Cassazione: I Militari di pattugliamento urbano sono agenti di Pubblica Sicurezza
Il ricorrente ha ricorso in Corte di Cassazione avverso la sentenza di condanna della Corte di appello deducendo la violazione di legge in relazione alla dedotta assenza della qualifica di pubblici ufficiali dei militari dell’Esercito parti offese del reato, intervenuti per sedare una rissa.
La suprema corte di cassazione ha respinto il ricorso sottolineando:
La qualifica di pubblici ufficiali e in particolare di agenti di pubblica sicurezza dei militari impegnati in detto servizio è espressamente sancita dall’art. 7 bis, comma 3 legge n. 185 del 2008, il quale recita che “Nell’esecuzione dei servizi di cui al comma I, il personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità’ di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più’ vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri.
Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dello articolo 349 del codice di procedura penale”.
Il possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza ma non di polizia giudiziaria spiega l’esigenza della necessaria cooperazione tra i militari addetti al servizio e gli appartenenti ai corpi di polizia dello Stato che posseggono la seconda qualifica e dà conto dell’eventuale, auspicata e nella fattispecie realizzata sinergia tra le diverse categorie dei soggetti indicati, tutti comunque in possesso della qualità di pubblici ufficiali.