Cause di estinzione del reato e della pena militari: ecco quali
Quali sono le cause di estinzione previste nell’ambito dell’ordinamento militare? Ma soprattutto, cosa sono?
Quale effetto tipico alla commissione di un reato, consegue la punibilità del suo autore. Con questo si intende parlare dell’applicabilità delle sanzioni penali previste dalla legge in relazione al reato che si è verificato – ovviamente a carico di chi il reato lo ha commesso. Questo effetto può però venire meno quando si verificano determinate situazioni che non cancellano il reato, ma estinguono la potestà punitiva – il cosiddetto diritto di punire – dello Stato, oppure possono incidere sull’esecuzione della pena stessa.
Stiamo parlando di quelle che la legge, all’interno del codice penale, definisce come cause di estinzione degli effetti del reato e della pena. Il nostro ordinamento individua:
- cause di estinzione del reato
- cause di estinzione della pena
Differenze tra cause di estinzione
Le cause di estinzione del reato hanno come effetto quello di estinguere la punibilità in astratto. Escludono quindi l’applicazione della pena nei confronti di chi il reato lo ha commesso, ed è antecedente alla sentenza definitiva di condanna – limitano quindi la potestà punitiva dello Stato.
Le cause di estinzione della pena estinguono invece la punibilità in concreto. La loro caratteristica è configurabile nel fatto che queste operano su una pena concretamente inflitta con sentenza passata in giudicato, ma non incidono sul reato né sui suoi effetti, e non intaccano inoltre il potere punitivo dello Stato.
Le disposizioni del Codice penale comune inerenti queste due tipologie di cause di estinzione, si applicano anche per il reato militare e per le pene militari – ex art. 66 c.p.m.p.. Ci sono però alcune precisazioni e deroghe che modificano la struttura di alcuni istituti. In particolare parliamo di:
- prescrizione
- sospensione condizionale della pena e il non menzionare la condanna nel certificato del casellario giudiziale
- liberazione condizionale
- riabilitazione militare
- amnistia, indulto e grazia
- applicazione della pena su richiesta
Prescrizione
Questa causa di estinzione consiste nella rinuncia da parte dello Stato di far valere la sua pretesa punitiva. Questo in considerazione del tempo intercorso dalla commissione del reato. Infatti viene meno quell’esigenza di prevenzione generale che sta alla base del concetto di repressione dei reati e previsione – e irrogazione – della pena per un fatto commesso diverso tempo prima.
Ai sensi dell’art. 68 c.p.m.p. si dispone ad esempio che per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata il termine inizia a decorrere – se l’assenza continua – «dal giorno in cui il militare ha compiuto l’età con la quale cessa in modo assoluto l’obbligo del servizio militare, a norma delle leggi sul reclutamento»
La deroga ex art. 68 c.pm.p. ha carattere sia parziale che eventuale. Questa si applica anche in materia di prescrizione della pena. Vuol dire che quando l’imputato è stato condannato in contumacia con sentenza irrevocabile e l’assenza continui, il termine della prescrizione decorre dalla data in cui il condannato compie l’età che lo libera dal servizio militare obbligatorio, e non dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna
La Sospensione condizionale della pena è un istituto che consente al Giudice di ordinare che l’esecuzione della pena resti sospesa per anni 5 – se ci troviamo dinanzi ad una condanna per contravvenzione, il termine è di anni 2. Scaduto quel termine, il reato si estingue nel caso in cui il condannato non abbia commesso altri reati. Questo è possibile quando si tratta di condanna per la prima volta a una pena comunque non superiore a 2 anni o per la seconda volta per una pena che, aggiunta alla precedente, non superi quel limite. È inoltre possibile nei confronti di un soggetto nei cui confronti sia possibile formulare una prognosi di astensione dal commettere altri reati.
La Non menzione della condanna è invece un istituto che presuppone una previsione favorevole nell’ambito di una condanna. Parliamo comunque di una condanna che interviene per la prima volta e/o una pena inflitta che non superi i 2 anni di pena detentiva. Normalmente viene applicato insieme alla sospensione condizionale della pena.
Liberazione condizionale della pena
L’ordinamento penale militare prevede qualche deroga anche per questo istituto. Ai sensi dell’art. 176 c.p., per ottenere il beneficio si richiede:
- il comportamento di espiazione della pena nella misura da fa ritenere sicuro e certo il ravvedimento;
- l’espiazione di 30 mesi di una pena detentiva e comunque almeno metà della pena;
- che la pena rimanente non sia superiore a 5 anni;
- un avvenuto adempimento delle obbligazioni civili derivanti dallo stesso reato – salvo nel caso in cui sia provata impossibilità).
Di contro però l’art. 71 c.p.m.p. contiene una variante ai primi tre requisiti. Si richiede infatti:
- buona condotta;
- espiazione di metà della pena, purché l’entità di pena espiata non sia comunque inferiore a 3 anni;
- un rimanente di pena da espiare che non superi i 3 anni.
Riabilitazione militare
La riabilitazione è una causa di estinzione delle pene accessorie e anche di ogni altro effetto penale derivante dalla condanna. Presuppone che siano decorsi 5 anni dalla data in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta in altro modo. Inoltre il condannato deve aver dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Amnistia, Indulto, Grazia e Applicazione della pena su richiesta delle parti
Anche se Amnistia, Indulto e Grazia estinguono quella pena accessoria della rimozione, non restituiscono però il grado che è stato per effetto stesso della condanna. Il grado può essere riacquistato soltanto con le normali procedure di avanzamento oppure attraverso il procedimento di reintegrazione.