Carcere obbligatorio per la diffamazione militare? La Cassazione manda la norma davanti alla Consulta
(di Avv. Umberto Lanzo)
La questione approda alla Corte costituzionale
Con l’ordinanza n. 34344 la Corte di cassazione rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 227, commi 1 e 2, del codice penale militare di pace. La norma, che disciplina la diffamazione militare, prevede esclusivamente la pena detentiva, senza alternativa pecuniaria.
Secondo gli Ermellini la questione è “rilevante e non manifestamente infondata” rispetto agli articoli 21, 52 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 10 CEDU.
Il caso: otto mesi per un post sul suicidio di un militare
Il giudizio origina dalla condanna a otto mesi di reclusione inflitta a un militare, sindacalista, per avere diffamato il proprio reparto, l’Arma dei Carabinieri e il Ministero della Difesa.
La contestazione riguardava la pubblicazione, nel giugno 2020, di uno scritto sul profilo Facebook personale e pubblicato da Infodifesa, in cui l’imputato denunciava la morte di un fuciliere dell’Aeronautica Militare, parlando di «una strage silenziosa che miete vittime ogni giorno».
Accertato che il decesso era avvenuto nel sonno, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da due bracieri accesi nell’abitazione, la Corte di merito aveva ritenuto integrata la diffamazione ai danni della forza armata, dei Carabinieri e del Ministero.
Le doglianze dell’imputato e la richiesta di scrutinio costituzionale
Nel ricorso, il militare ha sostenuto l’insussistenza del reato o, in subordine, l’applicazione della scriminante del diritto di critica. Contestualmente, ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 227 c.p.m.p., rilevando la disparità rispetto alla disciplina della diffamazione ordinaria che prevede anche la pena pecuniaria.
La norma militare, punendo solo con il carcere, sarebbe in contrasto con gli articoli 3 e 52 Cost.
Libertà sindacale e diritto di critica del militare
La Prima sezione ricorda che, dopo la sentenza della Consulta n. 120/2018, il legislatore ha regolato l’attività sindacale dei militari con la legge 46/2022 e il Dlgs 192/2023.
In tale quadro normativo, è espressamente riconosciuto che i militari titolari di cariche elettive possono manifestare il loro pensiero, entro i limiti previsti e salvo i vincoli di segretezza.
Cassazione: necessario bilanciare disciplina militare e libertà di espressione
La Corte chiarisce che non è in discussione una “parificazione” tra diffamazione comune e militare. Tuttavia, pur riconoscendo la maggiore complessità offensiva delle condotte che incidono sulla disciplina delle Forze Armate, sottolinea che anche nell’ordinamento militare opera il bilanciamento con la libertà di manifestazione del pensiero.
Rilevante il richiamo alla giurisprudenza di Strasburgo: l’art. 10 CEDU, ricorda la Corte, «non si ferma davanti al cancello delle caserme».
L’apertura alle pene pecuniarie nel sistema militare
Pur essendo vero che l’ordinamento penale militare non contempla, in generale, pene pecuniarie (art. 22 c.p.m.p.), la Cassazione sottolinea che tale scelta non è più considerata un dogma intangibile.
La disciplina generale della diffamazione nel codice penale comune offre infatti una “grandezza predefinita” che potrebbe consentire alla Consulta di correggere l’irragionevole commisurazione della pena, senza invadere il campo legislativo.
La proposta della Cassazione: introdurre la multa per i casi meno gravi
Secondo i giudici di legittimità, un intervento della Consulta potrebbe consentire l’utilizzo della pena pecuniaria della multa, prevista dall’art. 24 c.p. (da 50 euro fino a 1.032 o 2.065 euro), nei casi in cui la condotta non presenti una gravità tale da giustificare il ricorso al carcere.
Un correttivo che non altererebbe le strutture sanzionatorie del codice penale militare, ma garantirebbe proporzionalità, ragionevolezza e un miglior bilanciamento tra tutela della disciplina militare e libertà di espressione.
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