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CASSAZIONE: IL DISSENSO VALE ANCHE NELLE FORZE ARMATE

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale militare di Roma ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di un caporal maggiore dell’Esercito Italiano in ordine al reato di insubordinazione continuata con ingiuria, ai sensi dell’art. 189 c.p.m.p., comma 2, e dell’art. 81 cod. pen., commesso in danno del superiore, capitano dell’Esercito Italiano, perché il fatto non sussiste.

Il decidente ha ritenuto che, nonostante la dimostrata verificazione degli episodi dai quali era scaturita l’accusa e la pronuncia delle frasi contestate, alle stesse non poteva riconoscersi idoneità lesiva del prestigio, dell’onore o della reputazione del superiore.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore presso il Tribunale militare di Roma, il quale ha lamentato l’erronea applicazione della legge penale. Secondo il ricorrente, il G.u.p. aveva adottato un’interpretazione abrogatrice della norma che è posta a tutela non solo della dignità e dell’onore del superiore, ma anche dell’integrità e dell’effettività del rapporto gerarchico. La condotta tenuta dall’imputato era certamente espressiva di disprezzo e di arroganza ed anche le modalità dell’interlocuzione col superiore, con l’uso della seconda persona singolare alla presenza di altri militari, erano idonee a lederne l’ascendente morale necessario per l’esercizio dell’autorità del grado e delle funzioni di comando.

La Corte di Cassazione con la sentenza nr. 41951 del 14 settembre 2017, ha respinto il ricorso. La Suprema Corte ha, infatti, ribadito, che, secondo il G.u.p. “la contestualizzazione delle condotte, restituiva un significato differente delle frasi incriminate, in quanto i contegni serbati non avevano offeso l’onore e la dignità del superiore, stante l’obiettiva assenza di connotazioni disonorevoli o disdegnanti, ma nemmeno ne avevano offeso il prestigio, “se per prestigio deve intendersi, non il riguardo che il superiore merita di per sé, bensì l’autorevolezza che si è conquistato e ha conservato col suo comportamento esemplare”; anche l’utilizzo nell’interlocuzione della seconda persona singolare, peraltro condiviso dal capitano che a sua volta non aveva esitato a dare del tu al subordinato, era indicativo di un rapporto di confidenza che imponeva di apprezzare le frasi incriminate nel particolare contesto comunicativo in cui erano state pronunciate, di guisa che esse risultavano prive di rilevanza penale. Nel caso in disamina le frasi proferite non sono obiettivamente ingiuriose, spregiative, mortificanti, avvilenti e, dunque, lesive del decoro o dell’onore e, quindi, del patrimonio morale del superiore, del quale non risulta nemmeno leso il prestigio, non avendone l’imputato respinto l’autorità, la potestà di impartirgli ordini né avendo contestato la catena di comando espressa dal rapporto gerarchico con un comportamento di aperta ribellione.

Anche il mancato uso della terza persona singolare è stato correttamente apprezzato non già come rivelatore di disprezzo verso il superiore o sorretto dall’intenzione di rapportarsi ad esso in condizioni di parità, negandone il grado e l’autorità, ma semplicemente riconducibile e giustificato dal rapporto di confidenza condivisa dal capitano nell’interlocuzione con il suo inferiore. E, d’altro canto, non va sottaciuto che il provvedimento impugnato ha osservato che “le frasi ascritte all’imputato rivelano un carattere semplicemente impertinente, non certo lesivo del prestigio del superiore” e che la mera contestazione, non pretestuosa, di certi comportamenti “costituisce pur sempre espressione di quel diritto di dissenso continente valevole anche nelle FF.AA”, mentre il ricorso nulla dice sulla sussistenza e fondatezza di ragioni di critica.

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