Coronavirus, via libera del Cdm al nuovo decreto. Contatti con positivi: niente più quarantena per chi ha booster o 2ª dose recente.
Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sull’estensione dell’uso del green pass e le quarantene. Le misure sono state discusse oggi nella riunione del Comitato tecnico scientifico e, dopo, nella cabina di regia Covid, prima di passare al Cdm. Le norme per modificare la quarantena erano state caldeggiate dai presidenti delle Regioni: il rischio, con l’aumento dei contagi, è che il Paese rimanga paralizzato, dicono i governatori
LE NUOVE MISURE DEL GOVERNO
GREEN PASS RAFFORZATO
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività:
• alberghi e strutture ricettive
• feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
• sagre e fiere
• centri congressi
• servizi di ristorazione all’aperto
• impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
• piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto
• centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass Rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
QUARANTENE
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
CAPIENZE
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.