Conducente sbaglia strada, mezzo militare precipita nella scarpata. Soldatessa chiede risarcimento, ma la Difesa non è responsabile “Non può sostituirsi ad ogni singolo dipendente”
La ricorrente in data 3 settembre 2007, si trovava a bordo di un mezzo militare, modello Torpedo, marca Iveco, mentre viaggiava alla destra del conducente, durante lo svolgimento di un’esercitazione militare.
Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, il conducente, compulsato, via radio, dal capitano che sovraintendeva all’operazione in corso, avrebbe imboccato una stradina di montagna, priva di protezione e di carreggiata, inadatta rispetto alla larghezza del mezzo.
A causa di questa improvvida scelta, il mezzo sarebbe precipitato lungo una scarpata per circa 60 metri e la ricorrente avrebbe riportato un grave infortunio.
Ritenendo che i danni scaturiti dall’infortunio fossero da addebitare al Ministero, nella sua qualità di datore di lavoro, per non aver predisposto tutte le misure necessarie ad evitare il danno, la militare ne ha dapprima domandato il risarcimento in via stragiudiziale, e, successivamente, ha adito il competente Tribunale amministrativo regionale.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha rigettato la domanda di parte ricorrente poiché non avrebbe allegato alcun elemento concreto ed idoneo a dimostrare che l’infortunio per cui è causa è dipeso dalla mancata osservanza di specifiche norme di sicurezza, ma avrebbe invece svolto allegazioni del tutto generiche, indeterminate e inidonee a concretizzare una responsabilità per violazione dell’art. 2087 c.c.
Il Consiglio di stato ha confermato la sentenza di primo grado.
Quanto accaduto, infatti, non risulta riconducibile ad una ben individuata regola cautelare, specifica o generica, riferibile ad un ‘datore di lavoro’, della cui violazione esso sarebbe scaturito, quanto ad un incidente riguardante la circolazione stradale, neppure riconducibile al cattivo stato di manutenzione del veicolo coinvolto (stato di manutenzione, quello sì, che può essere riferito agli ‘obblighi di protezione’ del datore di lavoro che si avvalga delle prestazioni dei dipendenti mediante l’utilizzo dei suoi veicoli).
Nella specie, vi è stata una imprudente manovra di guida del conducente dell’automezzo, il quale ha provato a percorrere – con un mezzo inidoneo allo scopo – uno stretto sentiero di campagna.
Il danno è, insomma, causalmente riconducibile ad un errore del conducente del mezzo, piuttosto che ad una violazione di puntuali regole prevenzionistiche da parte del Ministero datore di lavoro.
Quelle che l’appellante individua come misure anti-infortunistiche, che l’Amministrazione-datrice di lavoro avrebbe dovuto adottare e delle quali si lamenta invece la violazione, non possono considerarsi tali, costituendo regole cautelari relative alla condotta di guida gravanti sul conducente del veicolo, piuttosto che sul datore di lavoro.
Né si può ritenere che l’Amministrazione (e, in generale, il datore di lavoro) possa sostituirsi ad ogni singolo dipendente nella valutazione del rischio e nello scongiurare il suo possibile verificarsi, con riferimento al compimento della indeterminata miriade delle minute azioni che si compiono mentre si attua la prestazione lavorativa.