CONGEDI PARENTALI PER IL PERSONALE MILITARE: RISPONDE IL GOVERNO
Il sottosegretario ALFANO alla Difesa
Alfano risponde all’interrogazione n. 3-01954, a firma del senatore Marton ed
altri, e relativa alle disposizioni in materia di congedi parentali per il
personale militare, rilevando che la Direzione generale per il personale
militare, a conclusione di approfondite valutazioni, ha impartito, il 22 luglio
2015, le direttive per rendere effettiva anche l’applicazione del principio
espresso dall’articolo 40, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo n. 151 del 2001.
Alfano risponde all’interrogazione n. 3-01954, a firma del senatore Marton ed
altri, e relativa alle disposizioni in materia di congedi parentali per il
personale militare, rilevando che la Direzione generale per il personale
militare, a conclusione di approfondite valutazioni, ha impartito, il 22 luglio
2015, le direttive per rendere effettiva anche l’applicazione del principio
espresso dall’articolo 40, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo n. 151 del 2001.
In tal senso, conformemente all’orientamento consolidato nella giurisprudenza,
il diritto ai riposi giornalieri compete al militare padre anche in tutte le
ipotesi di inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente in capo alla madre:
quindi non solo nel caso della madre che svolga attività lavorativa autonoma,
ma anche in quello della madre che non svolga alcuna attività lavorativa o che,
comunque, svolga un’attività non retribuita da terzi (come il caso della
casalinga)….
il diritto ai riposi giornalieri compete al militare padre anche in tutte le
ipotesi di inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente in capo alla madre:
quindi non solo nel caso della madre che svolga attività lavorativa autonoma,
ma anche in quello della madre che non svolga alcuna attività lavorativa o che,
comunque, svolga un’attività non retribuita da terzi (come il caso della
casalinga)….
Di seguito il testo dell’Interrogazione e la Risposta del
governo:
governo:
Atto n. 3-01954 (in Commissione)
Pubblicato il 3 giugno 2015, nella seduta n. 458
Svolto nella seduta n. 145 della 4ª Commissione (16/09/2015)
MARTON , SANTANGELO , CRIMI – Al Ministro della
difesa. –
Premesso che:
il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternitàà, a norma dell’articolo 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53”, all’articolo 39 (Riposi giornalieri
della madre) ha disposto: “1. Il datore di lavoro deve consentire alle
lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di
riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando
l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. 2. I periodi di riposo di
cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore
lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi
comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda. 3. I periodi di
riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido
o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa», mentre all’articolo 40 (riposi
giornalieri del padre) ha disposto: «I periodi di riposo di cui all’articolo 39
sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano
affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che
non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre”;
151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternitàà, a norma dell’articolo 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53”, all’articolo 39 (Riposi giornalieri
della madre) ha disposto: “1. Il datore di lavoro deve consentire alle
lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di
riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando
l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. 2. I periodi di riposo di
cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore
lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi
comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda. 3. I periodi di
riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido
o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa», mentre all’articolo 40 (riposi
giornalieri del padre) ha disposto: «I periodi di riposo di cui all’articolo 39
sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano
affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che
non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre”;
il Ministero della difesa, Direzione
generale per il personale militare, tramite circolare, prot. n. M_D GMIL
0080676 del 12 febbraio 2015, ha trasmesso il “Compendio delle
disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità e congedi per
eventi e cause particolari” che, al paragrafo 7 (Riposi orari giornalieri
dei genitori) dispone: “mentre il diritto della madre è sempre invocabile
dalla stessa, il militare padre può fruire del beneficio in argomento nei
seguenti casi: qualora il bambino sia affidato al solo padre; in alternativa
alla madre lavoratrice dipendente che non si avvalga di tale diritto; qualora
la madre non sia lavoratrice dipendente (e, cioé, quando la madre sia una
lavoratrice ma non abbia la qualifica di dipendente, vale a dire sia una
lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc..); in caso di morte o di
grave infermità della madre”;
generale per il personale militare, tramite circolare, prot. n. M_D GMIL
0080676 del 12 febbraio 2015, ha trasmesso il “Compendio delle
disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità e congedi per
eventi e cause particolari” che, al paragrafo 7 (Riposi orari giornalieri
dei genitori) dispone: “mentre il diritto della madre è sempre invocabile
dalla stessa, il militare padre può fruire del beneficio in argomento nei
seguenti casi: qualora il bambino sia affidato al solo padre; in alternativa
alla madre lavoratrice dipendente che non si avvalga di tale diritto; qualora
la madre non sia lavoratrice dipendente (e, cioé, quando la madre sia una
lavoratrice ma non abbia la qualifica di dipendente, vale a dire sia una
lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc..); in caso di morte o di
grave infermità della madre”;
il Consiglio di Stato, sezione terza, nella
sentenza n. 4618/2014 del 19 giugno 2014, ritiene “non equivoca la
formulazione letterale della norma, secondo la quale il beneficio spetta al
padre, “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”.
Tale formulazione, secondo il significato proprio delle parole, include tutte
le ipotesi di inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente: dunque quella
della donna che svolga attività lavorativa autonoma, ma anche quella di una
donna che non svolga alcuna attività lavorativa o comunque svolga un’attività
non retribuita da terzi (se a quest’ultimo caso si vuol ricondurre la figura
della casalinga),
sentenza n. 4618/2014 del 19 giugno 2014, ritiene “non equivoca la
formulazione letterale della norma, secondo la quale il beneficio spetta al
padre, “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”.
Tale formulazione, secondo il significato proprio delle parole, include tutte
le ipotesi di inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente: dunque quella
della donna che svolga attività lavorativa autonoma, ma anche quella di una
donna che non svolga alcuna attività lavorativa o comunque svolga un’attività
non retribuita da terzi (se a quest’ultimo caso si vuol ricondurre la figura
della casalinga),
si chiede di sapere se il Ministro in
indirizzo ritenga urgente intervenire presso la Direzione generale del
personale militare per rendere effettiva l’applicazione del principio disposto
dalla norma citata alla lettera c), nonché affermato anche dalla
giurisprudenza del Consiglio di Stato.
indirizzo ritenga urgente intervenire presso la Direzione generale del
personale militare per rendere effettiva l’applicazione del principio disposto
dalla norma citata alla lettera c), nonché affermato anche dalla
giurisprudenza del Consiglio di Stato.
La risposta del sottegretario
Alfano
Alfano
Il sottosegretario ALFANO risponde
all’interrogazione n. 3-01954, a firma del senatore Marton ed altri, e relativa
alle disposizioni in materia di congedi parentali per il personale militare,
rilevando che la Direzione generale per il personale militare, a conclusione di
approfondite valutazioni (a seguito di sollecitazioni del vertice politico), ha
impartito, il 22 luglio 2015, le direttive per rendere effettiva anche
l’applicazione del principio espresso dall’articolo 40, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo n. 151 del 2001.
all’interrogazione n. 3-01954, a firma del senatore Marton ed altri, e relativa
alle disposizioni in materia di congedi parentali per il personale militare,
rilevando che la Direzione generale per il personale militare, a conclusione di
approfondite valutazioni (a seguito di sollecitazioni del vertice politico), ha
impartito, il 22 luglio 2015, le direttive per rendere effettiva anche
l’applicazione del principio espresso dall’articolo 40, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo n. 151 del 2001.
In tal senso, conformemente all’orientamento consolidato nella giurisprudenza,
il diritto ai riposi giornalieri compete al militare padre anche in tutte le
ipotesi di inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente in capo alla madre:
quindi non solo nel caso della madre che svolga attività lavorativa autonoma,
ma anche in quello della madre che non svolga alcuna attività lavorativa o che,
comunque, svolga un’attività non retribuita da terzi (come il caso della
casalinga).
Ciò premesso, osserva che, per una migliore comprensione della questione, può
essere utile richiamare quanto prescritto dal decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità e paternità),il quale garantisce le
lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino (articolo 39), e
riconosce diritti in capo al padre lavoratore in quattro casi (articolo 40):
quando i figli sono affidati al solo padre; quando la madre lavoratrice
dipendente non si avvale dei riposi; nel caso in cui la madre non sia
lavoratrice dipendente e nel caso di morte o di grave infermità della
madre.
Nel dettaglio, in relazione alla terza ipotesi richiamata dal citato articolo
40, la circolare oggetto dell’interrogazione aveva specificato che il militare
padre potesse usufruire del riposo giornaliero qualora la madre non fosse
lavoratrice dipendente (cioè quando la madre risultasse lavoratrice ma non
avesse la qualifica di dipendente, vale a dire fosse una lavoratrice autonoma,
libera professionista). Il predetto atto, inoltre, aggiungeva esplicitamente
che il diritto non competeva al militare padre nel caso in cui la madre non
svolgesse alcuna attività lavorativa.
Sulla materia, nel tempo, sono peraltro intervenute alcune decisioni del Consiglio di Stato, a partire dalla n. 4293 del 6 giugno 2008, nella
quale l’organo di giustizia amministrativa si era espresso favorevolmente
sull’ammissibilità del riposo giornaliero del padre lavoratore nell’ipotesi in
cui la madre fosse casalinga. Inoltre con altra decisione (n. 4618 del 19
giugno 2014), la terza sezione del Consiglio di Stato aveva confermato quanto
enunciato nella sentenza del 2008, precisando, inoltre, che la formulazione
letterale della norma era sufficientemente chiara includendo tutte le ipotesi
di inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
Sulla base di quanto espresso nelle decisioni citate risulta pertanto possibile
affermare che la posizione assunta dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale circa la fruizione dei permessi del padre nel caso in cui la
madre non sia lavoratrice dipendente sia consolidata stabilendo, quindi, per
assimilazione a tale categoria, anche la lavoratrice casalinga.
Di diverso avviso quanto espresso in sede consultiva dal medesimo Consiglio di
Stato nel parere della Sezione I, n. 2732 del 2009 richiamato, tra l’altro,
anche nella sopra citata decisione n. 4618 del 2014. Tale parere (secondo cui
la ratiodell’istituto è quella di attendere a tutti i compiti connessi con
l’assistenza del bambino nel primo anno di vita, con il centro dell’attenzione
della tutela legislativa attestata, quindi, sul minore) aveva infatti suggerito
che non potesse essere compresa tra le attività lavorative autonome anche
quella della casalinga, atteso che proprio la casalinga dedica il suo impegno
alle cure della vita familiare.
L’oratore rileva infine che sulla materia è di recente intervenuto anche il
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 recante misure per la conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (in attuazione dell’articolo 1,
commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Tale provvedimento è stato
concepito con una logica di tipo espansivo verso il sostegno alla genitorialità
e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e, pur non incidendo
direttamente sull’istituto del riposo giornaliero, disciplina in senso
migliorativo numerosi altri istituti quali, tra gli altri, il congedo
obbligatorio (esteso al caso di parto prematuro) e la corresponsione
dell’indennità di maternità (estesa al padre libero professionista, in
alternativa alla madre e alle libere professioniste anche nel caso di adozione
o affidamento di minore che abbia superato i sei anni di età).