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Che cosa è il 41-bis e in cosa consiste il carcere duro

Lo sciopero della fame (che va avanti da più di 100 giorni) dell’anarchico Alfredo Cospito e la detenzione a L’Aquila del superboss Matteo Messina Denaromalato di tumore hanno riacceso i riflettori sul regime del 41-bis, il cosiddetto carcere duro. Nonostante le mobilitazioni di politici e intellettuali il Governo ha chiarito di non voler arretrare, anche per riaffermare la linea dura contro gli attacchi degli anarchici che chiedono la liberazione di Cospito. Ma che cosa è e in cosa consiste il 41-bis?

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COME NASCE IL 41-BIS

Partiamo dal nome: 41-bis è l’articolo della legge sulle norme dell’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. La legge è la 354/1975, ma il 41-bis è stato aggiunto dal primo comma dell’articolo 10 della legge 663/1986, detta anche legge Gozzini. Le finalità della norma erano quelle di valorizzare l’aspetto rieducativo rispetto a quello punitivo della carcerazione. Ma il provvedimento più importante è certamente quello del 41-bis che ha introdotto il carcere duro.

Il nuovo regime nasceva per essere applicato in situazioni di emergenza, in particolare “in casi eccezionali di rivolta” per la necessità di “ripristinare l’ordine e la sicurezza”. Per questo, il comma 1 dell’articolo 41-bis esplicitava che il cosiddetto carcere duro “ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto”.

Dopo le stragi di mafia, il perimetro per applicare il 41-bis è stato ampliato dal comma 2, che prevede che “quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del
ministro dell’Interno, il ministro della Giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte,
nei confronti dei detenuti o internati
 […] l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza“.

Nel comma 2 si fa esplicito riferimento a delitti da cui emergano “collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva”. E viene spiegato che “la sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l’associazione di cui al periodo precedente”.

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IN COSA CONSISTE IL 41-BIS

Il comma 2-quater prevede che “i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulariovvero comunque all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria”. Se l’idea è quella di impedire i collegamenti con le organizzazioni criminali di cui fa parte il detenuto, quest’ultimo deve quindi essere il più isolato possibile dagli altri reclusi.

Ma non solo: anche con l’esterno i contatti vanno limitati. Le visite sono quindi ridotte a una al mese, della durata di un’ora, “in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti” e sono previste solo per familiari e conviventi “salvo casi eccezionali”. I colloqui sono ascoltati e registrati, così come l’unica telefonata al mese a disposizione (prevista solo per chi non usufruisce delle visite). L’unica eccezione riguarda le visite o le telefonate dell’avvocato difensore, che possono essere fino a tre alla settimana, sempre della durata massima di un’ora. I detenuti comuni hanno invece diritto a sei visite al mese.

Inoltre, i detenuti al 41-bis non possono ricevere quasi nessuna somma, bene o oggetto dall’esterno. E non possono avere una corrispondenza, “salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia”. Proprio nel caso di Cospito, le lettere inviate dal carcere e pubblicate in alcune riviste anarchiche sono uno dei motivi alla base della decisione dei giudici di imporre al 55enne pescarese il regime del 41-bis.

È molto limitata anche la permanenza all’esterno della cella: i detenuti al carcere duro possono stare all’aperto per “una durata non superiore a due ore al giorno” e la cosiddetta ora d’aria “non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone”. Va infine “assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi“.

QUANTO DURA IL 41-BIS

La legge prevede che il regime del carcere duro “ha durata pari a quattro anni” ma è prorogabile per periodi successivi pari ogni volta a due anni “quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno”. Nella norma è scritto chiaramente che “il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa”.

Il 41-bis può comunque essere revocato con decreto del ministro della Giustizia anche prima della scadenza “se risultano venute meno le condizioni che lo hanno determinato”. E il detenuto o il suo avvocato difensore possono presentare reclamo contro l’istituzione o la proroga del carcere duro. Nel caso di Cospito, la Cassazione ha anticipato dal 20 aprile al 7 marzo l’udienza per esprimersi sulla sua detenzione, viste le precarie condizioni di salute dell’anarchico.

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