggiore Giulio Rocco S. che comandava
il nucleo di Lecce e del comandante provinciale delle fiamme gialle salentine
Michele D. A., e condannato in appello nel 2012 a quattro mesi di reclusione
militare. Gia’ una prima volta, nel maggio del 2013, la Cassazione aveva
annullato con rinvio la condanna del brigadiere chiedendo in suo favore un
processo piu’ equo che riconoscesse anche ai militari delle ‘fiamme gialle’
“il diritto costituzionale di critica” specie in presenza di fatti la
cui veridicita’ era stata accertata dalle testimonianze in dibattimento. A
seguito dell’appello bis, la condanna a carico di Giovanni S. veniva ridotta a
due mesi di reclusione e a 500 euro di risarcimento danni in favore del
maggiore.
Era stato infatti
provato che l’ufficiale ordinava “continui e ripetuti controlli a
sorpresa” ai quali adibiva “personale distolto dai compiti di
servizio”, ispezionava “personalmente che nessuno consumasse un
qualche alimento durante il servizio (anche annusando l’aria e controllando i cestini
getta carte)”. Il maggiore, inoltre, “frazionava i servizi esterni
per impedire la fruizione dei buoni pasto” e, cosa piu’ grave, aveva
adibito a servizi esterni il militare B. che era esonerato da tali compiti “per
gravi invalidita’ di servizio” e che non poteva cosi’ servirsi
frequentemente del bagno come richiedevano le sue compromesse condizioni di
salute. Per aver definito questa situazione come vessatoria, oppressiva e
persecutoria, il brigadiere era stato assolto nell’appello bis che pero’ non
gli perdonava di aver definito la catena di comando come “Gestapo salentina”
e “Stato di terrore” il ‘regime’ che si viveva nel nucleo di Lecce.
Ora, accogliendo totalmente il ricorso del brigadiere-imputato, la Cassazione
ha affermato che queste espressioni sono “evocative di gestioni esasperate
e antidemocratiche del potere poliziesco” ma siccome sono accompagnate da
“adeguata base fattuale” non possono considerarsi “estranee al
diritto di critica o eccedenti i valori democratici e gli interessi umani che
l’imputato pretendeva di difendere”. Per questa ragione il finanziere e’ stato
assolto per “aver agito nell’ambito del diritto di denunzia e del diritto
di critica”. Per quanto riguarda, infine, l’accusa di aver diffamato il
comandante provinciale, la Suprema Corte – sentenza 36045 della Prima sezione
penale, presidente ed estensore del verdetto Stefania Di Tomassi – ha ritenuto
“non punibile” Giovanni S. dal momento che non solo era lui a firmare
gli ordini di servizio ed era informato del ‘metodi’ del maggiore, ma dal
momento che gli era “sovraordinato in grado” e non aveva impedito le
vessazioni era come se le avesse “cagionate” anche lui dato il suo
ruolo di “comando e garanzia”.
provato che l’ufficiale ordinava “continui e ripetuti controlli a
sorpresa” ai quali adibiva “personale distolto dai compiti di
servizio”, ispezionava “personalmente che nessuno consumasse un
qualche alimento durante il servizio (anche annusando l’aria e controllando i cestini
getta carte)”. Il maggiore, inoltre, “frazionava i servizi esterni
per impedire la fruizione dei buoni pasto” e, cosa piu’ grave, aveva
adibito a servizi esterni il militare B. che era esonerato da tali compiti “per
gravi invalidita’ di servizio” e che non poteva cosi’ servirsi
frequentemente del bagno come richiedevano le sue compromesse condizioni di
salute. Per aver definito questa situazione come vessatoria, oppressiva e
persecutoria, il brigadiere era stato assolto nell’appello bis che pero’ non
gli perdonava di aver definito la catena di comando come “Gestapo salentina”
e “Stato di terrore” il ‘regime’ che si viveva nel nucleo di Lecce.
Ora, accogliendo totalmente il ricorso del brigadiere-imputato, la Cassazione
ha affermato che queste espressioni sono “evocative di gestioni esasperate
e antidemocratiche del potere poliziesco” ma siccome sono accompagnate da
“adeguata base fattuale” non possono considerarsi “estranee al
diritto di critica o eccedenti i valori democratici e gli interessi umani che
l’imputato pretendeva di difendere”. Per questa ragione il finanziere e’ stato
assolto per “aver agito nell’ambito del diritto di denunzia e del diritto
di critica”. Per quanto riguarda, infine, l’accusa di aver diffamato il
comandante provinciale, la Suprema Corte – sentenza 36045 della Prima sezione
penale, presidente ed estensore del verdetto Stefania Di Tomassi – ha ritenuto
“non punibile” Giovanni S. dal momento che non solo era lui a firmare
gli ordini di servizio ed era informato del ‘metodi’ del maggiore, ma dal
momento che gli era “sovraordinato in grado” e non aveva impedito le
vessazioni era come se le avesse “cagionate” anche lui dato il suo
ruolo di “comando e garanzia”.