CARABINIERI:REPARTO SOPPRESSO, NIENTE INDENNITA’ DI TRASFERIMENTO. IL TAR: “INSINDACABILE DISCREZIONALITA’ DEL LEGISLATORE”
Rientra nella piena e insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di non considerare la soppressione di sedi giudiziarie ai fini dei benefici usuali per i trasferimenti di militari, laddove il beneficio dell’indennità di trasferimento non può assurgere a valore costituzionalmente garantito e soprattutto prevalente rispetto alla necessità di contenimento della spesa pubblica e di pareggio del bilancio. È quanto afferma il Tar Friuli con la sentenza 28 febbraio 2017 n. 74. Analizziamo i contenuti della sentenza con il quale il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso.
Oggetto del ricorso è l’atto del Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia di assegnazione del ricorrente, già in forza alla soppressa sede di Polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tolmezzo, al medesimo ufficio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine. La nuova assegnazione è stata disposta senza riconoscere al destinatario i benefici di legge per il caso dei trasferimenti d’autorità.
Al riguardo, il T.A.R. osserva, come l’articolo 7, comma 2, D.lgs. n. 155/2012, di cui si fa applicazione nel caso di specie, stabilisca testualmente che le assegnazioni e le applicazioni conseguenti alla soppressione delle sedi giudiziarie «non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti».
La norma, secondo il T.A.R., risulta talmente chiara nei suoi contenuti, in particolare nel negare il riconoscimento ai destinatari della stessa dei benefici di cui all’articolo 1 L. n. 86/2001 e all’articolo 48 D.P.R. n. 395/1995, dal non necessitare di alcuna interpretazione.
Inoltre, il Collegio ritiene che la questione di costituzionalità sollevata dalla difesa di parte ricorrente si appalesi manifestamente infondata. In particolare, non si configura la lamentata disparità di trattamento rispetto ai magistrati che dalle medesime sedi giudiziarie soppresse sono stati assegnati ad altra sede, trattandosi di posizioni soggettive non confrontabili. Parimenti, secondo il T.A.R., non è ravvisabile la prospettata irrazionalità della norma, in considerazione delle recenti modifiche della Carta costituzionale, che all’articolo 97 hanno introdotto vincoli di bilancio e obblighi di contenimento della spesa pubblica. Invero, il beneficio dell’indennità di trasferimento non può assurgere a valore costituzionalmente garantito e soprattutto prevalente rispetto alla necessità di contenimento della spesa pubblica e di pareggio del bilancio. Rientra, anzi, nella piena discrezionalità non sindacabile del legislatore decidere, come nel caso, di non considerare ai fini dei benefici usuali per i trasferimenti la soppressione di sedi giudiziarie.